Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 23 gennaio 2004, n. 88
Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'emanazione del regolamento per gli alloggi di servizio delle Forze armate;
Visti l'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica e l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa ed il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999 n. 556;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sulla riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale;
Visto l'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
Vista la legge 2 aprile 2001, n. 136, recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonche' altre disposizioni in materia di immobili pubblici;
Visti il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare ed il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, concernente, tra l'altro, disposizioni in materia di cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;
Visto l'articolo 33 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerato che l'organo nazionale della rappresentanza militare ha espresso il richiesto parere nei termini previsti dall'articolo 38 dal regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del 23 giugno 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (nota n. 8/53954/D.VIII.5 del 31 ottobre 2003);

ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il regolamento disciplina la concessione di alloggi di servizio al personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed al personale civile del Ministero della difesa.
2. Per la concessione degli alloggi di servizio al personale dell'Arma dei carabinieri e' fatta salva la speciale disciplina prevista dal decreto interministeriale, dei Ministri della difesa e dell'interno del 3 giugno 1989, attuativo dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
3. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti in territorio nazionale, l'Amministrazione della difesa puo' assegnare, per la durata dell'esigenza e fatte salve le prioritarie necessita' delle Forze armate italiane, alloggi di servizio al personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi. Le assegnazioni sono effettuate, ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in armonia con le disposizioni della legge 18 agosto 1978, n. 497 e del presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 20 della legge 18 agosto 1978, n.
497, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
1978, n. 245, concernente autorizzazione di spesa per la
costruzione di alloggi di servizio per il personale
militare e disciplina delle relative concessioni) e' il
seguente:
«20. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana
con proprio decreto il regolamento contenente norme per la
classificazione e la ripartizione tra ufficiali e
sottufficiali degli alloggi; le modalita' di assegnazione
degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri
oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi
preesistenti; la formazione delle graduatorie con
particolare riferimento al punteggio che e' determinato in
base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare,
nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di
disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione -
d'intesa con gli organi della rappresentanza militare di
commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.
L'organo nazionale della rappresentanza militare e'
chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul
regolamento.».
- Il testo dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993,
n. 203, recante interventi correttivi di finanza pubblica)
e' il seguente:
«Art. 9 (Patrimonio pubblico). - 1. E' abrogata ogni
disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a
qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie
pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di
associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici
escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale,
nonche' gli enti con finalita' assistenziali a favore del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. L'uso di beni pubblici puo' essere consentito ad
associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se
previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un
canone determinato sulla base dei valori di mercato.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli
alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti
dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli
enti locali, nonche' quello corrisposto dagli utenti
privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli
appartenenti al demanio militare, nonche' ad immobili del
patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali,
e' aggiornato, eventualmente su base nazionale,
annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa
con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti,
sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato
per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e,
comunque, in misura non inferiore al vecchio canone. A
decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono
aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
dell'ammontare dei prezzi al consumo delle famiglie degli
operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Per
gli alloggi ai quali si appli-cano canoni in misura
superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano
valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri
per l'applicazione dei commi precedenti e del presente
comma si provvede entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con decreti dei
Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle
finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e
le parti di immobili destinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri a esigenze di servizio, connesse
ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonche' gli
alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.
4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e
successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n.
831 e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento
ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del
presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione
della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per
essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione
straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura
dei dicasteri stessi, di altri alloggi.
5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari
disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con
riguardo alle loro condizioni economiche. L'adeguamento di
cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore
all'attuale, non si applica agli inquilini
ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando
uno dei componenti del nucleo familiare ivi residente sia
portatore di handicap nonche' alle persone titolari di un
reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal
CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione.
Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di
cui al terzo periodo del comma 3.
6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono
emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a norma dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad
alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di
concessione, non destinati ad usi collettivi generali o di
interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli
immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi
delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n.
1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, ovvero ad assicurare la mobilita' del personale
della difesa, con priorita' per l'alienazione di terreni e
fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della
difesa, sentite le competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione
del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione
dell'entita' dell'utilizzo e della futura destinazione
degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu'
ritenuti utili nel quadro delle esigenze
dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di
locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto.
Il piano indica altresi' i parametri di reddito sulla
base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di
servizio, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o
di vedove non legalmente separate ne' divorziate, possono
mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di
altro alloggio di certificata abitabilita'. I proventi
derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio
alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi
alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli
esistenti.
8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici e' ridotto di lire venti
miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
INPDAP predispongono, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, programmi di
dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a
comin-ciare da quello abitativo, in conformita' alla
normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono
soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti
liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi,
per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996.
Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, sono determinate
le modalita' di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi,
nell'ambito dei piani di impiego annuali delle
disponibilita' di cui al comma 11.
10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato
immobiliare, gli enti di cui al comma 9 concordano, sulla
base dell'individuazione dei beni da dismettere, i
rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono
sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro. Per dette
alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire
apposita societa' con rappresentanza paritetica degli enti
stessi.
11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente
articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo comma
9 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere
speciale, vigente in materia di investimenti. Per il
medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla
base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
piani di impiego annuali delle disponibilita', soggetti
all'approvazione dei Ministeri stessi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinate particolari disposizioni per tutelare i
conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro
condizioni economiche, nonche' definite le procedure per la
valutazione dei relativi beni immobili.».
- Il testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1994, n. 304, recante misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
«Art. 43 (Alloggi militari e delle Forze di polizia). -
1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli
alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa,
fermo restando la gratuita' degli alloggi di cui al n. 1)
dell'art. 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e
l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo
articolo, il cui importo sara' determinato dal Ministro
della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si applica un canone determinato su base nazionale
ai sensi dell'art. 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497,
ovvero, se piu' favorevole all'utente, un canone pari a
quello derivante dall'applicazione della normativa vigente
in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore
della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla
concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante
l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime
di proroga, un canone pari a quello risultante dalla
normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per
un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare
fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito
lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60
milioni di lire. L'amministrazione della difesa ha facolta'
di concedere proroghe temporanee secondo le modalita' che
saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli
utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal
decreto ministeriale attuativo dell'art. 9, comma 7, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone pari a
quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza
maggiorazioni.
2. Nell'art. 13, legge 18 agosto 1978, n. 497, e
nell'art. 7, comma 3, legge 1° dicembre 1986, n. 831, le
parole: "sulla base delle disposizioni di legge vigenti in
materia di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti:
"sulla base delle disposizioni vigenti in materia di
definizione dell'equo canone".
3. La determinazione dei canoni di concessione degli
alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli
alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'art.
7, comma 1, lettera b), della legge 1° dicembre 1986, n.
831. Gli alloggi di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
della legge 1° dicembre 1986, n. 831, rientrano nella
previsione dell'art. 9, comma 3, ultimo periodo, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e
relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della legge
18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni,
dall'art. 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e
successive modificazioni, e dall'art. 9 del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive
modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il
ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in
attesa di manutenzione; nel 10 per cento per la
manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la
costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la
realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero
della difesa, e delle altre Amministrazioni di cui alla
citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n.
387 del 1987, di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i Ministri della
difesa e delle finanze, sentite le competenti commissioni
parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di
gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere
delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER) interessate.».
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante
attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
difesa, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
1997, n. 45.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, recante regolamento di attuazione dell'art.
10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le
attribuzioni dei vertici militari, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114.
- Il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253,
concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di
servizio delle Forze armate, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 agosto 1997, n. 179.
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3.
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1999, n. 203, recante riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e' il seguente:
«Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello
Stato, politica militare e partecipazione a missioni a
supporto della pace, partecipazione ad organismi
internazionali di settore, pianificazione generale e
operativa delle forze armate e interforze, pianificazione
relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico-operativa: difesa e sicurezza dello
Stato, del territorio nazionale e delle vie di
comunicazione marittime ed aeree, pianificazione generale
operative delle Forze armate e interforze con i conseguenti
programmi tecnico-finanziari; partecipazione a missioni
anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei
competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le
cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli
impegni operativi; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione
civile su disposizione del Governo, concorso alla
salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
b) area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale:
politica degli armamenti e relativi programmi di
cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi
di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio
ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari
giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali
del personale militare e civile; armamenti terrestri,
navali ed aeronautici; telecomunicazioni informatica e
tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e
servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare;
attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel
settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei
programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area tecnico-industriale.».
- La legge 14 novembre 2000, n. 231, recante norme per
l'istituzione del servizio militare professionale, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n.
269;
- Il testo dell'art. 43, comma 16, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, e' il seguente:
«16. In relazione al processo di ristrutturazione delle
Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilita'
del personale militare, il Ministro della difesa e'
autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di
cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e
modalita' stabiliti con proprio regolamento, nel quale e',
altresi', previsto il riconoscimento del diritto di
prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento
il Ministro puo' procedere alla, riclassificazione degli
alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le
risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la
realizzazione di programmi di acquisizione e di
ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il
Ministro della difesa, con proprio decreto, individua
annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture
militari, ritenuti non piu' utili nel quadro delle esigenze
della Difesa, per i quali occorre procedere alla
alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente
derivanti all'Amministrazione della difesa ai sensi
dell'art. 14 della medesima legge n. 497 del 1978,
dell'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e dell'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e' destinata, nella misura dell'85 per cento, alla
manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del
15 per cento, al fondo casa previsto dall'art. 43, comma 4,
della citata legge n. 724 del 1994».
- La legge 2 aprile 2001, n. 136, recante disposizioni
in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del
patrimonio immobiliare dello Stato, nonche' altre
disposizioni in materia di immobili pubblici, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2001, n. 92.
- Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante
disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2001, n.
224, la legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n.
274.
- Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, concernente
disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di
riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione
del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed
adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione
del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2002, n. 90,
la legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139.
- Il testo dell'art. 33 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n.
15, recante disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione, e' il seguente:
«Art. 33 (Alloggi di servizio). - 1. Per sopperire a
temporanee esigenze organizzative dei comandi
internazionali operanti nel territorio nazionale e'
facolta' dell'Amministrazione della difesa assegnare
temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto
1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte
salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali,
a personale appartenente a Forze armate estere impiegato
presso i predetti comandi».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».
- Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1980, n. 11, concernente
regolamento che disciplina l'attuazione della
rappresentanza militare, e' il seguente:
«Art. 38 (Termini per la comunicazione dei pareri
richiesti da parte degli organi di rappresentanza). - Gli
organi di rappresentanza richiesti di esprimere parere ai
sensi dell'art. 19 della legge n. 382 dell'11 luglio 1978,
debbono comunicarlo all'autorita' richiedente entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso
tale termine l'autorita' provvede senza attendere il
parere».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 settembre 1987, n. 220, recante copertura
finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia
di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;
convertito con legge 20 novembre 1987, n. 472, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 1987, n. 273), e' il
seguente:
«2. Con decreto del Ministro dell'interno per il
personale della Polizia di Stato, con decreto del Ministro
della difesa di concerto con quello dell'interno per il
personale dell'Arma dei carabinieri e con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con
quello dell'interno per il personale del Corpo forestale
dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a
quanto disposto dall'art. 8 della legge 1° dicembre 1986,
n. 831, per il Corpo della guardia di finanza».
- I testi dell'art. 33 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, recante disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione e della legge 18 agosto 1978, n.
497, sono citati nelle note alle premesse.



