IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Obaid Sandra, nata a Veternik (Bosnia) il 19 novembre 1969, cittadina bosniaca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 il riconoscimento del titolo accademico professionale tedesco «Diplom-Chemikerin» conseguito nell'aprile 2001 presso l'Universita' di Amburgo (Germania) ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di chimico; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 31 marzo 2003, 30 ottobre 2003 e del 27 gennaio 2004; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico sezione A dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile il concetto - introdotto dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE - di «formazione regolamentata»; Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 20 marzo 2002 dalla questura di Ancona a tempo indeterminato; Decreta: Alla sig.ra Obaid Sandra, nata a Veternik (Bosnia) il 19 novembre 1969, cittadina bosniaca, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 23 marzo 2004 Il direttore generale: Mele |