IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che nei giorni 16 dicembre 2000 e 23 marzo 2001 il territorio della provincia di Rieti e' stato interessato direttamente da una sequenza sismica con danni di significativa entita' a edifici pubblici, di culto e monumentali; Vista la delibera della giunta regionale del Lazio n. 998 del 10 luglio 2001, con cui e' stato dichiarato lo stato di calamita' naturale per alcuni comuni della provincia di Rieti colpiti dal sisma del 16 dicembre 2000 e del 23 marzo 2001; Vista la delibera della giunta regionale del Lazio n. 326 del 15 marzo 2002; Vista la nota prot. n. 1208 del 22 maggio 2002, di trasmissione dell'elenco degli edifici pubblici, di culto e monumentali danneggiati dai citati eventi sismici del 2000-2001, inseriti nel secondo piano stralcio approvato; Vista la nota prot. n. 24708 del 25 febbraio 2004, con cui il presidente della regione Lazio ha comunicato la quota parte delle risorse stanziate dalla summenzionata delibera di giunta n. 326/2002 da destinare agli interventi di cui alla presente ordinanza; Considerato che permane la diffusa situazione di rischio, sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo e maggiori danni a persone e cose; Acquisita l'intesa della regione Lazio; Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della regione Lazio e' nominato Commissario delegato per l'esecuzione, in regime ordinario, degli interventi di messa in sicurezza e prevenzione sismica degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 16 dicembre 2000 e del 23 marzo 2001 per i quali non sia stato accertato, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, alcun nesso di causalita' rispetto agli eventi sismici verificatisi nel 1997 nel territorio della provincia di Terni. 2. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato puo' avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede a valere sui fondi di cui alla delibera della giunta regionale del Lazio n. 326 del 15 marzo 2002 citata in premessa, limitatamente all'importo di euro 5.990.000,00, di cui euro 2.892.000,00 da destinare agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico ed euro 3.098.000,00 per gli interventi sul patrimonio edilizio privato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2004 Il Presidente: Berlusconi |