 
Art. 2
(Principi generali)

1. In applicazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, nonche' dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo Stato Maggiore della difesa, definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati Maggiori di Forza armata ed il Segretario generale della difesa, determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, con le modalita' di cui all'articolo 31.
2. I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati Maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, disciplinati dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, comunicano la costituzione, ovvero la variazione degli alloggi alla Direzione generale dei lavori e del demanio, che provvede a formalizzare l'atto di costituzione.
3. La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per ogni immobile la classifica, il codice, la localita', l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno di costruzione. La comunicazione e' corredata dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento. La Direzione generale dei lavori e del demanio invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Gli alloggi di servizio sono oggetto di concessione amministrativa e sono classificati nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC):
per il personale militare e civile al quale sia affidata, in modo
continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto in cui sia
compreso l'alloggio; per il personale militare e civile al quale
siano affidate, in modo continuativo, mansioni di consegnatario di
deposito o magazzino isolato e che alloggi sul posto. Rientrano in
tale categoria anche gli alloggi che, per motivi di funzionalita'
e di sicurezza, siano ubicati all'esterno degli edifici e degli
impianti; b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di
rappresentanza (ASIR): per i titolari di incarichi che comportino
obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni; c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI): per il
personale al quale siano affidati incarichi che richiedano
l'obbligo di abitare presso la localita' di servizio per il
soddisfacimento delle esigenze di funzionalita' e sicurezza del
servizio medesimo; d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei
militari (AST): a rotazione, per il personale con carico di
famiglia che presti servizio nel presidio ovvero nella
circoscrizione alloggiativa o nell'ambito dell'organizzazione
periferica territoriale, determinata con direttiva degli Stati
Maggiori, in cui sia ubicato l'alloggio; e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale
militare in transito e dei familiari di passaggio (APP); f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale
militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI); g) alloggi collettivi di servizio, nell'ambito delle infrastrutture
militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio
permanente destinati nella sede (ASC): per il personale militare,
celibe o coniugato senza famiglia al seguito, nei quali ogni
interessato possa disporre di una sola camera, con o senza bagno.

5. Ai fini del presente regolamento, per presidio si intende la circoscrizione o le circoscrizioni alloggiative corrispondenti all'organizzazione territoriale delle Forze armate, determinate in relazione a situazioni locali e contingenti, con autorizzazione dello Stato Maggiore di Forza armata.



Note all'art. 2:
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, e il relativo
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, nonche' l'art. 20 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono citati
nelle note alle premesse.
- La legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente
autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di
servizio per il personale militare e disciplina delle
relative concessioni, e' citata nelle note alle premesse.



 
Art. 3
(Destinazione degli alloggi di servizio)

1. I competenti comandi di cui all'articolo 2, comma 2, determinano la destinazione degli alloggi disponibili alle categorie ASGC, ASIR, ASI ed AST. Per gli alloggi ASI ed AST gli Stati Maggiori di Forza armata impartiscono direttive che tengono conto delle esigenze funzionali, temporali e locali.
2. Gli Stati Maggiori di Forza armata, all'interno di basi, impianti, installazioni e compendi militari, possono destinare alla categoria ASI determinati alloggi per il personale che presti servizio nelle infrastrutture e che ricopra incarichi compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Nella circoscrizione alloggiativa della Capitale, la destinazione degli alloggi alle categorie ASGC, ASIR ed ASI, per il personale degli organi centrali interforze e di Forza armata, e' effettuata dal Sottocapo di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata ed e' comunicata ai comandi competenti.
4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro puo' fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione della difesa. In caso di motivata necessita', sempre ed esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla Difesa possono fruire di alloggi di servizio.
 
Art. 4
(Organi competenti)

1. Sono competenti alla concessione degli alloggi di servizio:

a) i comandi e gli organismi indicati all'articolo 2, comma 2, con
provvedimento firmato dai comandanti o, per delega di questi, dai
vice comandanti, per gli alloggi di qualsiasi tipo dislocati
nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale; b) i comandi dei comprensori nei quali siano ubicati gli immobili,
per gli alloggi ASC.

2. I comandi ovvero gli organismi di cui all'articolo 2, comma 2, possono attribuire delega alla concessione degli alloggi APP e SLI, previa autorizzazione degli Stati Maggiori di Forza armata, ai comandi o agli enti dislocati nella propria circoscrizione territoriale.
3. La concessione degli alloggi ASGC, ASIR ed ASI al personale in servizio presso gli organi centrali dislocati nella circoscrizione alloggiativa della Capitale e' effettuata, su indicazione del Sottocapo di Stato Maggiore di Forza armata, dai comandi ovvero dagli organismi designati da ciascun Stato Maggiore di Forza armata.
 
Art. 5
(Ripartizione degli alloggi)

1. Gli organi competenti alla concessione degli alloggi, in base alle direttive emanate dagli Stati Maggiori di Forza armata, in relazione alle acquisite disponibilita', provvedono:

a) a destinare gli alloggi ai titolari degli incarichi indicati negli
elenchi definiti con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1,
e relativi alle categorie ASGC e ASIR; b) a destinare gli alloggi, con criteri di gradualita' ed in
relazione alla contingente disponibilita', ai titolari degli
incarichi indicati negli elenchi definiti con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 1, e relativi alle categorie ASI. c) a destinare i rimanenti alloggi alla categoria AST, ripartendoli
in misura proporzionale alla forza effettiva degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei volontari in servizio permanente con carico di
famiglia; d) a ripartire gli alloggi SLI con lo stesso criterio stabilito per
gli alloggi AST.

2. L'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) puo' acquisire, presso lo Stato Maggiore della difesa, i dati relativi al numero complessivo, al tipo ed alla composizione degli alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza.
 
Art. 6
(Personale ammesso alle concessioni)

1. Gli alloggi di servizio possono essere concessi al seguente personale:

a) alloggi ASGC, ASIR, ASI: al personale militare e civile,
limitatamente agli incarichi previsti, che presti effettivo
servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio
ovvero nella circoscrizione alloggiativa; b) alloggi AST: al personale militare, con carico di famiglia, che
presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede
nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa e che
appartenga alle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei
volontari in servizio permanente; c) alloggi APP: agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai volontari in
servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino
servizio presso comandi, enti e reparti indipendentemente dalle
sedi di servizio; al personale in quiescenza, fatte salve le
prioritarie esigenze del personale in servizio; d) alloggi SLI: agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai volontari in
servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino
servizio a bordo di unita' navali, con diritto di priorita' per il
personale imbarcato su unita' navali non assegnate alla sede in
cui si trova l'alloggio; e) alloggi ASC: agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai volontari in
servizio permanente, celibi o coniugati senza famiglia al seguito,
secondo il seguente ordine di priorita': 1) personale che presti servizio nel comprensorio nel quale e'
ubicato l'alloggio; 2) personale che presti servizio nell'ambito del presidio ovvero
della circoscrizione alloggiativa.
 
Art. 7
(Esclusione dalla concessione di alloggi ASI ed AST)

1. Gli alloggi ASI ed AST non possono essere concessi:

a) alloggi ASI: al personale che sia proprietario o usufruttuario o
assegnatario in cooperativa, ancorche' indivisa, di una abitazione
idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio
ovvero circoscrizione alloggiativa ove presta servizio, ovvero che
abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni, fatta
eccezione per i titolari degli incarichi, compresi nella prima
fascia degli elenchi definiti con le modalita' di cui all'articolo
2, comma 1, di particolare rilevanza quando gli alloggi siano
ubicati all'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti
ed installazioni e comprensori militari;

b) alloggi AST:

1) al personale che sia proprietario o usufruttuario o assegnatario
in cooperativa, ancorche' indivisa, di una abitazione idonea,
disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero
della circoscrizione alloggiativa ove presta servizio; 2) al personale che sia assegnatario di una abitazione di edilizia
economica e popolare o concessa da qualsiasi altra amministrazione
dello Stato ovunque ubicata nel territorio nazionale; 3) al personale che abbia un familiare convivente nelle stesse
condizioni di cui ai commi 1 e 2; 4) al personale che sia titolare di un incarico cui compete un
alloggio ASI e non abbia presentato domanda per la concessione di
alloggio all'incarico nella sede di servizio, o abbia rinunciato
ingiustificatamente all'assegnazione di alloggio ASI.

2. Ai fini del comma 1, un'abitazione e' considerata, idonea, disponibile ed abitabile nei seguenti casi:

a) idonea, se composta da un numero di vani utili almeno pari a
quello dei componenti il nucleo familiare convivente, compresi
comunque il capofamiglia ed il coniuge convivente; b) disponibile, anche se occupata da altri in assenza di azioni
giudiziarie pendenti per il suo recupero; c) abitabile, qualora l'autorita' comunale competente non ne
certifichi lo stato di non abitabilita'.

3. Gli assegnatari di alloggi ASGC, ASIR ed ASI possono concorrere per l'assegnazione di alloggi AST soltanto dalla data di predesignazione ad altro incarico non compreso tra quelli contenuti negli elenchi definiti con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1.
 
Art. 8
(Durata delle concessioni)

1. La durata delle concessioni e' cosi' fissata:

a) alloggi ASGC, ASIR ed ASI: per il periodo di permanenza
nell'incarico per il quale e' stato concesso l'alloggio; b) alloggi AST: per otto anni. In caso di trasferimento o di imbarco,
richiesto a domanda, la concessione cessa al termine del sesto
mese dalla data del movimento; c) alloggi APP e SLI: per il periodo stabilito nelle disposizioni
particolari emanate dai comandi competenti alla concessione e
comunque non superiore a mesi tre, fatte salve le esigenze
prioritarie di Forza armata; d) alloggi ASC: per un anno rinnovabile in relazione alle richieste
degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio
permanente che prestino servizio nella sede; per la durata
dell'incarico, qualora l'utente abbia titolo ad alloggio ASI.
 
Art. 9
(Deroghe particolari)

1. Il personale che fruisce di alloggio AST, ASGC, ASIR o ASI, qualora abbia perso o stia per perdere il titolo alla concessione, puo' presentare domanda per concorrere alla concessione di alloggi AST.
2. Al concessionario di alloggio AST, che non ha piu' titolo, e' preferenzialmente riassegnato lo stesso alloggio occupato qualora egli occupi in graduatoria un posto utile per l'assegnazione di un alloggio disponibile ovvero segua immediatamente un richiedente che abbia avuto l'assegnazione o la riassegnazione dell'alloggio.
3. Al concessionario di alloggio ASGC, ASIR o ASI, che non ha piu' titolo, eassegnato un alloggio' AST disponibile, qualora l'interessato occupi, nell'ambito della graduatoria, un posto utile per l'assegnazione di un alloggio.
4. Le riassegnazioni o le assegnazioni di alloggi AST determinano una nuova titolarita'.
5. L'utente di alloggio ASI, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieti all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva il titolo alla conduzione dell'alloggio.
6. L'utente di alloggio AST, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieti all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva l'uso dell'alloggio, indipendentemente dal periodo di concessione gia' fruito, senza variazione di canone, ad eccezione delle spese di carattere generale.
7. L'utente di alloggio ASI ovvero AST, in relazione all'impiego all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieti all'interessato di portare al seguito la famiglia, puo' mantenere la conduzione dell'alloggio.
8. Gli utenti degli alloggi ASI che ricoprono un incarico non piu' compreso negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, possono conservare la titolarita' della concessione per il tempo di permanenza nell'incarico in relazione al quale l'alloggio sia stato concesso.
9. Gli Stati Maggiori di Forza armata, qualora l'utente di alloggio ASI incorra nella decadenza dall'incarico per malattia o per frequenza di specifici corsi, possono autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di assenza, in previsione che al termine della decadenza l'utente debba riassumere un incarico ASI.
10. I Capi di Stato Maggiore di Forza armata possono temporaneamente autorizzare, in via eccezionale ed in relazione a casi tassativamente previsti per particolari esigenze connesse con le modifiche ordinative di Forza armata, il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dell'alloggio in una sede diversa da quella in cui presti servizio.
11. Gli Stati Maggiori di Forza armata possono, a richiesta, autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di permanenza nell'incarico, qualora l'utente ASI sia trasferito per assumere un incarico, determinato nel tempo, presso enti ovvero reparti ubicati in sedi ritenute disagiate, appositamente individuate a tal fine con provvedimento della Forza armata.
12. I frequentatori dei corsi presso il Centro alti studi della difesa (CASD) ed il Nato Defence College e dei corsi similari all'estero, conservano il diritto all'utenza fino al termine dei corsi stessi.
 
Art. 10
(Commissioni di controllo per gli alloggi AST)

1. I comandi militari ovvero gli organismi all'uopo deputati dagli Stati Maggiori di singola Forza armata, per l'assegnazione degli alloggi:

a) nominano annualmente, entro il mese di dicembre, per ciascun
presidio o comando stabilito dagli Stati Maggiori di Forza armata,
commissioni di controllo distinte per alloggi ufficiali, per
alloggi sottufficiali e per alloggi volontari in servizio
permanente, dandone comunicazione ai Consigli di base della
Rappresentanza compresi nella circoscrizione alloggiativa. Le
commissioni sono preposte alla formazione delle rispettive
graduatorie di assegnazione; b) designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica
dell'eventuale documentazione sanitaria.

