Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 16 marzo 2004
Riconoscimento al sig. Alejandro Javier Rovasio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di impiantistica.

IL DIRETTORE GENERALE
per il commercio, le assicurazioni e i servizi
Vista la domanda con la quale il sig. Javier Alejandro Rovasio ha chiesto il riconoscimento del titolo di Scuola secondaria superiore denominato «Electrotecnico», conseguito nell'anno 1983 in Argentina presso la Scuola nazionale di educazione tecnica n. 2 «Ing. y Dr. Manuel Benjamin Bahia» di Rosario in Argentina, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di impiantistica di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), f), g) della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti»;
Considerato che, pur essendo il sig. Rovasio cittadino italiano, il titolo professionale del quale si chiede il riconoscimento e' stato conseguito interamente in un Paese extracomunitario e cio' rende necessario seguire la procedura adottata per gli stranieri;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non comunitario, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 5 febbraio 2004, che ha ritenuto di accogliere la domanda dell'interessato per quanto concerne le attivita' di cui alle lettere a), b), c) e g) dell'art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, giudicando il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioe' ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attivita' sopra indicate, senza alcuna misura compensativa;
Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori;
Decreta:
Art. 1.
1. Al sig. Alejandro Javier Rovasio, nato il 5 novembre 1964 a Rosario (Argentina), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, delle attivita' di impiantistica di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e g) della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti».
2. Al sig. Alejandro Javier Rovasio non e', invece, riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) «impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili» della citata legge n. 46/1990, su conforme parere contrario della CNA-ANIM, poiche' per essa e' previsto apposito patentino che non puo' essere sostituito da alcun altro titolo di studio.
3. Avverso il diniego di cui al precedente comma 2 e' possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro sessanta giorni, ovvero ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento del presente decreto.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2004
Il direttore generale: Spigarelli
 
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