IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, che rimette al Ministro delle attivita' produttive la fissazione dei criteri per la nomina dei commissari straordinari per l'amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza; Ritenuto, pertanto, necessario fissare detti criteri richiamandosi anche a valutazioni svolte in istruttorie in corso per analoghi provvedimenti, opportunamente adattati alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347; Dispone: Art. 1. Requisiti di professionalita' del commissario straordinario nelle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 Il commissario straordinario e' scelto secondo criteri di professionalita' e di competenza, tra: a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato, per eguale periodo, l'attivita' professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale; b) persone in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero del diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'esercizio di: 1) funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente; 2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attivita' dell'impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie; 3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato, a norma degli articoli 90, 191 e 206, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e degli articoli 19 e 40 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente. Roma, 24 dicembre 2003 Il Ministro: Marzano |