2. La composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni di controllo sono riportati nell'allegato A.
3. Le commissioni di controllo degli alloggi delle singole Forze armate operano presso i rispettivi comandi od organismi che li hanno istituiti.
 
Art. 11
(Assegnazione di alloggi ASGC ed ASIR)

1. L'assegnazione degli alloggi ASGC ed ASIR e' effettuata previa presentazione di domanda dell'interessato, compilata in conformita' al modello in allegato B, senza alcuna documentazione, mediante stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C.
2. Il comando che rilascia la concessione degli alloggi ASGC da' tempestiva comunicazione della concessione al competente ufficio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformita' al modello riportato in allegato D.
 
Art. 12
(Assegnazione di alloggi ASI)

1. L'assegnazione degli alloggi ASI e' effettuata, in ordine ad incarichi suddivisi in fasce, con le seguenti modalita':

a) ricezione della domanda compilata in conformita' al modello di cui
all'allegato E, corredata della documentazione prescritta. La
presentazione di documentazione non conforme al vero,
indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta
l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo
di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo
illimitato; b) esame della domanda e offerta dell'alloggio. Qualora particolari
situazioni limitino la disponibilita' di alloggi in modo da non
consentire di soddisfare integralmente le richieste degli aventi
titolo inseriti nella prima fascia, gli Stati Maggiori ed il
Segretariato generale della difesa, nel predeterminare gli
incarichi dei destinatari degli alloggi, predefiniscono
contestualmente anche l'area degli incarichi che, per ragioni
obiettive di funzionalita' e sicurezza, possono giustificare
deroghe al meccanismo di assegnazione.

2. Nel caso in cui, soddisfatte le esigenze nell'ordine prioritario delle fasce, gli alloggi rimasti disponibili non consentano di soddisfare integralmente la fascia successiva, per quest'ultima si provvede a formare, per i titolari di cariche incluse nella fascia, una graduatoria secondo i criteri previsti nell'allegato F.
3. In presenza di contemporanea disponibilita' di piu' alloggi, al personale che in base alla graduatoria ne risulti destinatario, e' offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.
4. I concorrenti possono comunque partecipare, contemporaneamente, alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi AST, fermo restando che la concessione AST e' subordinata all'indisponibilita' di alloggio ASI.
5. L'eventuale concessione di alloggio AST non preclude, comunque, alla scadenza della stessa, la possibilita' di concorrere per l'assegnazione di un alloggio ASI qualora se ne possieda il titolo.
6. Al provvedimento di assegnazione segue la stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C.
7. La domanda, in caso di trasferimento a nuova destinazione d'impiego, puo' essere inoltrata dal momento della predesignazione al nuovo incarico.
8. La rinuncia, non adeguatamente giustificata alla competente commissione di controllo degli alloggi di cui all'articolo 10, all'assegnazione di un idoneo alloggio ASI, fa decadere, per il periodo di un anno, il titolo alla concessione di altro alloggio ASI.
9. Il concessionario di alloggio ASI puo' chiedere la sostituzione dell'alloggio con un altro piu' grande della stessa categoria nel caso in cui sia mutato il proprio nucleo familiare. Il comando competente per il rilascio della concessione puo' accogliere l'istanza subordinatamente alla disponibilita' di un alloggio piu' grande nello stesso edificio o nel compendio dove sia ubicato l'alloggio in concessione.
10. Gli alloggi da attribuire agli incarichi a rotazione interforze, sono assegnati dalla singola Forza armata solo quando gli incarichi siano ricoperti da personale di quella Forza armata.
 
Art. 13
(Assegnazione di alloggi AST)

1. L'assegnazione degli alloggi AST e' effettuata esclusivamente per graduatoria.
2. Possono presentare domanda gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente:

a) effettivi a comandi, enti, reparti della Forza armata o organi
interforze compresi nel presidio ovvero nella circoscrizione
alloggiativa; b) dell'Arma dei carabinieri, inseriti organicamente in enti ovvero
comandi ovvero reparti delle tre Forze armate, o che si trovino a
disposizione d'impiego delle stesse; c) di altra Forza armata, purche' in servizio presso enti ovvero
comandi o reparti della Forza armata compresi nel presidio ovvero
circoscrizione alloggiativa e che non concorrano presso la Forza
armata di appartenenza; d) della Marina militare, in servizio presso gli organi centrali o
periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nonche' presso le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto,
gli uffici circondariali e locali marittimi e le delegazioni di
spiaggia, purche' non esistano nel presidio ovvero nella
circoscrizione alloggiativa alloggi del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai quali si possa accedere; e) della Marina militare che presta servizio a bordo delle unita'
navali. Tale personale puo' concorrere solo per la localita' dove
e' assegnata l'unita' navale sulla quale e' imbarcato. A tal fine,
si tiene conto dell'effettiva destinazione d'impiego.

3. La domanda di assegnazione e' compilata e corredata della prescritta documentazione, in conformita' all'allegato E bis ed e' inoltrata al comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati Maggiori di Forza armata, entro l'ultimo giorno dei mesi di dicembre, aprile e agosto.
4. La domanda conserva la sua validita' purche' i documenti fiscali ed amministrativi a corredo siano completi ed aggiornati.
5. In caso di trasferimento, gia' formalizzato per una nuova destinazione d'impiego, la domanda puo' essere:

a) presentata ai comandi, stabiliti dagli Stati Maggiori di Forza
armata, nell'ambito dei quali l'interessato presti servizio, anche
se non sia stato ancora eseguito il trasferimento disposto per la
sede ubicata in altro presidio o comando stabilito dagli Stati
Maggiori di Forza armata; b) inoltrata, prima della data di effettivo trasferimento, con un
anticipo non superiore a quattro mesi, al competente comando di
presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati Maggiori di Forza
armata, ovvero al comando o ente presso il quale sia stata
disposta la nuova destinazione.

6. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.
7. La valutazione delle domande, ai fini della formazione della graduatoria, non e' effettuata quando le domande stesse:

a) risultino mancanti dei dati prescritti o corredate da
documentazione incompleta, scaduta o non aggiornata; b) siano sottoposte a sospensiva per effetto di una precedente
determinazione della competente commissione di controllo degli
alloggi.

8. Le commissioni di controllo di cui all'articolo 10, sulla base delle domande corredate della documentazione fiscale, amministrativa e personale presentata dai concorrenti, provvedono alla formazione ed alla pubblicazione delle graduatorie per gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente con le modalita' indicate nell'allegato G.
9. Il concorrente che abbia presentato domanda prima del trasferimento nella nuova sede di servizio e' incluso nella graduatoria e non puo' ottenere la concessione dell'alloggio prima della data del suo effettivo trasferimento.
10. L'alloggio disponibile e' offerto al concorrente che occupi il posto piu' elevato in graduatoria; nel caso di rinuncia, l'alloggio e' offerto al concorrente che occupi il posto successivo.
11. In presenza di contemporanea disponibilita' di piu' alloggi, al personale che, in base alla graduatoria ne risulti destinatario, e' offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.
12. Il concorrente deve rispondere alla proposta di assegnazione di un alloggio entro il quinto giorno successivo dalla data di notifica.
13. Il presidente della commissione di controllo degli alloggi ha la facolta' di modificare il limite di tempo per la risposta, qualora cio' non comporti spese a carico dell'Amministrazione militare o pregiudizio per altri concorrenti.
14. Il concorrente che non fornisca risposta entro il termine stabilito e' considerato rinunciatario.
15. L'accettazione di un alloggio idoneo al nucleo familiare del concorrente evincolante. E' considerato idoneo l'alloggio composto da un numero di vani adeguato alla composizione del nucleo familiare convivente.
16. In caso di rinuncia, il concorrente e' tenuto a darne comunicazione per iscritto, anche se sia scaduto il termine di cui al comma 12.
17. La rinuncia ad un alloggio idoneo, fatti salvi i casi di forza maggiore, comporta la sospensione del concorrente dall'iscrizione nella graduatoria in atto e dall'assegnazione di altri alloggi per il periodo di validita' delle due graduatorie successive.
18. Il concorrente, se l'alloggio non e' idoneo, ha diritto di accettarlo o di rifiutarlo; qualora lo rifiuti, il concorrente permane in graduatoria senza alcuna penalita' fino a che non gli venga offerto altro alloggio idoneo.
19. L'autorita' competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'emanazione dell'atto formale di concessione redatto in conformita' al modello in allegato C, firmato per accettazione dal concessionario.
20. Il concessionario di alloggio puo' chiedere il cambio dell'alloggio con altro idoneo della stessa categoria nel caso in cui sia cambiato il proprio nucleo familiare convivente. Il richiedente e' incluso nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione senza la penalizzazione per il periodo di utenza gia' trascorso. L'eventuale cambio e' attuato con atto aggiuntivo alla concessione iniziale, senza mutarne la decorrenza. L'alloggio lasciato libero e' disponibile per una ulteriore assegnazione.
 
Art. 14
(Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC)

1. La concessione degli alloggi APP, SLI ed ASC e la relativa durata sono pianificate autonomamente dai comandi, dagli enti e dai reparti competenti, salvo eventuali vincoli posti dagli Stati Maggiori di Forza armata e dagli alti comandi competenti.
2. L'assegnazione degli alloggi APP, SLI ed ASC e' effettuata dai comandi competenti, a richiesta degli interessati, con le modalita' indicate nei commi da 3 a 8.
3. Le richieste di assegnazione di alloggi APP ed ASC sono presentate con un anticipo massimo di quindici giorni. Le richieste motivate da trasferimento in destinazione d'impiego o per frequenza di corso, possono essere avanzate, ricevuto l'ordine di trasferimento, anche in anticipo rispetto al termine di quindici giorni, ma non prima di tre mesi. La domanda relativa alla concessione di alloggio SLI puo' essere presentata anche prima della data di arrivo in sede dell'unita' su cui e' imbarcato il richiedente.
4. Le domande di cui ai commi 2 e 3 sono iscritte, in ordine cronologico di precedenza determinato dalla data di arrivo, su apposito registro, costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione da parte del personale interessato.
5. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi APP, tenuto conto delle esigenze gia' pianificate, e' determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste.
6. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi SLI e' determinato dalla data di arrivo dell'unita' navale nella sede o da quella della domanda, se presentata successivamente all'arrivo. Gli interessati non possono, comunque, conseguire l'assegnazione prima dell'arrivo dell'unita' navale nella sede per la quale e' stato richiesto l'alloggio. Eventuali ulteriori disponibilita' possono essere utilizzate per soddisfare, in base all'ordine di presentazione, domande di personale imbarcato su unita' navali assegnate alla sede; in tali casi l'assegnazione viene revocata allorquando sopravvengano nuove esigenze connesse con l'arrivo o il transito di altre unita' navali. L'ordine di precedenza per il personale che gia' fruisca di sistemazione logistica nella sede per cui richiede nuovamente l'alloggio SLI e' determinato dalla data di rilascio della sistemazione. A parita' di data, l'ordine di precedenza e' determinato a favore del personale che nei dodici mesi precedenti non abbia beneficiato di analoga sistemazione logistica nella sede o che ne abbia usufruito in minor misura. A parita' di condizioni, la precedenza e' data al personale di grado inferiore e, subordinatamente, a quello piu' anziano.
7. L'ordine di precedenza nell'assegnazione degli alloggi ASC e' determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste, attribuendo priorita' alle domande del personale che presti servizio nel comprensorio ove siano ubicati gli alloggi. E' data facolta' ai comandanti responsabili di assegnare con atto motivato gli alloggi prioritariamente a personale che ricopra nella sede incarichi ritenuti essenziali ai fini della sicurezza.
8. I comandi competenti provvedono all'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC mediante diretta notifica agli interessati e, per gli alloggi SLI, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dell'alloggio, di cui all'allegato H.
 
Art. 15
Impiego degli alloggi disponibili.

1. Gli alloggi di qualsiasi tipo sono assegnati quando sono disponibili e consegnati al piu' presto. Fanno eccezione gli alloggi ASI necessari a soddisfare particolari incarichi che richiedano tassativamente una costante presenza in servizio e che siano predisposti, per la specifica esigenza, nell'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti, installazioni militari. Se per qualsiasi motivo il titolare non occupi l'alloggio, gli organi competenti di Forza armata possono decidere di cedere in uso temporaneo l'alloggio stesso ad altro dipendente, purche' vi sia il preciso impegno da parte di quest'ultimo di renderlo disponibile in tempo utile per il successore del titolare rinunciatario, a proprie spese e senza diritto ad alcuna proroga, nonche' in caso di trasferimento in altra sede di servizio. L'assegnazione temporanea non esclude la possibilita', per gli aventi diritto, di concorrere per la concessione di alloggio della categoria per la quale hanno titolo.
2. Gli alloggi di qualsiasi tipo, rimasti disponibili nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa dopo l'integrale soddisfacimento delle esigenze di Forza armata, sono concessi temporaneamente a personale di altra Forza armata dalla stessa designato.
 
