Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 13 febbraio 2004 |
Determinazione delle tariffe per i serivizi resi dal Ministero delle attivita' produttive e relative modalita' di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47 comma 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di recepimento della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, ed in particolare l'art. 10; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione Il presente decreto si applica alle attivita' effettuate dal Ministero delle attivita' produttive, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. |
| Art. 2. Tariffe 1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I del presente decreto. 2. Gli organismi gia' autorizzati ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, all'entrata in vigore del presente decreto, debbono versare la somma dovuta di cui all'allegato I, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici. |
| Art. 3. Modalita' di pagamento 1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'art. 1, si effettua presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato. 2. Nella causale del versamento occorre specificare: il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; l'amministrazione che effettua la prestazione; l'imputazione della somma al capo 18° capitolo d'entrata 3600. 3. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive, inizia le attivita' di cui al presente decreto subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione della attestazione di versamento, all'atto della richiesta. |
| Art. 4. Utilizzo dei proventi 1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attivita' di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, per l'effettuazione dei controlli sui prodotti, nonche' al fondo di retribuzione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e nel fondo unico di amministrazione per quelle dovuti al restante personale. |
| Art. 5. Trattamento economico di missione 1. Al personale del Ministero delle attivita' produttive preposto alle attivita' di cui all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente. |
| Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 13 febbraio 2004 Il Ministro delle attivita' produtive Marzano Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 271 |
| Allegato I Importo dovuto per il riconoscimeto dell'organismo da versare contestualmente alla presentazione della domanda: Euro 6847,80. Importo dovuto da versare annualmente per la verifica periodica (vigilanza) per i quattro anni successivi all'anno di riconoscimento: Euro 981,32. |
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