Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2004, n. 24
Testo del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 2004), coordinato con la legge di conversione 31 marzo 2004, n. 87, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonche' in materia di accise sui tabacchi lavorati».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Riconoscimento indennita' speciale
1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attivita' di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (( e per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco )) il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennita' che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, (( di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennita' speciale per il personale dirigente )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 156, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«156. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per continuare
nel progressivo allineamento delle indennita' corrisposte
al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze
di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d),
dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello
Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno
2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di
euro da destinare, con modalita' e criteri da definire in
sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al
personale del settore operativo che svolge mansioni
corrispondenti a quelle dei profili del settore
aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto
dall'art. 28 dello stesso contratto collettivo nazionale,
ed al personale in possesso di specializzazione di
sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la
medesima finalita' le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale indicate al comma 46 sono incrementate
di un importo pari a 400.000 euro da destinare al
trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi
navali e dei comandanti di altura in servizio nei
distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
 
Art. 2. Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco
1. Per conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di cinquecento unita' complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in incremento ai sensi della presente disposizione, nei limiti di spesa di 4.222.000 euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto (( direttoriale )) in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per
disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331):
«1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari di truppa in ferma
prefissata e ferma breve sono cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70%;
b) Corpo della guardia di finanza: 70%;
c) Corpo militare della Croce Rossa: 100%;
d) Polizia di Stato: 45%;
e) Corpo di polizia penitenziaria: 60%;
f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45%;
g) Corpo forestale dello Stato: 45%.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 53, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (per l'argomento v. nelle
note all'art. 1):
«53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non
sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle
categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli
oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono
consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e
degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati
vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le
universita' continuano ad applicarsi, in ogni caso, i
limiti di spesa per il personale di cui all'art. 51, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e'
istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole
universita' ed enti delle occorrenti risorse finanziarie.
Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le
assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni
previste e autorizzate con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle
amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita',
nel limite complessivo di 200 unita'.».
 
Art. 3. Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico
urgente nelle isole minori della Sicilia
1. Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle (( isole minori della Sicilia )), il Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, puo' individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuita' del servizio in relazione alle difficolta' connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori.
2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco.
3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non puo' essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.
 
Art. 3-bis. Brevetto per l'esercizio delle attivita' di volo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco (( 1. All'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) brevetto di pilota di aereo;
b-ter) brevetto di specialista di aereo»;
b) al comma 4, le parole: «direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» ))
.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco), come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 13 (Titoli per l'esercizio delle attivita' di
volo). - 1. Il Ministro dell'interno rilascia i titoli per
l'esercizio delle attivita' di volo del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
2. I requisiti per l'ammissione ai corsi
teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli
esami, il rilascio, il rinnovo, nonche' le cause di revoca
e di sospensione dei titoli, sono stabiliti con apposito
regolamento approvato con decreto ministeriale da emanarsi
entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge.
3. I titoli di cui al comma 1 sono:
a) brevetto di pilota di elicottero;
b) brevetto di specialista di elicottero;
b-bis) brevetto di pilota di aereo;
b-ter) brevetto di specialista di aereo.
4. Con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono
inoltre stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi e
degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi
di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonche'
le conseguenti annotazioni sui titoli.».
 
Art. 3-ter. Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco (( 1. Le assunzioni nel profilo di vigile del fuoco, autorizzate ai sensi dei commi 54 e 55 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono effettuate nella misura del cinquanta per cento utilizzando la graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede utilizzando la graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001.
2. La validita' delle graduatorie del concorso pubblico a sessantaquattro posti di operatore sala macchine, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 16 del 25 febbraio 2000, e del concorso pubblico a centouno posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 16 del 25 febbraio 2000, e' differita fino al 31 dicembre 2005 ))
.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 54 e 55, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (per l'argomento v. nelle
note all'art. 1):
«54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', da
effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate
secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante
criteri e parametri individuati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione
civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela
del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e
alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca,
tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a
professore universitario. Sono altresi' prioritariamente
valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia
di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale del Corpo di polizia
penitenziaria.» )).
 
Art. 3-quater.
Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia (( 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziate le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ))
.
 