Art. 16
(Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza)

1. I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla data della consegna di un alloggio di qualsiasi tipo concesso in utenza per un periodo superiore a trenta giorni, ottemperano agli obblighi di legge, secondo quanto disposto dal decreto-legge. 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.



Nota all'art. 16:
- Il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, recante norme
penali e processuali per la prevenzione e la repressione di
gravi reati, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 marzo 1978, n. 80, convertito con la legge 18 maggio
1978, n. 191, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
19 maggio 1978, n. 137.



 
Art. 17
(Registrazione delle concessioni)

1. Gli atti di concessione degli alloggi ASGC, ASIR, ASI ed AST sono sottoposti all'iscrizione nell'apposito repertorio degli atti ed alla successiva registrazione.
 
Art. 18
(Cessazione della concessione)

1. La concessione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la perdita del titolo in forza del quale la stessa abbia avuto luogo.
2. Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data di perdita del titolo, fatti salvi i casi di cui all'articolo 21.
3. Il comando competente a disporre la concessione notifica all'utente, secondo il modello in allegato I, l'avviso di rilascio, entro trenta giorni precedenti la scadenza, con le modalita' di cui all'articolo 29. La mancata notifica non costituisce titolo per il mantenimento dell'alloggio.
4. Costituiscono motivi di perdita del titolo:

a) la cessazione dall'incarico per il quale e' stato concesso
l'alloggio ASGC, ASIR e ASI, fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 9 comma 12; b) la scadenza del periodo di durata della concessione di alloggio
AST, APP, SLI e ASC; c) il collocamento in quiescenza del concessionario o la cessazione
dal servizio attivo o il passaggio all'impiego civile
nell'Amministrazione dello Stato; d) il decesso del concessionario; e) la concessione nell'ambito del territorio nazionale di altro
alloggio ASGC, ASIR, ASI, AST; f) l'avvenuta acquisizione, sotto forma di proprieta' o di usufrutto,
da parte del concessionario o di familiare convivente, di una
abitazione ritenuta idonea dal comando, disponibile ed abitabile
ubicata nell'ambito del presidio ovvero nella circoscrizione
alloggiativa, fatti salvi i casi previsti dal comma 1, lettera a),
dell'articolo 7.

5. Per il concessionario di alloggio AST costituiscono ulteriori motivi di perdita del titolo:

a) la concessione nell'ambito del territorio nazionale di altro
alloggio dell'edilizia pubblica sovvenzionata; b) il trasferimento in altra sede, fatte salve le movimentazioni
nell'ambito della stessa circoscrizione alloggiativa, o l'imbarco
su unita' navale ascritta ad altra sede, ottenuto a domanda; c) il trasferimento in altra sede o l'imbarco su unita' navale
ascritta ad altra sede, disposto d'autorita', quando in entrambi i
casi il nucleo familiare non continui ad occupare stabilmente
l'alloggio.

6. Nei casi di cui alla lettera f) del comma 4 e alle lettere a), b) e c) del comma 5, per stabilire la perdita del titolo alla concessione, e' preventivamente acquisito il parere tecnico della competente commissione di controllo per gli alloggi.
7. Il titolo alla concessione e' annualmente comprovato mediante atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare convivente dell'assegnatario nell'anno precedente e l'eventuale acquisizione di alloggio di proprieta'.
 
Art. 19
(Decadenza dalla concessione)

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:

a) impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica
funzione; b) cessione in uso a terzi dell'alloggio; c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la
manutenzione; d) mancato pagamento di rette ed oneri diversi entro sessanta giorni
dalla scadenza dei termini; e) sopravvenuto accertamento della mancanza del titolo al momento del
rilascio della concessione dell'alloggio; f) mancata occupazione stabile con il proprio nucleo familiare,
dichiarato nella originaria domanda, entro sei mesi dalla data di
consegna dell'alloggio.

2. Il comando competente, in caso di decadenza dalla concessione, notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, redatto secondo il modello riportato nell'allegato L , nel quale la data di rilascio dell'alloggio e' fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.
 
Art. 20
(Revoca della concessione)

1. Per inderogabili esigenze di servizio, per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore, previa autorizzazione dello Stato Maggiore della rispettiva Forza armata, il comando competente puo' disporre la revoca della concessione di qualsiasi tipo di alloggio. In tal caso all'utente e' assegnato, in via prioritaria, altro alloggio idoneo con spese di trasferimento a carico dell'Amministrazione della difesa. Sono altresi' a carico dell'Amministrazione della difesa le spese di trasloco qualora, a causa dell'indisponibilita' di alloggi idonei, l'utente, al quale sia stata revocata la concessione, passi nell'ambito dello stesso presidio ovvero circoscrizione alloggiativa ad unita' abitativa privata.
2. L'alloggio, nel caso di revoca della concessione, e' reso libero entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
 
Art. 21
(Proroghe)

1. La facolta' dell'Amministrazione di concedere proroghe temporanee e' disciplinata dal regolamento previsto dall'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, emanato con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586.



Note all'art. 21:
- La legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 43, comma 1,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
e' citata nelle note alle premesse.
- Il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586,
concernente regolamento recante modalita' per la
concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di
servizio delle Forze armate, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 marzo 1996, n. 57.
- I testi degli articoli 6, numeri 2 e 3, e 13, della
legge 18 agosto 1978, n. 497, riportata nelle premesse,
sono i seguenti:
«Art. 6. In relazione alle esigenze da soddisfare, gli
alloggi di cui ai precedenti articoli 1 e 5 sono cosi'
classificati:
1) omissis;
2) alloggi di servizio connessi all'incarico con o
senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
3) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per
le famiglie dei militari (AST);».
«Art. 13. Il Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle
finanze, stabilisce con propri decreti i criteri per la
determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle
disposizioni di legge vigenti in materia di definizione
dell'equo canone».



 
Art. 22
(Recupero degli alloggi)

1. Nel caso in cui l'alloggio non venga lasciato libero nel termine fissato, il comando competente per il rilascio della concessione emette ordinanza di recupero coattivo, con le modalita' riportate nel modello in allegato M, da notificare all'interessato.
2. Il comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione e di eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall'utente. La data e' comunque posteriore al novantesimo giorno dalla data di cessazione o revoca della concessione e al trentesimo giorno dalla data di decadenza della concessione.
3. L'esecuzione del recupero coattivo e' effettuata alla data stabilita, anche in pendenza di ricorso, in presenza di negata sospensiva dell'esecuzione del provvedimento amministrativo, da un rappresentante dell'Amministrazione militare, assistito da personale dell'Arma dei carabinieri e da un medico militare, appositamente designati dal competente comando, che li richiede preventivamente agli enti di appartenenza con le modalita' riportate negli allegati N e O.
4. Nel caso in cui l'alloggio sia chiuso o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso secondo le vigenti disposizione di legge, compilando inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.
5. Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie e' incaricata una ditta. Le relative spese, anticipate dall'Amministrazione militare, con imputazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, sono a carico dell'utente e, se necessario, recuperate a norma di legge.
6. Ferma restando la cessazione della concessione, in caso di recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento in cui insorga in altro personale titolo ad usufruire dell'alloggio.
 
Art. 23 (Onerosita' delle concessioni)

1. Gli alloggi disciplinati dal regolamento sono concessi a pagamento, fatta eccezione per gli alloggi ASGC per i quali nessun corrispettivo e' dovuto limitatamente all'unita' immobiliare che costituisce il nucleo abitativo e relative pertinenze. Gli oneri della registrazione degli atti di concessione sono a carico degli utenti secondo le vigenti disposizioni di legge.
 
Art. 24
(Canoni)

1. Il canone mensile dovuto dagli utenti degli alloggi di cui all'articolo 6, numeri 2 e 3, della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' stabilito secondo le modalita' recate dall'articolo 13 della legge stessa, dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
2. Nessun canone e' dovuto per i locali di rappresentanza degli alloggi ASIR, la cui identificazione e' determinata con atto formale del comando competente alla concessione dell'alloggio. Tali locali rimangono nella disponibilita' dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.



Nota all'art. 24:
- I testi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sono citati nelle note alle premesse.



 
Art. 25
(Rette)

1. Gli utenti di alloggi APP e SLI sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio.
2. Gli utenti di alloggi ASC sono tenuti al pagamento di una quota forfetaria giornaliera, definita con decreto del Ministro della difesa, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.
 
Art. 26
(Norme per la riscossione)

1. Le norme e le modalita' per la riscossione delle somme dovute per canoni, rette e quote forfetarie, sono contenute nell'allegato P.
 
Art. 27
(Spese e modalita' di gestione)

1. I concessionari degli alloggi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 18 agosto 1978, n. 497, sono tenuti:

a) al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni; b) ad effettuare i lavori di minuto mantenimento ordinario, con
esclusione degli utenti degli alloggi APP, SLI e ASC; c) al rimborso delle spese per la riparazione dei danni causati per
colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi
esistente.

2. Gli enti gestori sono direttamente responsabili delle modalita' di gestione e delle varie incombenze connesse con l'uso e con la conduzione degli alloggi di servizio.
3. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario, stabilite dal competente comando, sono a carico dell'Amministrazione militare che provvede con i fondi destinati alla manutenzione straordinaria.



Nota all'art. 27:
- Il testo dell'art. 15 della legge 18 agosto 1978, n.
497, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
1978, n. 245, concernente autorizzazione di spesa per la
costruzione di alloggi di servizio per il personale
militare e disciplina delle relative concessioni) e' il
seguente:
«Art. l5. Oltre al canone mensile di cui al
precedente art. 13, sono a carico del concessionario
dell'alloggio di cui ai numeri 2) e 3) del precedente art.
6 le piccole riparazioni previste dall'art. 1609 del codice
civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento
dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il
concessionario provvede direttamente alle piccole
riparazioni di cui sopra.
Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla
consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione
e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della
pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione».



 
Art. 28
(Oneri a carico dell'Amministrazione militare)

1. Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese connesse con:

a) il soddisfacimento di esigenze di interesse specifico della
stessa, elencate nell'allegato Q; b) la particolare funzione assolta dagli alloggi ASGC ed ASIR, di cui
all'allegato R; c) l'effettuazione, sugli immobili, di lavori concernenti la
stabilita', la straordinaria manutenzione e l'ordinario
mantenimento, di cui all'allegato S.

2. In caso di assegnazione e di rilascio di alloggio ASGC ed ASIR, connessi con l'assunzione o la cessazione dell'incarico, l'Amministrazione militare provvede al trasferimento delle masserizie direttamente ovvero con trasportatori privati o convenzionati.
 
Art. 29
(Formalita' per le comunicazioni)

1. Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei comandi competenti e quelle inoltrate dal concessionario sono notificate a norma di legge. Le comunicazioni da parte dei concessionari possono, essere presentate a mano ai competenti comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione.
 
Art. 30
(Disciplina delle concessioni antecedenti)

1. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del regolamento sono sottoposte, a cura dei comandi indicati nell'articolo 4, a controllo di compatibilita' con le norme del regolamento. Per le concessioni che risultino incompatibili, i comandi competenti procedono ai relativi adeguamenti che, comunque, non comportano la proroga dei termini delle concessioni originarie.
 
