Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2004 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 18 marzo 2004 |
Valutazione dell'accordo sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti sottoscritto in data 4 febbraio 2004 da Federmeccanica, Assistal e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL e, separatamente e in pari data, da Federmeccanica, Assistal e Fismic-Confsal; nonche' da Federmeccanica, Assistal e UGL Metalmeccanici. (Deliberazione n. 04/148). |
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LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
nel procedimento pos. n. 16270, su proposta dei commissari Di Cagno e Figurati; Premesso: 1) che con nota del 22 luglio 2003 la Federmeccanica trasmetteva a questa Commissione il testo dell'accordo per la definizione del codice di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali per il settore metalmeccanico e della installazione di impianti, sottoscritto da Federmeccanica e Assistal in data 17 luglio 2003 con le organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, e, il giorno successivo, con le organizzazioni Fismic e UGL-Metalmeccanici, chiedendo la valutazione di idoneita' di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni; 2) che questa Commissione, prima di procedere all'invio del testo alle organizzazioni degli utenti e alla conseguente formale valutazione dell'accordo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, allo scopo di approfondire unitamente alle parti una serie di problematiche poste dal testo dell'accordo stesso, con nota del 23 ottobre 2003, prot. 12657 invitava in audizione i sottoscrittori delle intese; 3) che le audizioni si svolgevano presso la sede della Commissione di garanzia nelle giornate del 30 ottobre e del 6 novembre 2003, e nel corso delle stesse la Commissione rappresentava alle parti i profili di problematicita' che era dato ravvisare nell'accordo del 17 luglio 2003, con particolare riferimento alla definizione delle prestazioni indispensabili, al rapporto della disciplina pattizia con le regolamentazioni vigenti in settori connessi, all'espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, alle modalita' di proclamazione delle azioni di sciopero e alla necessita' di prevedere intervalli fra le stesse; 4) che, alla luce delle considerazioni esposte dalla Commissione di garanzia nelle audizioni del 30 ottobre e del 6 novembre 2003, le parti originariamente stipulanti, al termine di un'ulteriore fase di confronto, convenivano di rettificare l'Accordo del 17 luglio 2003; 5) che in data 4 febbraio 2004 la Federmeccanica e l'Assistal sottoscrivevano con le organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL un nuovo accordo, che in pari data veniva inviato alla Commissione per le valutazioni di competenza; 6) che con nota del 17 febbraio 2004, prot. n. 2214 la Commissione inviava il predetto accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, assegnando a tali organizzazioni il termine di quindici giorni per l'invio del predetto parere; 7) che, entro tale termine, sono pervenuti i pareri favorevoli dell'Unione nazionale consumatori e dell'ADOC; 8) che successivamente, in data 27 febbraio 2004, la Federmeccanica inviava alla Commissione il testo del predetto accordo sottoscritto anche da FISMIC-Confsal e UGL-Metalmeccanici; Considerato: 1) che l'accordo del 4 febbraio 2004 risulta sottoscritto dalle organizzazioni datoriali che rappresentano le aziende che operano nel settore metalmeccanico e da un insieme di organizzazioni sindacali che comprende le piu' significative sigle sindacali presenti nel settore; 2) che nel punto 1) dell'accordo e' puntualmente definito il campo di applicazione della disciplina, con riferimento alle attivita' delle imprese che esercitano la conduzione di impianti, reti e apparecchiature analiticamente ivi indicati; 3) che, di conseguenza, l'ambito di applicazione dell'accordo e' sufficientemente individuato, fermo restando il potere-dovere della Commissione di intervenire nei settori che non risultassero coperti da disciplina; 4) che le parti si sono espressamente impegnate, nella definizione dei piani aziendali delle prestazioni indispensabili a garantire la continuita' dei servizi e a tenere conto degli accordi o delle regolamentazioni vigenti nei settori nei quali si inseriscono le attivita' di cui al punto 1) dell'accordo; 5) che viene espressamente previsto, a «chiusura» del punto 1) dell'accordo, che in caso di perdurante contrasto tra azienda e sindacati dei lavoratori in ordine al contenuto del «piano delle prestazioni indispensabili» concernente ogni singola azienda o unita' produttiva, acquistera' validita' in via provvisoria il «piano predisposto dall'azienda; 6) che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, il punto 4) dell'accordo 4 febbraio 2004 prevede un'apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero, nella quale si individuano diverse sedi di composizione della controversia, in ragione della dimensione e del livello della controversia medesima, lasciando tuttavia la possibilita' alle parti coinvolte di fare ricorso alla procedura di conciliazione prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990; 7) che le parti, recependo un indirizzo interpretativo da tempo formulato dalla Commissione, si impegnano a reiterare in ogni caso le procedure, decorsi centoventi giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione relativo a uno sciopero successivo al primo della vertenza; 8) che al punto 5) dell'accordo 4 febbraio 2004 e' previsto che le proclamazioni di sciopero avvengano nel rispetto del termine di preavviso di dieci