Art. 4.
Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati
1. Al fine di dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante alcune modificazioni al regime delle accise sui tabacchi lavorati, l'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del cento per cento dal 1° marzo al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente, costituisce l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di cui al primo comma del medesimo articolo.
2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e' di centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale termine decorre per intero per le richieste il cui procedimento non si e' ancora concluso a tale data. (( 2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non puo' essere inferiore a euro 60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1° luglio 2006 tale importo minimo e' elevato a 64 euro».
2-ter. All'articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 7 marzo 1985, n. 76, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:
«3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;
4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non e' inferiore a 34 millimetri;» ))
.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 marzo
1985, n. 76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi
lavorati):
«Art. 6. - Sulle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta, determinata ai sensi del successivo art. 9,
l'imposta di consumo di cui all'art. 1 e' calcolata
applicando l'aliquota di base al prezzo di vendita al
pubblico.
L'importo cosi' ottenuto e' chiamato importo di base.
Per le altre sigarette l'imposta di consumo di cui
all'art. 1 e' costituita dalla somma di due elementi:
a) un importo specifico fisso pari al 5 per cento
della somma dell'importo di base e dell'ammontare
dell'imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette
della classe di prezzo piu' richiesta;
b) un importo risultante dall'applicazione di una
aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico
corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di
base, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla
lettera a), sul prezzo di vendita al pubblico delle
sigarette della classe di prezzo piu' richiesta.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, un
prodotto incluso tra quelli previsti alla lettera b) del
secondo comma dell'art. 2 e' considerato come due sigarette
quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino,
compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre
sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e
bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette
centimetri, e cosi' via.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825 (Regime di imposizione fiscale sui prodotti
oggetto di monopolio di Stato.):
«Art. 2. - Con decreto del Ministro delle finanze,
sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di
Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto
soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art.
1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni
sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai
fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono
corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun
prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti
economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
Per i generi importati la tariffa di vendita e'
aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto
della vendita.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie) come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 28 (Aliquote). - 1. Le aliquote di base
dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui
all'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo
modificate dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81,
sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, come segue:
a) sigarette: 58 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali: 23 per cento;
c) [sigari e sigaretti altri: 46 per cento];
d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per
arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo: 54 per
cento;
e) tabacco da masticare: 24,78 per cento;
f) tabacco da fiuto: 24,78 per cento.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' per l'esenzione o il rimborso
dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:
a) prodotti denaturati usati a fini industriali od
orticoli;
b) prodotti distrutti sotto sorveglianza
amministrativa;
c) prodotti destinati esclusivamente a prove
scientifiche ed a prove relative alla qualita' dei
prodotti;
d) prodotti riutilizzati dal produttore.
2-bis. L'importo di base di cui all'art. 6, secondo
comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non puo' essere
inferiore a euro 60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal
1° luglio 2006 tale importo minimo e' elevato a 64 euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo
1985, n. 76 (per l'argomento v. nella stessa nota) come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 2. - Ai fini della presente legge sono
considerati tabacchi lavorati:
a) i sigari e sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo;
d) il tabacco da fiuto;
e) il tabacco da masticare.
I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono
cosi' definiti:
a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti
formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed,
eventualmente, da una sottofascia, che possono essere
fumati tali e quali; essi comprendono:
1) prodotti costituiti integralmente da tabacco
naturale;
2) prodotti che presentano una fascia esterna di
tabacco naturale;
2-bis) e' considerato tabacco trinciato a taglio
fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo
definito ai numeri 1) e 2) nel quale piu' del 25 per cento
in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di
taglio inferiore ad un millimetro;
3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di
tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore
tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto,
compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei
sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia,
entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario,
esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi
e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di
almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;
4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di
tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore
tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente
interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma
escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti,
aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non
inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su
almeno un terzo della lunghezza non e' inferiore a 34
millimetri;
b) sono considerati sigarette quei prodotti formati
da un involucro contenente tabacco, che possono essere
fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a
norma della precedente lettera a);
c) sono considerati tabacchi da fumo:
1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato,
filato o compresso in tavolette, che puo' essere fumato
senza successiva trasformazione industriale;
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al
minuto, non compresi nelle precedenti lettere a) e b) e che
possono essere fumati;
d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in
polvere o in grani specialmente preparato per essere
fiutato, ma non fumato;
e) e' considerato come tabacco da masticare il
tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi
o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e
specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.
Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla
lettera a) del precedente comma, di peso inferiore a grammi
3.
Sono considerati naturali i sigari e i sigaretti
fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con
foglie e frammenti di foglie che conservino
macroscopicamente integra l'originaria struttura dei
tessuti fogliari.».
 
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 4.222.000 per l'anno 2004 ad euro 15.750.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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