Art. 31 (Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio
classificati ASGC, ASIR e ASI)

1. In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonche', in applicazione dell'articolo 2, comma 1, individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di forza Armata per l'Area tecnico-operativa ed il Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa, definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi.
2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalita' indicate nelle seguenti lettere:

a) alloggi ASGC:

1) gli elenchi degli incarichi che comportano l'attribuzione di
alloggi ASGC sono classificati e diramati, a parte, a cura dello
Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di forza armata
e dal Segretariato generale, per le rispettive aree di competenza; 2) gli elenchi diramati possono essere oggetto di variazioni ovvero
aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e
funzionali delle Forze armate ovvero dell'organizzazione
tecnico-amministrativa della Difesa; 3) le singole variazioni sono proposte ed approvate con le modalita'
di cui al comma 1;

b) alloggi ASIR:

1) gli elenchi degli incarichi che danno titolo alla concessione
possono essere oggetto di variazioni ovvero aggiornamenti connessi
con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le varianti sono
proposte dallo Stato maggiore della difesa, ovvero dai Capi di
Stato maggiore di Forza armata o dal Segretario generale della
difesa ed approvate dal Capo di Stato maggiore della difesa in
sede di riunione del comitato dei Capi di Stato maggiore;

c) alloggi ASI:

1) gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI
possono essere oggetto di variazioni ovvero di aggiornamenti
connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le
variazioni sono proposte: 1) dallo Stato Maggiore della difesa,
che le approva, per l'area interforze e NATO; 2) dagli Stati
Maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa; 3) dal
Segretario generale della difesa per l'area
tecnico-amministrativa. Le variazioni di cui ai numeri 2 e 3,
devono pervenire allo Stato Maggiore della difesa per le
valutazioni e l'eventuale approvazione.
 
Art. 32
(Disposizioni a carattere transitorio)

1. L'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare assegnano gli alloggi al personale dell'Arma dei carabinieri, in servizio in ambito interforze, nelle more dell'entrata in vigore di un nuovo regolamento per gli alloggi dell'Arma dei carabinieri.
 
Art. 33
(Abrogazioni e entrata in vigore)

1. E' abrogato il regolamento di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 gennaio 2004

Il Ministro: MARTINO

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2004 Ministeri istituzionali - registro n. 3, foglio n. 24



Nota all'art. 33:
- Il testo del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n.
253, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1997, n.
179, concernente regolamento recante norme per gli alloggi
di servizio delle Forze armate, ora abrogato, e' citato
nelle note alle premesse.



 
ALLEGATO A

COMPOSIZIONE COMPITI E FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI DI CONTROLLO DEGLI ALLOGGI

1. Le "commissioni di controllo degli alloggi ufficiali", le "commissioni di controllo degli alloggi sottufficiali" e le "commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in servizio permanente" sono composte da:

- un presidente non concorrente all'assegnazione e, rispettivamente,
di grado non inferiore ad ufficiale superiore, a maresciallo o
gradi corrispondenti ed a 1 caporale maggiore o gradi
corrispondenti; - un presidente sostituto; - membri: - di numero pari variabile da un minimo di due ad un massimo di sei,
di cui uno appartenente alla rappresentanza militare; - di grado inferiore o meno anziani del presidente e del presidente
sostituto; - tratti nell'ambito di ciascuna categoria ufficiali e sottufficiali
e volontari in s.p. - questi ultimi per le sole "commissioni di
controllo degli alloggi dei volontari in s.p."-, quando possibile,
anche dai concorrenti alle assegnazioni e dai concessionari di
alloggi AST che non abbiano perduto il titolo alla concessione; - che prestino servizio nel presidio ovvero circoscrizione
alloggiativa o a bordo di unita' navali di base nel presidio ovvero
circoscrizioni alloggiative stesse; - altrettanti membri sostituti; - un segretario che tratta la particolare materia presso Comandi od
enti del presidio o circoscrizione alloggiativa. I "sostituti"
subentrano di volta in volta a quei componenti titolari trasferiti
o indisponibili.

2. Le commissioni di controllo degli alloggi sono convocate:

- periodicamente, per la formazione delle graduatorie; - ogni qualvolta lo richieda urgente ed improrogabile necessita' di
deliberare in merito alle altre materie di competenza.

3. I componenti delle singole commissioni di controllo degli alloggi:

- partecipano obbligatoriamente alle sedute; - esaminano tutte le domande dei concorrenti agli alloggi; - deliberano in merito a: - ammissione, sospensione, esclusione dei concorrenti dalle
graduatorie; - questioni relative all'offerta degli alloggi disponibili; - motivazioni di rinuncia, da parte dei concorrenti, ad alloggi
offerti; - formano le graduatorie dei concorrenti e dispongono che le stesse
vengano pubblicate complete di punteggi e coefficienti relativi.

4. Il voto e' un diritto del presidente e dei membri, viene espresso palesemente iniziando dal meno anziano ed e' obbligatorio. Fa eccezione il caso in cui il presidente e i membri titolari siano chiamati a decidere su argomenti posti all'ordine del giorno che riguardino se stessi od altro personale legato ai medesimi da vincoli di parentela entro il terzo grado. In detti casi subentrano i sostituti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza e sono riportate a verbale che viene sottoscritto da tutti i componenti delle commissioni di controllo degli alloggi intervenuti.
5. I presidenti delle commissioni di controllo degli alloggi, per quanto attiene alla materia di rispettiva competenza, possono, all'occorrenza, riferire direttamente al titolare del Comando che ha nominato la commissione o ad altro ufficiale espressamente delegato.
 
ALLEGATO B

MODULO DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ASGC E ASIR

OGGETTO: Domanda assegnazione alloggio (a) ......................... A (b)............. (c) ................. e, per conoscenza: A PRESIDIO/CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA di (d) ........................
(e) ..................... Il sottoscritto (f) .................................... in servizio presso (g) ........................ tel. (h) ................ chiede l'assegnazione di un alloggio di capienza sufficiente alle esigenze dei componenti il proprio nucleo familiare. Rappresenta che l'incarico attualmente ricoperto - (i) ............ - e' incluso tra quelli cui il "Regolamento per gli alloggi di servizio delle Forze armate" prevede l'assegnazione di alloggio (a)...... ............... Dichiara altresi' di aver preso visione del citato "Regolamento", di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione e concessione di utenza di alloggio, la decadenza dalla stessa, gli obblighi connessi con la utenza, la posizione assunta nei riguardi dell'Amministrazione in considerazione del fatto che l'uso dell'alloggio concesso e' soggetto al regime previsto per le "concessioni amministrative". Localita' ............................... Data .....................

Firma del richiedente ...............................

NOTE (a) Classificazione dell'alloggio richiesto (ASGC, ASIR);

(b) Comando o ente competente alla ricezione della domanda:

- Comandi militari ovvero gli organismi all'uopo deputati dagli
Stati Maggiori di singola Forza armata;

- Stato Maggiore della rispettiva Forza armata per il personale
in servizio presso gli organi centrali della capitale e che
richiede l'assegnazione di alloggio ASIR;

- Segredifesa per il personale in servizio presso gli organi
centrali interforze della capitale e che richiede l'assegna-
zione di alloggio ASIR, ad eccezione del presidente di super-
consiglio e dei presidenti di sezione dello stesso supercon-
siglio che, ove non risultino gia' titolari di alloggio ASIR
per altro incarico ricoperto, dovranno presentare domanda agli
Stati Maggiori della propria Forza armata;

(c) localita' sede del Comando o ente;(d) presidio ovvero circoscri-
zione alloggiativa nella cui giurisdizione si ha diritto a ri-
chiedere l'alloggio; (e) localita' sede del Comando;(f) grado o
qualifica, nome e cognome, localita' e data di nascita del ri-
chiedente;(g) ente, Comando o unita' presso il quale e' effetti-
vo il richiedente; (h) numero telefonico militare e/o civile del
richiedente;

(i) indicazione dell'incarico. Nel caso che la domanda sia presenta-
ta in anticipo rispetto alla data di afflusso alla sede, detto
comma va cosi' modificato: "Rappresenta che l'incarico che sara'
chiamato a ricoprire alla data presumibile del (giorno, mese,
anno e periodo generico) e' quello di ...................".
 
ALLEGATO C

COMANDO(1).....................

ATTO DI CONCESSIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO

L'anno duemila ........... addi' .......... del mese di ............ con il presente atto, l'Amministrazione della Difesa, rappresentata dal (2) ........................... all'uopo delegato dal Comandante del (1) ................................ da' in concessione ai sensi dell'art. (3) ................... della legge 18 agosto 1978 n. 497, al Sig. (4) ............. in servizio presso (5) ................ in qualita' di (6) ............ per uso esclusivo di abitazione propria e delle persone costituenti il nucleo familiare nominativamente menzionate nello stato di famiglia, l'alloggio n ........... (pianta allegata), esistente nel fabbricato di proprieta' dello Stato sito in ................ alla Via ...................... n. civico ...... piano ....... scala .... interno ...., costruito nell'anno ......... e costituito da n ... vani per complessivi mq ... cui vanno aggiunte le superfici di pertinenza (specificare le superfici) .............. per un totale di mq ..... di superficie convenzionale corrispondenti a ............. millesimi per l'alloggio e a ............. millesimi per le parti comuni. La Concessione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

A) Durata e canone di concessione
Art. 1

La concessione avra' la durata (7)..................... a decorrere dal................. ed avra' termine il giorno...................
Art. 2

Il canone annuo relativo alla presente concessione e' inizialmente determinato in euro...... (euro...............) da pagarsi in rate mensili anticipate, ciascuna di euro......... (euro..............) (8) Detto canone dovra' essere annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT e potra' essere adeguato secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 18.8.78 n. 497 e successive modificazioni.

B) Delegazione di Pagamento
Art. 3

Il concessionario, delega l'Amministrazione dalla quale dipende o verra' a dipendere, in futuro, a trattenere, per tutta la durata della concessione, ed anche oltre e finche' duri l'occupazione, la quota mensile di euro........ e la quota forfetaria di euro....... per le spese comuni (art. 15 L. 497/78) nonche' quella che dovesse eventualmente risultare in futuro a seguito di aggiornamento/ adeguamento della misura del canone di cui al precedente articolo. La predetta delega ha effetto anche quando risultasse che il concessionario abbia gia' ceduto il quinto o il doppio quinto dello stipendio, ed anche quando lo stesso venisse comunque ridotto o decurtato da altre ritenute. La delega stessa avra', effetto fino alla estinzione di qualsiasi altro debito verso l'Amministrazione concedente, comunque nascente dal presente atto (spese per servizi comuni, forniture, lavori, danni, ecc.) e sara' sospesa soltanto previo nulla osta della suddetta Amministrazione.

Art. 4

In caso di sospensione, totale o parziale, dello stipendio o degli assegni mensili, sui quali e' rilasciata la presente delega, ed in qualsiasi evenienza che renda, in tutto o in parte, inefficace la delega stessa, il concessionario si obbliga a versare direttamente, per intero o per la differenza, il canone convenuto e le ulteriori spese previste dall'art. 3 e, a rate mensili anticipate, all'Ente che gli verra' indicato. Se, mentre dura la presente concessione, il concessionario viene collocato in pensione, il canone e le ulteriori spese dovranno essere versate, a cura dell'utente, all'Ente che gli verra' indicato.

C) Decadenza della concessione
Art. 5

La concessione decade qualora il concessionario:

- impieghi l'abitazione per fini non conformi alla sua specifica
funzione; - ceda in uso a terzi l'abitazione; - non osservi, in maniera grave e continuata, le condizioni per la
gestione, l'uso e la manutenzione; - si sia reso moroso nel pagamento del canone e delle spese di
riscaldamento, dei servizi ed accessori a suo carico; - al momento della concessione non sia stato in possesso dei titoli
necessari per ottenerla; - venga collocato a riposo o cessi comunque dal servizio attivo in
qualita' di militare o passi all'impiego civile
nell'Amministrazione dello Stato (sempre che nella nuova posizione
non conservi il diritto all'alloggio ai sensi del presente
Regolamento); - deceda; - (9).

Il titolo alla concessione dovra', essere annualmente comprovato mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti che non sono intervenuti motivi di perdita del titolo ai sensi del presente articolo. L'Amministrazione, inoltre, per sopravvenute esigenze di servizio, ha facolta' di revocare la concessione in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio senza che, per tale fatto, il concessionario possa comunque avanzare pretese per danni o indennizzi. E' data facolta' al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza.

Art. 6

La revoca della concessione sara' comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inoltre, in caso di decadenza, qualora si debba procedere al rilascio coattivo dell'alloggio, il (1)........................ procedera' al recupero dell'alloggio stesso in via amministrativa ai sensi dell'art. 823, 2 comma e dell'art. 828, 2 comma del codice civile.

Art. 7

I locali si intendono concessi nello stato in cui si trovano attualmente, cioe' muniti di tutti i serramenti, chiavi, vetri ed altri infissi occorrenti all'uso cui i locali stessi sono destinati. Il concessionario dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati in buono stato di manutenzione e con tutti gli impianti e si obbliga a riconsegnarli, nelle stesse condizioni, alla cessazione della concessione.

