Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2004 (vai al sommario)
LEGGE 31 marzo 2004, n. 87
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' in materia di accise sui tabacchi lavorati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' in materia di accise sui tabacchi lavorati, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 marzo 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 2004, N. 24

All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: " della legge 24 dicembre 2003, n. 350, " sono inserite le seguenti: " e per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco " e dopo le parole: " a decorrere dal 2004 " sono aggiunte le seguenti: <<, di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennita speciale per il personale dirigente )>.
All'articolo 2:
al comma 1, terzo periodo, le parole: " del Ministro dell'interno ", ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: " direttoriale ".
All'articolo 3:
al comma 1 e nella rubrica, le parole: " Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria " sono sostituite dalle seguenti: " minori della Sicilia ".
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
" ART. 3-bis. - (Brevetto per l'esercizio delle attivita' di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. All'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) brevetto di pilota di aereo;
b-ter) brevetto di specialista di aereo";
b) al comma 4, le parole: "direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile".
ART. 3-ter. - (Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Le assunzioni nel profilo di vigile del fuoco, autorizzate ai sensi dei commi 54 e 55 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono effettuate nella misura del cinquanta per cento utilizzando la graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede utilizzando la graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001.
2. La validita' delle graduatorie del concorso pubblico a sessantaquattro posti di operatore sala macchine, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 16 del 25 febbraio 2000, e del concorso pubblico a centouno posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 16 del 25 febbraio 2000, e' differita fino al 31 dicembre 2005.
ART. 3-quater. - (Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia). - 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziate le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno".
All'articolo 4:
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
" 2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
" 2 -bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non puo essere inferiore a euro 60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1 luglio 2006 tale importo minimo e' elevato a 64 euro".
2-ter. All'articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 7 marzo 1985, n. 76, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:
"3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;
4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non e' inferiore a 34 millimetri;"
Nel titolo, dopo le parole: " vigili del fuoco " sono inserite le seguenti: "e della carriera prefettizia".

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2720):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il 2
febbraio 2004.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 2 febbraio 2004 con parere delle
commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 13ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 3 febbraio 2004.
Esaminato dalla commissione il 3, 11, 18 e 24 febbraio
2004.
Esaminato in aula il 26 febbraio e il 2 marzo 2004 e
approvato il 3 marzo 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4781):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, l'8 marzo 2004 con pareri del Comitato
per la legislazione e delle commissioni V, VI, VIII, IX e
XIV.
Esaminato dalla commissione il 9, 10, 11, 16, 17 e 18
marzo 2004.
Esaminato in aula il 22 e 24 marzo 2004 ed approvato il
25 marzo 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
26 del 2 febbraio 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 86.
 
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