Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 11 marzo 2004 |
Consultazione pubblica concernente le misure per l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto multipunto a 26 e 28 GHZ. (Deliberazione n. 55 /04/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio dell'11 marzo 2004; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, ed in particolare l'art. 14, comma 1, e l'art. 29; Vista la delibera n. 278/99/CONS recante Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»; Vista la delibera n. 822/00/CONS, recante «Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre; Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/0l/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; Vista la nota del Ministro delle comunicazioni n. GMB/14350/02/04 del 24 febbraio 2004 con cui si manifesta l'esigenza di una regolamentazione ai fini dell'assegnazione delle frequenze ancora disponibili per i sistemi WLL a 26 e 28 GHz a seguito di richieste in tal senso di operatori di mercato, e le richieste degli operatori stessi; Ritenuto pertanto di dover procedere all'emanazione di una disciplina per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze disponibili per i sistemi WLL in banda 26 e 28 GHz, ai sensi dell'art. 29 del Codice, anche in base a quanto previsto dalla delibera n. 822/00/CONS; Considerato che l'Autorita' ha elaborato una proposta di provvedimento che descrive le procedure ai fini del rilascio dei diritti d'uso delle frequenze disponibili per i sistemi WLL in banda 26 e 28 GHz; Vista la delibera n. 453/03/CONS recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione pubblica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004: Ritenuto pertanto opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento: Visto il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione; Udita la relazione del Commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. 1. E' indetta la consultazione pubblica concernente le misure per l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto multipunto a 26 e 28 GHz. 2. Le modalita' di consultazione e la proposta di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante. 3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Napoli, 11 marzo 2004
Il presidente: Cheli |
| Allegato A alla delibera n. 55/04/CONS
MODALITA' DI CONSULTAZIONE L'Autorita' intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione relativi alla proposta di provvedimento di misure per l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto a 26 e 28 GHz, di seguito definiti brevemente sistemi WLL, ancora disponibili a seguito delle procedure di gara espletate con bando del Ministero delle comunicazioni del 31 gennaio 2002. In particolare l'Autorita' Invita anche ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), del Codice, le parti interessate a far pervenire all'Autorita' stessa le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare riferimento alle proposte di decisione ivi contenute ed alle domande evidenziate nel riquadro. Le comunicazioni. recanti la dicitura «Consultazione pubblica sulle misure per il rilascio di diritti d'uso per le frequenze disponibili per i sistemi WLL». nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - ing. Bruno Artemisio, Ufficio pianificazione frequenze, Dipartimento Regolamentazione centro direzionale Is. B5 - 80143 Napoli. Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081-7507.621. E' gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it. riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non e' sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalita' suesposte. Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse fra quelli descritti in dettaglio nell'allegato B, nel rispetto dell'ordine espositivo proposto. Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive effettive decisioni dell'Autorita' stessa. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 435/03/CONS i soggetti partecipanti forniscono anche la propria valutazione dell'impatto esterno della procedura di assegnazione proposta e delle eventuali alternative. I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. In considerazione dell'opportunita' di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresi allegare alla documentazione inviata uno specifico «nulla osta alla pubblicazione», per le parti non sottratte all'accesso. Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilita' indicato, sul sito web dell'Autorita', all'indirizzo www.agcom.it. |
| ; Allegato B alla delibera n. 55/04/CONS