D) Migliorie e danneggiamenti
Art. 8

E' fatto espresso divieto al concessionario di far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite alla detta Amministrazione, senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta, pero', salvo il diritto dell'Amministrazione concedente di chiedere, ove lo creda, che il concessionario rimetta le cose in pristino a proprie spese. In caso di inadempimento vi provvedera' direttamente l'Amministrazione concedente, addebitando la spesa al concessionario. Durante la concessione l'Amministrazione concedente ha diritto di fare accedere nell'alloggio - preavvisando l'interessato - propri dipendenti per quelle verifiche e quei lavori che riterra' necessari.

E) Azioni di danni
Art. 9

Il concessionario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilita' per eventuali danni alle persone o alle cose derivanti da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, eccetto quelle derivanti dalla gestione dell'immobile da parte dell'Amministrazione stessa, nonche' da fatti di altri concessionari o conduttori, del custode-portiere o di terzi.

F) Oneri
Art. 10

Il concessionario riconosce all'Amministrazione il diritto di eseguire, nell'alloggio assegnato, senza indennita' o compenso o riduzione di canone, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione che ritenga opportuno, a suo giudizio insindacabile, anche se comporti limitazione o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio.
Art. 11

Il concessionario e' tenuto al pagamento delle spose di gestione dei servizi comuni, sulla base di tabelle millesimali calcolate - in conformita' alle disposizioni di legge vigenti in materia - a cura degli Enti esecutivi del Genio Militare e degli Organi corrispondenti per la Marina e l'Aeronautica. In particolare, sono ripartite fra gli utenti le spese per:

a) gestione degli impianti centralizzati di riscaldamento e di
condizionamento ivi compresa la pulizia a fine stagione invernale
delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori o serbatoi; b) gestione degli impianti ascensori e montacarichi, ivi comprese le
tasse di esercizio e l'ordinaria manutenzione (lubrificazione,
ingrassaggio, visite tecniche periodiche, sostituzione lampadine e
spie); c) gestione di altri eventuali impianti centralizzati (spurgo pozzi
neri, fognature, etc) secondo le prescrizioni del Codice Civile; d) pulizia delle scale e delle aree dei locali comuni, relativa
illuminazione, eventuale portierato e custodia, giardinaggio e, in
genere, ordinaria cura dei servizi posti a disposizione comune
dall'Amministrazione concedente; e) pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non sia
gia' sottoposto a tassazione individuale.

Nel caso di servizi che interessano piu' immobili, le spese e gli oneri di cui sopra vanno preventivamente e proporzionalmente ripartiti fra gli immobili interessati.
(10)........................ Il concessionario provvede in proprio, durante tutta la durata della concessione, alle spese relative ai lavori di minuto mantenimento legati al normale uso dell'alloggio (art. 1609 Cod. civ.). In particolare, sono a carico del concessionario, che li esegue direttamente, i lavori concernenti:

a) tinteggiatura, verniciatura, parati, lucidature (esclusi gli
infissi esterni) nel corso della concessione; b) manutenzione e riparazione di impianti idrici, elettrici,
televisivi e simili siti all'interno degli alloggi e non incassati
o sotto traccia; c) manutenzione e riparazione di impianti igienico-sanitari,
rubinetteria, scaldabagni, cucinerie e simili; d) manutenzione e riparazione di infissi, serrature, chiavi,
maniglie, cinghie e rulli per avvolgibili, mantovane e simili; e) sostituzione di vetri infranti.

Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente verranno addebitato al concessionario all'atto della cessione dell'utenza. La constatazione dei danni sara' verbalizzata in contraddittorio all'atto della riconsegna o recupero dell'alloggio, in raffronto al verbale di consegna. In particolare, verranno addebitate le spese necessarie per i ripristini conseguenti a:

a) rotture di pareti, pavimenti, soffitti, infissi, vetri e di altri
impianti; b) asportazione di chiavi, maniglie, cinghie, avvolgibili, parti di
impianti elettrici, idrici, meccanici e simili; c) modifiche abusivamente apportate allo stato dei luoghi come
consegnati, salvo migliorie accettabili senza rimborso; d) danni alle parti comuni dell'immobile in occasione di traslochi,
transiti e comunque riferibili ad uso anormale delle parti stesse.

Il recupero delle somme addebitate avverra' con le medesime modalita' indicate in allegato "S" per la riscossione dei canoni, rette e quote forfetarie, a seconda del tipo di alloggio. Per gli alloggi ASGC il recupero delle somme avra' luogo secondo le procedure previste per gli alloggi soggetti a canone.

Art. 12

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il concessionario elegge domicilio nell'alloggio.

Art. 13

L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilita' circa il funzionamento durante la concessione dei servizi pubblici (fornitura di gas, acqua, energia elettrica, ecc. ).

Art. 14

La concessione s'intende fatta unicamente per la parte interna dell'appartamento e quindi l'Amministrazione si riserva la piena disponibilita' dei muri esterni, per mostre sporgenti, bracci di fanali, ecc., senza che i concessionari possano avanzare pretese di sorta o comunque opporre eccezioni di qualsiasi natura.

Art. 15

Il concessionario si intende soggetto a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e quindi si obbliga espressamente di rilevare indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza per la inosservanza di essi. E' vietato tenere nei locali concessi macchinari ed oggetti infiammabili.
Il concessionaria dovra', a proprie spese, far pulire i camini una volta all'anno ed osservare tutte le disposizioni contenute nel regolamento generale di inquilinato, di cui dichiara di aver preso visione all'atto della firma del presente atto ritirandone copia.

Art. 16

Le spese del presente atto, comprese quelle di registrazione e quelle della consegna e riconsegna dei locali, sono tutte a carico del concessionario.

Art. 17

Il presente atto e' soggetto alla prescritta approvazione. Esso e' vincolante per il concessionario fin da questo giorno, mentre lo sara' per l'Amministrazione dopo l'approvazione.

Art. 18

Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso ed i suoi eredi in ogni piu' ampia forma di legge.

Art. 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al Regolamento per gli alloggi di servizio delle Forze Armate, che costituisce parte integrante dell'atto medesimo. Letto, approvato, sottoscritto

p. l' Amministrazione ...........................

Il concessionario ................

Il concessionario dichiara di approvare specificamente, ad ogni ef- fetto di legge, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 del presente atto.

Il concessionario ................

Approvo il presente atto

Il Comandante del (1) ...................

NOTE (1) Comando competente alla concessione. (2) Grado, cognome,
nome e qualifica dell'Ufficiale delegato.

(3) Articolo 7 per gli alloggi ASGC, articoli 8 e 9 per gli alloggi
ASIR; articolo 8 per gli alloggi AST; articolo 10 per gli allog-
gi AST; articolo 15 per gli alloggi ASI assegnati temporaneamen-
te ai sensi del predetto articolo. (4) Grado, cognome e nome del concessionario. (5) Ente presso il quale presta servizio il concessionario. (6) Incarico del concessionario. (7) Per gli alloggi ASGC, ASIR ed ASI: del periodo presunto per il
quale il concessionario ricoprira' l'incarico dal quale trae ti-
tolo. Per gli alloggi AST: di 8 anni; per gli alloggi ai sensi
dell'art. 15: del periodo subordinato alle condizioni previste
nel predetto articolo. (8) Per gli alloggi assegnati ai sensi dell'art. 15 il canone e' de-
terminato in funzione dell'incarico dell'assegnatario. (9) Per
gli alloggi AST riportare anche i casi contemplati ai punti
4.e), f) e 5.a), b) e c) dell'art. 18 del Regolamento. (10) Per gli alloggi ASIR va aggiunto "Le spese di cui sopra sono
dovute dall'Amministrazione Militare per i locali di rappresen-
tanza e dal concessionario per i rimanenti locali".
 
ALLEGATO D

MODELLO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DELLA CONCESSIONE DI ASGC

COMANDO (a)

Prot. N........ (b)............ (c)..........

OGGETTO: Legge 18 agosto 1978, n. 497 - comunicazione Al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento del territorio sezione di (d) .................. (e) ........................... e, per conoscenza: A COMANDO di (f) ...................................
(g) ............................ In ottemperanza al disposto dell'art. 7 della legge citata in oggetto si comunica che il Comando scrivente ha disposto, in data (h) ...................., la concessione di un "alloggio di servizio gratuito per consegnatari e custodi" (ASGC) al (i) ................, nato il (l) ........................ a ............................, provincia di .......................... I dati di interesse riguardanti la concessione sono riportati in allegato (m).

(n) ........................

(o) ........................

NOTE

(a) Timbro lineare del comando competente alla concessione.(b) Loca- lita' sede del comando. (c) Data della comunicazione.(d) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento del territorio sezione competente per giurisdizione nella zona in cui e' ubicato l'allog- gio. (e) Localita' sede degli uffici MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -Dipartimento del territorio. (f) Comando nella cui giuri- sdizione e' ubicato l'alloggio. (g) Localita' sede del comando. (h) Giorno, mese ed anno (i) Nome e cognome del dipendente concessio- nario. (l) Dati anagrafici del dipendente concessionario. (m) Ap- pendice 1 al presente allegato. (n) Timbro lineare e firma dell' autorita' che ha disposto la concessione o suo delegato. (o) Bollo tondo del comando.

APPENDICE 1

COMANDO (a)
ANNO(b)

Specchio dei locali costituenti l'alloggio di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC) N. (c) ....................... ubicato in (d) ...................

==================================================================== Luogo Indicazione Piano Numero Super- Data Dipendente Motivo e
dell'edi- Vani ficie della conces- titolo
ficio Conven- conces- sionario per cui
zionale sione fu fatta
la con-
cessione ==================================================================== -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

NOTE

(a) Timbro lineare del comando competente alla concessione. (b) Anno solare. (c) Numero di identificazione dell'alloggio. (d) Localita', via o piazza, numero civico, interno, scala.
 
ALLEGATO E

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
ALLEGATO E-BIS

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
ALLEGATO F
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ASI

Le graduatorie, calcolate in base alla formula che segue, sono formate disponendo i concorrenti in ordine decrescente di punteggio espresso con una cifra decimale.

Punteggio ASI = Ta + Tn + F - D

DOVE:

Ta = coefficiente per l'ultimo trasferimento di sede disposto d'au-
torita': Ta = 15;

Tn = coefficiente per i trasferimenti di sede effettuati d'autorita'
durante gli ultimi 10 anni. Calcolo del Tn: 2,5 per ogni tra-
sferimento;

F = coefficiente per la composizione del nucleo familiare. Calcolo
dell' F: 5 per ogni familiare convivente ed a carico;

D = coefficiente del godimento pregresso di alloggi di servizio.
Calcolo del D: 2 per ogni anno di pregressa utenza di alloggio
di servizio goduto.

NOTA

A parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente con reddito lordo complessivo inferiore. In caso di ulteriore parita' di punteggio ha la precedenza il con- corrente di superiore anzianita' di servizio.
 
ALLEGATO G

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE AST

1. Le singole graduatorie:

- elencano i concorrenti che, avendone titolo, hanno presentato, fino
all'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle
graduatorie stesse, domande correttamente compilate e completamente
documentato; - sono formate tre volte l'anno, alle date del 15 gennaio, 15 maggio,
15 settembre; - hanno validita' fino alla data di formazione della successiva
graduatoria; - specificano, per ciascun concorrente indicato con grado, cognome,
nome, categoria, Comando o ente di appartenenza: - gli elementi di calcolo; - l'ordine di graduatoria; - la composizione del nucleo familiare; - gli eventuali vincoli all'assegnazione; - eventuali note esplicative; - comprendono, in allegato, l'elenco degli esclusi, sospesi o
decaduti con la specificazione della relativa motivazione.

L'elenco dei concorrenti, in ordine di graduatoria e con il relativo punteggio conseguito, viene esposto per tutto il periodo di validita' della graduatoria in luoghi che consentano la massima diffusione.
Tale elenco viene notificato a tutti i concorrenti.
2. Il concorrente, per poter essere inserito in graduatoria, deve aver presentato una domanda correttamente compilata e sottoscritta, come da allegato E/E bis nonche':

- ultima busta paga in copia autenticata;
- documentazione sanitaria: eventuale;
- documentazione di sfratto esecutivo: eventuale.

La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato. La documentazione, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, dovra' essere rinnovata:

- all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi
dichiarati; - a richiesta della commissione di controllo alloggi.

