IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Venezia Visti il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio e la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997; Considerato che le tariffe per le operazioni di facchinaggio nei confronti delle aziende e degli organismi economici operanti nella provincia di Venezia sono scadute; Sentite le parti sociali rappresentative di lavoratori, organismi cooperativi e committenti, che hanno aderito alla costituzione di un Osservatorio provinciale sul facchinaggio; Ritenuto necessario perseguire una aggiornata e condivisa disamina delle dinamiche attualmente influenti sui costi, sia per la riforma della cooperazione che per la progressiva equiparazione - sotto il profilo retributivo, previdenziale e assicurativo - del lavoro associato a quello dipendente e valutate le risultanze degli incontri con le parti sociali, che hanno invece testimoniato divergenze sia sull'analisi dei costi che sugli eventuali incrementi delle tariffe; Ritenuto opportuno fare riferimento alle tabelle del costo della manodopera del C.C.N.L. Trasporto facchinaggio (cooperative) rapportandolo all'attuale tariffa incrementata della media dell'inflazione programmata e tendenziale per il periodo di vigenza; Determina come segue i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Venezia, a valere dal 1° marzo 2004 al 31 dicembre 2004: 1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: Euro 14,39; 2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche e operative standard: Euro 20,94; 3) le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni: 25% per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo; 20% per lavoro domenicale diurno; 50% per lavoro domenicale notturno; 50% per lavoro nelle festivita' nazionali. Venezia, 16 marzo 2004 Il direttore provinciale: Monaco |