Contenuti della proposta di provvedimento «Misure per l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto multipunto a 26 e 28 GHz». 1. Quadro di riferimento normativo Con la delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, «Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto», l'Autorita' ha avviato le procedure ai fini del rilascio di licenze per l'utilizzo di frequenze per i sistemi a larga banda di tipo punto-multipunto nelle bande a 26 e 28 GHz, comunemente noti come sistemi Wireless Local Loop (WLL). L'art. 10, comma 4, della delibera dispone che, con successivo provvedimento, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle frequenze che dovessero risultare ancora disponibili in seguito alle procedure disciplinate con il provvedimento in questione. Il quadro regolamentare di riferimento e' stato completato dall'Autorita' con la delibera n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001 «Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza». Successivamente al completamento del quadro regolamentare da parte dell'Autorita', il Ministero ha provveduto alla pubblicazione del relativo bando di gara il 31 gennaio 2002 ed all'effettuazione della gara nel mese di giugno del 2002. Delle potenziali 210 licenze disponibili sono state assegnate 69 licenze a 14 operatori differenti, di cui 48 in banda 24,5 - 26,5 GHz e 21 in banda 27,5 - 29,5 GHz. Solo nella regione Umbria si e' effettuata una procedura di miglioramenti competitivi e solo nella banda 24.5 - 26,5 GHz, con l'assegnazione di tutte le 7 licenze disponibili. Nessun operatore si e' avvalso della facolta' di ottenere banda aggiuntiva a 24,5 - 26,5 GHz, benche' 3 di essi ne avessero manifestato l'interesse nella prima fase di gara. Nella tabella A, riportata in calce, viene rappresentato il riepilogo dei blocchi di frequenze che risulterebbero ancora disponibili nelle varie aree regionali, mentre nella tabella B, anch'essa in calce, viene riportata la canalizzazione dei blocchi di frequenze. 2. Esigenze per un'ulteriore regolamentazione Tutto cio' premesso, e tenuto conto delle richieste provenienti da operatori interessati, l'Autorita' ritiene necessario procedere a definire le regole per l'attribuzione dei diritti d'uso relativi alla banda rimasta inassegnata. Il Codice delle comunicazioni elettroniche dispone, all'art. 14, comma 1, che la predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze, a cura dell'Autorita', e' fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, all'art. 27, comma 6, che i diritti d'uso delle frequenze siano concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie, ed all'art. 29, comma 1, che l'Autorita', quando debba valutare l'opportunita' di limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze, deve tra l'altro: 1. concedere a tutte le parti interessate, compresi gli utenti ed i consumatori, l'opportunita' di esprimere la loro posizione; 2. pubblicare qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali d'uso, indicandone le ragioni; 3. stabilire procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori; 4. riesaminare tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati. Inoltre, il codice, all'art. 29, dispone che l'Autorita', qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali d'uso delle frequenze radio, renda nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti, in base a procedure stabilite dall'Autorita'. 3. Descrizione della procedura proposta Tenuto conto degli esiti della procedura di gara gia' espletata, la modalita' di funzionamento della procedura proposta e' sintetizzabile come segue: a) Passo 1 Il Ministero delle comunicazioni invita pubblicamente i soggetti interessati all'assegnazione delle frequenze WLL disponibili a presentare domanda nelle varie aree regionali. I soggetti ammessi a presentare domanda sono sia coloro che hanno gia' ottenuto il diritto d'uso delle frequenze nella precedente selezione sia coloro che intendono acquisire i diritti d'uso per la prima volta. Tutte le condizioni normative (definizione delle aree regionali, dimensione dei blocchi di frequenza, condizioni per l'utilizzo delle frequenze, obblighi di copertura, misure per favorire lo sviluppo della concorrenza, requisiti soggettivi dei partecipanti) non espressamente modificate nella presente procedura, rimangono invariate rispetto alla precedente selezione. Si propone che la durata dell'invito a presentare domanda di assegnazione abbia una durata di dodici mesi e che la disponibilita' dei blocchi venga periodicamente