3. La cancellazione dei concorrenti dalle graduatorie e' determinata da:

- mancata occupazione di alloggio per il quale e' stata gia'
sottoscritta dichiarazione di accettazione; - rinuncia a concorrere; - rinuncia all'assegnazione di alloggio idoneo, per due volte e per
motivi non ritenuti validi dalla commissione di controllo alloggi; - esclusione dall'assegnazione di alloggio in tutto il territorio
nazionale, per i motivi di cui al precedente paragrafo 2; - proprieta', usufrutto, comodato o assegnazione in cooperativa
ancorche' indivisa di alloggio idoneo e disponibile nell'ambito del
presidio ovvero circoscrizione alloggiativa da parte del
concorrente o di altri componenti il nucleo familiare e conviventi; - mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta; - assegnazione al concorrente medesimo o ad altro familiare
convivente di alloggio di edilizia economica e popolare, ovunque
ubicato nel territorio nazionale.

4. La graduatoria, calcolata in base alla formula che segue, e' formata disponendo i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro. A parita' di punteggio, ha precedenza nella collocazione in graduatoria, il concorrente con maggior numero di familiari a carico; in caso di ulteriore parita', la commissione di controllo alloggi determina la precedenza mediante sorteggio.
R1 + R1 + R3 + R4 + G - (Dt + Dm + Ds + Di)
-------------------------------------------
F

Dove:

R1 reddito annuo lordo del richiedente;

R2 reddito annuo lordo del coniuge convivente;

R3 reddito annuo lordo di altri familiari conviventi;

R4 reddito annuo lordo non da lavoro di tutti i componenti il nucleo
familiare;

G coefficiente per il godimento di alloggio di servizio
dell'Amministrazione militare (esclusi APP, SLI ed ASC) o di
edilizia economica e popolare.

Calcolo del "G":

R1 x 0,1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;

Dt coefficiente degli oneri per trasferimento di sedi o imbarco
disposti d'autorita'. Calcolo del Dt:

R1 x 0,20 relativo all'ultimo trasferimento di sede effettuato
negli ultimi due anni;

R1 x 0,10 da moltiplicare per il numero dei cambiamenti di sede,
dovuti a trasferimento o imbarco, effettuati negli ultimi dieci
anni nel territorio nazionale nella condizione di "con familiari
conviventi e a carico amministrativo (condizione non necessaria
per la moglie)";

Dm coefficiente degli oneri per gravi invalidita' o infermita'
permanenti di uno o piu' componenti il nucleo familiare.
L'ufficiale medico, designato nell'esprimere il parere circa
l'applicabilita' del decreto ministeriale in ordine all'infer-
mita', dovra' riferirsi a titolo orientativo e con criteri analo-
ghi a quelli di cui alle prime due categorie - e, per casi parti-
colari, anche alla terza - della tabella A annessa alla legge
18.3.1968, n. 313 "riordinamento della legislazione pensionistica
di guerra" e successive modifiche.
La commissione di controllo alloggi, sentito il parere dell'uffi-
ciale medico designato ed acquisito ogni altro possibile elemento
di giudizio, delibera circa l'applicazione o meno del decreto
ministeriale.
Calcolo del decreto ministeriale:

indennita' integrativa speciale per dodici;

Ds coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio.
Calcolo del "Ds":

R1 x 0,20;

Di coefficiente per l'imbarco su unita' navali dipendenti dal Co-
mando in capo della squadra navale o di unita' navali diparti-
mentali.
Calcolo del "Di":

R1x 0,10;

F coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare
convivente.
Calcolo dell' "F":

somma dei singoli coefficienti attribuiti a ciascun componente il
nucleo familiare con i seguenti valori:

4 per il capo famiglia;

4 per il coniuge convivente;

8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o separato legalmente
con figli conviventi e fiscalmente a carico;

3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore a 14
anni;

2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore a 14
anni.
 
ALLEGATO H

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI
GESTIONE.
USO E MANUTENZIONE DELL'ALLOGGIO SLI

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gestione, uso e manutenzione dell'alloggio SLI utente (a) .................... A (b)...................... (c) .............. e, per conoscenza: A COMANDO di (d) .................... (e) ....................... Rif. let. n. (f) ............ in data (g) ...............................

In relazione a quanto comunicatomi da codesto Comando con la lettera citata in riferimento, io sottoscritto (a) ......................... in servizio presso (h) ..............., concessionario dell'alloggio SLI n. (i) ..................., ubicato in (l) ............. , presa conoscenza del regolamento per gli alloggi di servizio per le Forze armate dichiaro di:

- accettare, impegnandomi per me medesimo e per i miei familiari e
aventi causa, le condizioni per la gestione, uso e manutenzione
degli alloggi; - essere a conoscenza che: - sono a mio carico le spese di registrazione; - dovro', eventualmente su richiesta del gestore, versare un
contributo mensile anticipato per le spese di gestione; - dovro', all'atto della cessazione dell'utenza, risarcire eventuali
danni prodotti o causati per colpa, negligenza o cattivo uso
dell'alloggio e dei materiali ivi esistenti; - autorizzare l'ente amministratore a trattenere sulle mie competenze
mensili quanto dovuto, per oneri di gestione od ad ogni altro
titolo previsto dal sopra citato regolamento. (m)................................................ (n)................................................

NOTE

(a) Grado o qualifica, nome e cognome, localita' e data di nascita
del concessionario; (b) Comando che dispone la concessione di utenza; (c) localita' sede del Comando; (d) Comando nella cui giurisdizione e' ubicato l'alloggio; (e) localita' sede del Comando; (f) numero di protocollo della lettera del Comando con la quale si
convoca l'interessato per l'espletamento degli atti connessi con
la concessione; (g) data nella quale e' stata inviata la comunicazione; (h) ente o Comando o unita' presso il quale il concessionario e'
effettivo; (i) numero di identificazione dell'alloggio; (l) localita', via o piazza, numero civico, scala, interno; (m) data in cui viene firmata la dichiarazione; (n) grado o qualifica, nome e cognome del concessionario a sua firma.
 
ALLEGATO I

MODELLO DI AVVISO DI RILASCIO DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO

COMANDO (a)

Prot. N. ................ (b) .......... (c) ..........

OGGETTO: avviso per il rilascio dell'alloggio di servizio n. ....... ......... (d) ubicato in (e) ................................ A (f) ................. (g) ................... e, per conoscenza: A COMANDO di (h) ............................. (i) .............. La S.V., ai sensi dell'art. 18 del regolamento per gli alloggi di servizio per le Forze armate, dalla data del (l) ................... non ha piu' titolo alla concessione dell'alloggio di servizio n. (d) .................. ubicato in (e) ............ per i seguenti motivi (m) .................................... Per quanto precede, secondo quanto previsto dall'art. 18 del citato regolamento, la S.V. dovra' rilasciare i locali entro il (n) .......

(o) ...................................

(p) ...................................

NOTE

(a) Timbro lineare del Comando competente; (b) localita' sede del Comando; (c) data; (d) numero di identificazione dell'alloggio di servizio; (e) localita', via o piazza, numero civico, interno, scala; (f) nome e cognome dell'utente o, in caso di decesso dello stesso,
dei suoi aventi causa, ed indirizzo; (g) localita' del destinatario della comunicazione; (h) Comando nella cui giurisdizione e' ubicato l'alloggio; (i) localita' sede del Comando; (l) indicare il giorno successivo a quello della cessazione della
concessione; (m) indicare i motivi, tra quelli previsti dall'art. 18 del
regolamento, per i quali l'utente non ha piu' titolo alla
concessione; (n) data di rilascio (novanta giorni dopo la data della perdita del
titolo per gli alloggi ASGC, ASIR, ASI e AST o secondo quanto
fissato nelle disposizioni particolari riguardanti gli alloggi
SLI, APP ed ASC); (o) timbro lineare e firma dell'autorita' che ha disposto la revoca a
suo tempo delegato; (p) bollo tondo del Comando.
 
ALLEGATO L

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE
DI ALLOGGIO DI SERVIZIO

COMANDO (a)

Prot. N. ................ (b) .......... (c) ..........

OGGETTO: dichiarazione di decadenza dalla concessione dell'alloggio di servizio n. (d) ............... ubicato in (e) .................. A (f) ....................(g) ................e, per conoscenza a: A COMANDO di (h) ...................... (i) .................. La S.V., ai sensi dell'art. 19 del regolamento degli alloggi di ser- vizio per le Forze armate, e' decaduta dalla concessione dell'allog- gio di servizio n. (d) ........... ubicato in (e) .................. per i seguenti motivi (l) .......................................... Per quanto precede, secondo quanto previsto dall'art. 19 del citato regolamento, la S.V. dovra' lasciare liberi da persone e cose i lo- cali entro il (m) ............. giorno dalla notifica della presente dichiarazione.

(n) ...................................

(o) ...................................

NOTE

(a) Timbro lineare del Comando competente. (b) Localita' sede del Comando. (c) Data. (d) Numero di identificazione dell'alloggio di servizio. (e) Localita', via o piazza, numero civico, interno, scala. (f) Nome e cognome dell'utente o, in caso di decesso dello stesso,
dei suoi aventi causa ed indirizzo. (g) Localita' del destinatario della comunicazione. (h) Comando nella cui giurisdizione e' ubicato l'alloggio. (i) Localita' del Comando. (l) Indicare i motivi, tra quelli previsti dall'art. 19 del
regolamento, per i quali l'utente viene dichiarato decaduto dalla
concessione. (m) Termine di rilascio dell'alloggio: non oltre il trentesimo giorno
dalla notifica del provvedimento di decadenza della concessione. (n) Timbro lineare e firma dell'autorita' che ha disposto la
dichiarazione di decadenza o suo delegato; (o) Bollo tondo del Comando.
 
ALLEGATO M

MODELLO DI ORDINE DI RECUPERO COATTIVO

COMANDO (a)

Prot. N. ................ (b) .......... (c) ..........

OGGETTO: ordine di recupero coattivo n. (d) ........................

(e) ........................

Premesso che:

al (f..) ........................ nato il (g) ...................... a ................ in provincia di ............ fu concesso in data (h) .................. l'alloggio di servizio (i) .................. n. (l) .............. ubicato in (m) ............................... Il (n) ........................... a mente dell'art. (o) ........... del regolamento per gli alloggi di servizio delle Forze armate di cui all'art. 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497: (q)

- ha perso titolo alla concessione in data (p) .....................

- e' decaduto dalla concessione per (r) ............................

- non ha lasciato libero l'alloggio nel termine notificatogli con - lettera (s) ..................................

ORDINA

al (n) ............... di lasciare liberi da persone e cose i locali costituenti l'alloggio di cui sopra entro il (t) ................... con comminatoria che, in difetto, il (u) ........................... alle ore (v) ................... si procedera' nei confronti di esso intimato o di qualsiasi altro illegittimo detentore dei locali mede- simi, allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica. Un ufficiale designato dal Comando competente e' delegato a provve- dere all'eventuale sgombero d'ufficio dei locali ed alla temporanea presa in consegna delle masserizie in nome dell'Amministrazione militare.
(w) ...................

(z) ...................

NOTE

(a) Timbro lineare del Comando competente ad emettere l'ordine. (b) Localita' sede del Comando. (c) Data dell'ordine. (d) Numero progressivo. (e) Il Comandante dell'alto Comando che ordina il recupero
dell'alloggio. (f) Grado o qualifica, nome e cognome del concessionario. (g) Dati anagrafici del concessionario. (h) Data della concessione. (i) Classificazione dell'alloggio. (l) Numero di identificazione dell'alloggio. (m) Localita', via o piazza, numero civico, interno, scala. (n) Grado o qualifica, nome e cognome del concessionario o, in caso
di decesso dello stesso, dei suoi aventi causa. (o) Indicazione dell'articolo del regolamento che contempla il caso
in esame (art. 18 oppure art 19 e 20). (p) Data della perdita del titolo alla concessione. (q) Depennare il caso che non interessa. (r) Sintetica indicazione del motivo della perdita del titolo o della
decadenza dalla concessione. (s) Indicare numero di protocollo e data della lettera allegato N/R. (t) Giorno precedente a quello fissato per l'esecuzione del recupero
coattivo. (u) Data fissata per il recupero secondo quanto stabilito
dall'articolo 22. (v) Ora nella quale ha inizio il recupero coattivo. (w) Firma dell'autorita' che ordina il recupero coattivo. (z) Bollo tondo del Coniando.
 
