Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 marzo 2004
Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole «connesse», di cui all'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 7 e 8 della legge delega 5 marzo 2001, n. 57, recante la legge delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, riguardante l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'art. 2135 del codice civile riformulando cosi' la nozione di imprenditore agricolo;
Visto l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra l'altro, di coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;
Visto l'art. 2, comma 6, lettera a), della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, che ha sostituito il contenuto dell'art. 29, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di attivita' connesse in agricoltura;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il nuovo art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la qualificazione del reddito agrario ed in particolare delle attivita' considerate comunque produttive di reddito agrario;
Vista la classificazione delle attivita' economiche «Atecofin 2004» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, espressa con nota n. 55/3 del 17 marzo 2004, concernente l'individuazione dei prodotti agricoli rientranti nella determinazione del reddito agrario; A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. I beni prodotti e le relative attivita' agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono individuati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 2.
1. Le attivita' agricole di cui al precedente articolo sono individuate sulla base della classificazione delle attivita' economiche «Atecofin 2004» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il Ministro: Tremonti
 
TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0 - 15.12.0).
Lavorazione e conservazione delle patate (15.31.0), escluse le produzioni di pure' di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate.
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (15.32.0).
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (15.33.0).
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.13.2 - 15.41.1 - 15.41.2).
Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 15.62.0).
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.21.0 - 01.22.1 - 15.51.1 - 15.51.2).
Lavorazione delle granaglie (da 15.61.1 a 15.61.3).
Produzione di vini (01.13.1 - 15.93.1 - 15.93.2).
Produzione di aceto (ex 15.87.0).
Produzione di sidro ed altre bevande fermentate (15.94.0).
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13.
 
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