aggiornata. Successivamente, ove necessario, il Ministero potra' reiterare la procedura. b) Passo 2 Nel momento in cui, per una certa area regionale e per una certa banda (26 o 28 GHz) perviene una richiesta, il Ministero rende nota l'eventuale manifestazione d'interesse, la pubblicazione di tale notizia fa decorrere un «periodo finestra» di trenta giorni solari in cui possono essere presentate altre richieste per la stessa banda ed area geografica. Si propone che ogni soggetto possa presentare domanda per un solo blocco alla volta per banda ed area regionale, durante ciascun «periodo finestra» attivato. Tuttavia, terminato un «periodo finestra», qualora siano disponibili ancora blocchi di frequenza lo stesso soggetto puo' presentare un'altra domanda per ulteriore banda, e cosi' via. Tale disposizione consente di allargare il piu' possibile il numero di operatori di mercato risultanti, a parita' di banda assegnata. c) Passo 3a Qualora per una data area geografica il numero di domande ammissibili pervenute, entro il termine dei trenta giorni, sia inferiore alla disponibilita' dei blocchi disponibili, l'assegnazione dei blocchi stessi avviene rispettando l'ordine di presentazione delle domande. L'assegnazione comporta il pagamento del valore di riserva per il blocco, cioe' il valore minimo fissato. d) Passo 3b Nel caso in cui nel «periodo finestra» di trenta giorni vengano presentate piu' domande rispetto al numero dei blocchi disponibili, si propone di utilizzare il criterio di selezione detto Sealed Bid Single Offer (offerta unica in busta chiusa). In sostanza si prevede che ciascun richiedente, congiuntamente alla domanda di partecipazione ed assegnazione di un certo blocco di frequenze, presenti, opzionalmente, un'offerta, singola e sigillata, contenente l'ammontare che il richiedente sarebbe disposto ad offrire, in aggiunta al minimo, per l'assegnazione di un blocco in quella data area geografica nel caso in cui il numero di domande superi la disponibilita'. Tale offerta di rilancio potrebbe comunque essere pari a zero qualora il soggetto non intenda competere sulla base economica ma solo partecipare all'assegnazione al prezzo minimo. Qualora il soggetto non presenti l'offerta sigillata assieme alla domanda di assegnazione si intende che il rilancio sia pari a zero. Ovviamente non si dara' luogo all'apertura delle buste contenenti l'eventuale offerta nei casi descritti al Passo 3a. Nel caso descritto al passo 3b l'assegnazione dei diritti d'uso dei blocchi avverrebbe sulla base dell'entita' dell'offerta di rilancio, formando una graduatoria. In caso di eventuale parita' fra due o piu' offerte, per determinare l'ordine della graduatoria di assegnazione verrebbe preso in considerazione l'ordine di presentazione delle offerte ed in caso di ulteriore parita' sarebbero favoriti i nuovi entranti rispetto ai gia' licenziatari WLL (1), ed infine ove necessario si procedera' mediante estrazione a sorteggio. Per quanto riguarda la fissazione dell'importo minimo per ciascun blocco si propone che esso sia pari a quello gia' stabilito per la precedente selezione eventualmente tenendo conto della necessita' di attualizzazione e di allineamento della durata dei diritti d'uso con quella delle licenze gia' rilasciate. La durata dei diritti d'uso assegnati, tenuto conto di quanto disposto all'art. 27, comma 4, e all'art. 25, commi 6 e 7, del Codice, e' fissata al 31 dicembre dell'anno in cui termina la validita' delle licenze assegnate con le procedure di cui al bando del 31 gennaio 2002. L'allineamento della durata consente la cessazione dei diritti d'uso nello stesso anno per tutte le frequenze assegnate nelle bande WLL e pertanto semplifica sia le procedure di eventuale rinnovo che l'emanazione di eventuali disposizioni future in ordine alla gestione armonizzata dello spettro. Quesiti: 1) Si ritiene condivisibile la procedura proposta dall'Autorita' per l'assegnazione delle frequenze WLL ancora disponibili? 2) Con riferimento alle condizioni generali ed alle procedure descritte nei passi 1-3, si chiede di proporre eventuali alternative (la proposta deve essere adeguatamente motivata). (1) Un soggetto si considera gia' licenziatario WLL se e' titolare di una licenza WLL rilasciata con le procedure di cui al bando del 31 gennaio 2002 ovvero se in tali condizioni si trova una delle societa' appartenenti al medesimo gruppo economico/industriale. |
| ----> Vedere Tabella a pag. 81 della G.U. <---- |
| ----> Vedere Tabella a pag. 82 della G.U. <---- |
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