ALLEGATO N

MODELLO DI COMUNICAZIONE AI COMANDI ED ENTI INCARICATI PER
L'EFFETTUAZIONE DELLO SGOMBERO DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO

COMANDO (a)

Prot. N. ................ (b) .......... (c) ..........

All. n. ........................

OGGETTO: sgombero di alloggio di servizio (d) ...................... n. (e) ................

A COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI (f) .....................

e, per conoscenza:

A COMANDO (g) ......................

A COMANDO REGIONE CARABINIERI (h) ......................

E' stato deciso il recupero coattivo dell'alloggio di servizio (d) .......... n. (e) .................. ubicato in (i) ............ concesso a (l) ...................., nato il (m) ................... a ........................... Un ufficiale designato dal Comando (g) viene delegato a rappresenta- re l'Amministrazione militare nel caso si renda necessario procedere allo sgombero d'ufficio dei locali in questione. Codesto Comando e' pregato di mettere a disposizione del predetto ufficiale, appena ne fara' richiesta, i militari dell'Arma ritenuti necessari. Si allega la relativa ordinanza di recupero coattivo che, a cura di codesto Comando, dovra' essere notificata all'interessato entro il (n) .............................. Si prega dare assicurazione a questo Comando entro 5 giorni dall'av- venuta notificazione della citata ordinanza, comunicando il nomina- tivo e il grado di parentela della persona cui e' stata consegnata l'ordinanza stessa.

(o) ...................................

(p) ...................................

NOTE

(a) Timbro del Comando competente ad emettere la comunicazione. (b) Localita' sede del Comando. (c) Data della comunicazione. (d) Classifica dell'alloggio di servizio. (e) Numero di identificazione dell'alloggio. (f) (g) (h) Comandi competenti per territorio. (i) Localita', via o piazza, numero civico, interno, scala. (l) Grado o qualifica, nome cognome del concessionario o, in caso di
decesso dello stesso, degli aventi causa. (m) Dati anagrafici del dipendente concessionario. (n) Giorno, mese ed anno. (o) Timbro lineare e firma dell'autorita' competente ad emettere la
comunicazione a suo delegato. (p) Bollo tondo del Comando.
 
ALLEGATO O

MODELLO DI COMUNICAZIONE AI COMANDI COMPETENTI PER L'ASSEGNAZIONE DI
UN UFFICIALE DELEGATO ALL'EFFETTUAZIONE DELLO SGOMBERO DI
ALLOGGIO DI SERVIZIO

COMANDO (a)

Prot. N. ................ (b) .......... (c) ..........

OGGETTO: sgombero di alloggio di servizio (d) ....... n. (e) .......

A COMANDO di (f) .................. (b) ................ In esecuzione dell'ordine del recupero coattivo (g) ................ codesto Comando e' pregato di designare un ufficiale che verra' de- legato a provvedere allo sgombero dell'alloggio di servizio (d) ......... n. (e) ................ ubicato in (h) ............... occupato dal (i) .................. nato il (l) .................... a ....................... in provincia di .......................... Codesto Comando dovra' altresi' designare un ufficiale medico che dovra' assistere alle operazioni di sgombero per gli eventuali in- terventi di competenza. All'utente e' gia' stata inviata, tramite il Comando compagnia cara- binieri di (m) .................... il prescritto ordine di recupero coattivo per il giorno (n) ............ alle ore (o) ............... Qualora per il giorno (p) ..... l'utente non abbia restituito libero da persone e da cose l'appartamento, lo sgombero dovra' essere ese- guito il giorno (n) ........... alle ore (o) .............. Nel caso necessiti l'applicazione di tale provvedimento, l'ufficiale designa- to dovra' compilare regolare verbale, controfirmato da due testimo- ni, nel quale dovranno risultare:

- le relative circostanze di modo, tempo e luogo;

- l'inventano delle masserizie rimosse dall'alloggio ed accantonate
in deposito provvisorio;

- le condizioni dell'immobile all'atto dello sgombero in raffronto
del verbale di consegna.

(q) ...................................

(r) ...................................

NOTE

(a) Timbro lineare del Comando competente a disporre il recupero
coattivo dell'alloggio. (b) Localita' sede del Comando. (c) Data della comunicazione. (d) Classifica dell'alloggio. (e) Numero di identificazione dell'alloggio. (f) Comando competente per territorio. (g) Indicare numero progressivo e data dell'ordine di recupero. (h) Localita', via o piazza, numero civico, interno, scala. (i) Grado o qualifica, nome e cognome del concessionario o, nel caso
di decesso dello stesso, dei suoi aventi causa. (l) Dati anagrafici del concessionario. Da omettere nel caso degli
aventi causa. (m) Comando competente per territorio, (n) Data in cui deve aver luogo il recupero coattivo. (o) Ora in cui deve aver inizio il recupero coattivo. (p) Giorno in cui l'interessato deve rilasciare l'alloggio. (q) Timbro lineare e firma dell'autorita' competente a disporre il
recupero coattivo o suo delegato. (r) Bollo tondo del Comando.
 
ALLEGATO P

MODALITA' PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI PER CANONE E SPESE COMUNI ALLOGGI ASIR. ASI ED AST; RETTA ALLOGGI APP E
SLI; QUOTA FORFETTARIA GIORNALIERA ALLOGGI ASC

La riscossione delle somme in argomento e' regolata dalle seguenti disposizioni:

a. Canone alloggi ASIR, ASI, AST
I competenti enti esecutivi del Genio militare e gli organi corrispondenti per la Marina e l'Aeronautica, all'atto della consegna dell'alloggio e delle variazioni a qualsiasi titolo intervenute, comunicano l'importo dei canoni dovuti dagli utenti ai rispettivi enti amministratori ed alle competenti direzioni di amministrazione e corrispondenti organi di controllo. Alla riscossione delle somme dovute per il canone degli utenti di alloggi ASIR, ASI ed AST provvedono gli enti che amministrano gli utenti stessi, mediante ritenute mensili sullo stipendio. Gli enti predetti provvedono anche a versare direttamente entro il giorno 10 del mese successivo, ai sensi dell'art. 252 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, i relativi importi alla tesoreria provinciale con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata riassegnabile al bilancio della Difesa. Le relative quietanze sono inviate dagli enti medesimi direttamente alle direzioni di amministrazione competenti, per il successivo inoltro alla ragioneria centrale.
Alla fine di ciascun trimestre, i singoli enti trasmettono alle competenti direzioni di amministrazione, una nota in cui saranno indicati, per ogni concessione, le date delle trattenute ai propri dipendenti utenti di alloggio, gli importi delle stesse e gli estremi dei versamenti in tesoreria.
Ogni direzione di amministrazione interessata riscontra le note ricevute dagli enti con le previste segnalazioni esistenti ai propri atti, ai fini del controllo amministrativo e contabile sulla esattezza dei versamenti eseguiti, e riferisce al Ministero le eventuali inadempienze e manchevolezze.

b. Spese comuni
Le spese comuni per ASIR-ASI-AST di cui all'art 15 della legge 497/78 sono calcolate a cura dei competenti organi di cui al precedente para. "a." in base alle tabelle millesimali. Alla riscossione delle somme dovute provvedono gli enti amministratori degli utenti stessi mediante ritenute mensili sullo stipendio.

c. Riscossione canoni Gli organismi percettori dei canoni devono semestralmente comunicare l'entita' del canone pagato dai singoli utenti agli enti preposti alla gestione degli alloggi demaniali. Questi ultimi, sulla base delle segnalazioni pervenute, potranno verificare se i fruitori degli alloggi versano correttamente i canoni dovuti in ragione dell' alloggio occupato da ciascuno.

d. Retta alloggi APP e SLI La retta e' pagata direttamente dall'utente alla fine del mese o comunque all'atto del rilascio dell'alloggio. Nel caso in cui la concessione sia disposta per un periodo superiore a 30 giorni, l'ente amministratore del concessionario provvede alla riscossione mediante ritenuta mensile sullo stipendio. Le somme, comunque introitate, vengono gestite in modo analogo a quanto indicato nel paragrafo precedente.

e. Quota forfettaria giornaliera alloggi ASC. La quota forfettaria deve essere versata da parte dell'interessato al servizio amministrativo del Comando che ha disposto la concessione alla fine del mese o comunque all'atto' del rilascio dell'alloggio.
Nel caso in cui la concessione sia disposta per un periodo superiore a 30 giorni, l'ente amministratore del concessionario provvede alla riscossione delle somme dovute mediante ritenuta mensile sullo stipendio.
L'ente amministrativo che ha effettuato la riscossione procede al versamento degli importi con le modalita' di cui al precedente para (a).
 
ALLEGATO Q

ONERI PARTICOLARI DI GESTIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE

Sono a carico dell' amministrazione militare i seguenti oneri di gestione:

a) spese per gli impianti per la sicurezza e per la prevenzione
infortuni previsti per legge; b) spese per i servizi antincendio; c) spese per illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e
delle aree di transito; d) spese per eventuali assicurazioni, imposte e tasse relative agli
immobili ed agli impianti connessi, se non diversamente disposto
nel presente regolamento o in altre disposizioni di legge. e) spese per la capitozzatura di eventuali alberi.
 
ALLEGATO R

ONERI DI GESTIONE RELATIVI AGLI ALLOGGI ASGC ED ASIR A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE

L'Amministrazione militare provvede alle spese relative ai seguenti oneri di gestione:

a) Alloggi ASGC:

- energia elettrica per le utenze domestiche, acqua, gas e
riscaldamento; - impianto telefonico e relativo canone qualora sia ritenuta
necessaria l'installazione del telefono, nonche' le spese delle
conversazioni telefoniche effettuate per motivi di servizio;

b) Alloggi ASIR, per i soli locali destinati all'espletamento delle
funzioni di rappresentanza del concessionario:

- arredamento ed attrezzature, nella misura prevista dal regio
decreto 26 ottobre 1933, n. 1937; - energia elettrica, acqua e gas; - riscaldamento ed oneri di gestione dei servizi comuni; - minuto mantenimento; - impianto telefonico e relativo canone, nonche' le spese delle
conversazioni di servizio.

Le modalita' della ripartizione delle spese tra l'amministrazione ed il concessionario sono indicate dalla direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio.
 
ALLEGATO S

LAVORI DI STABILITA', DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ORDINARIO
MANTENIMENTO

1. L'amministrazione militare provvede direttamente per mezzo dei propri organi tecnici, in aderenza alla normativa vigente per i lavori del genio militare di cui al regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, all'effettuazione di tutti i lavori concernenti la stabilita' e la straordinaria manutenzione, nonche' di quelli di ordinario mantenimento da effettuarsi in occasione del cambio di utenza.
2. I lavori di stabilita' o di straordinaria manutenzione sono quelli la cui necessita' si manifesta saltuariamente e dipendono essenzialmente dalle condizioni di stabilita' dell'immobile o da cause fortuite, relative al singolo alloggio o all'intero fabbricato o comprensorio.
In particolare essi riguardano:

a) interventi su fondazioni, strutture portanti, solai, coperture e
strutture similari; b) rifacimento di strade, piazzali, cortili ed
aree similari; c) ripristino degli impianti di adduzione acqua, energia elettrica,
gas e simili, fino ai contatori o, in assenza, fino agli
apparecchi erogatori; d) ripristino della rete fognante, delle colonne di scarico di acque
bianche e nere (eccetto lo spurgo); e) riparazione degli impianti autonomi/centralizzati di
riscaldamento, autoclave, ascensore, montacarichi, citofono,
antenna televisiva, parafulmine ed altri eventuali impianti. La
riparazione degli impianti di cui sopra e' a carico dell'
amministrazione militare sempreche' questa li abbia a suo tempo
forniti; f) riparazione degli impianti idrici, elettrici e simili, all'interno
degli alloggi, limitatamente ai tratti incassati e sotto traccia; g) sostituzione delle cucine e dello scaldabagno per vetusta' o grave
guasto non imputabile all'utente, se forniti dall'amministrazione
militare; h) tinteggiatura periodica di facciate, infissi esterni, scale e
locali comuni, in relazione al normale degrado.

3. I lavori di ordinario mantenimento per cambio utenza sono quelli che si rendono necessari per mantenere l'alloggio in buono stato di servibilita', in dipendenza dell'uso fattone da parte del concessionario cedente al quale, in ogni caso, fanno carico i ripristini derivanti da anormale uso.
Comprendono anche le piccole trasformazioni e i miglioramenti di lieve entita', strettamente legati all'esigenza del buono stato di servibilita' dell'alloggio.
 
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