giorni (dodici giorni in ipotesi di sciopero nazionale) e che tale previsione appare pienamente rispettosa di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, e successive modificazioni; 9) che nel medesimo punto 5) sono stabiliti precisi limiti di durata in relazione sia alla prima azione di sciopero, che non potra' superare le otto ore per ogni turno di lavoro, sia alle successive, che non potranno superare i due giorni consecutivi; 10) che per quanto riguarda l'intervallo minimo da osservarsi tra le varie azioni di sciopero, il punto 6) dell'accordo 4 febbraio 2004 prevede una disciplina differenziata a seconda dell'ampiezza del bacino di utenza sul quale incide lo sciopero (dieci giorni per scioperi che riguardino l'intera categoria, un suo settore o un territorio; sei giorni per scioperi che riguardino una singola impresa o un suo stabilimento), disciplina ampiamente satisfattiva delle previsioni di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, e successive modificazioni; 11) che la previsione di cui al citato punto 6) dell'accordo, concernente «la possibilita' di indire piu' agitazioni in un'unica proclamazione fino ad un massimo di sedici ore complessive», non appare nella sostanza lesiva del divieto di proclamazioni plurime quale si evince dalla lettera dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, attesa la successiva specificazione secondo cui «resta fermo che l'indizione di ogni singola azione di sciopero dovra' comunque essere formalmente comunicata con specifico atto contenente l'indicazione della durata e delle modalita' dell'astensione dal lavoro»; 12) che l'accordo individua adeguati periodi di franchigia nei quali non saranno proclamati scioperi, assicurando tra l'altro il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali; 13) che, alla luce di quanto rilevato, l'accordo in esame appare idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, giusta quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, e successive modificazioni. Valuta idoneo L'accordo in esame. Dispone La trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle attivita' produttive, a Federmeccanica, Assistal, FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC-CONFSAL e UGL-Metalmeccanici. Dispone inoltre La pubblicazione della presente delibera e dell'accordo in oggetto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2004
Il presidente: Martone |
| ACCORDO 17 LUGLIO 2003 PER LA DEFINIZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE SINDACALE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI COME MODIFICATO IL 4 FEBBRAIO 2004.
Assistal - Associazione nazionale costruttori di impianti, e Federmeccanica - Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana e le Organizzazioni sindacali (il testo che si pubblica e' identico nei tre accordi sottoscritti separatamente, in pari data, da: a) Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil; b) Fismic-Confsal; c) Ugl-Metalmeccanici), in applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 146: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83», concordano quanto segue: 1) Prestazioni indispensabili. Fermo restando quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sono servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione e, con specifico riferimento al settore metalmeccanico, si considerano prestazioni indispensabili all'interno delle varie attivita' svolte dalle aziende associate quelle funzioni volte a garantire la tutela dei beni primari quali la salute, la sicurezza, le comunicazioni. Pertanto, sono coinvolte le imprese che esercitano la conduzione di: impianti di climatizzazione e del calore in edifici pubblici (scuole, ospedali, cliniche, palazzi di giustizia. ecc.); impianti di distribuzione fluidi ad uso alimentare; reti ed apparati di telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonche' centrali di controllo e gestione degli stessi nel caso essi siano indispensabili per la liberta' individuale di comunicazione, alla salute ed alla sicurezza; impianti ed apparecchiature per la navigazione aerea, marittima e terrestre; apparecchiature e forniture di energia elettrica; linee, condotte e forniture di gas, acqua; depurazione e smaltimento rifiuti tossici (per le aziende autorizzate), urbani, speciali e nocivi; apparecchiature ed impianti di segnaletiche stradali: semafori, rilevazioni gas di scarico, barriere di protezione; impianti di sicurezza, antincendio e di allarme. Fermo restando che debba essere assicurata la continuita' del servizio anche in caso di sciopero, la definizione puntuale delle prestazioni indispensabili di cui sopra, nonche' le modalita' operative e di impiego del personale che garantiscono la continuita' dei servizi, sono definite dalla Direzione. A tal fine la Direzione aziendale predisporra' entro due mesi dalla stipula del presente accordo, previo esame circa i criteri da adottare ed il numero di lavoratori da coinvolgere da svolgersi con le rappresentanze sindacali unitarie ed in assenza di queste con le Organizzazioni sindacali territoriali, un «Piano delle prestazioni indispensabili» che interessi il numero minimo di addetti necessario al funzionamento ed alla salvaguardia degli impianti. Nella predisposizione del «Piano delle prestazioni indispensabili» per le singole unita' produttive coinvolte, le aziende considereranno gli accordi ed i regolamenti di settore gia' utilizzati da parte di altre categorie operanti nello stesso ambito per lo svolgimento del servizio e che coinvolga lo stesso bacino di utenza. In caso di contrasto circa le suddette modalita' operative e di impiego del personale nel corso dell'esame sopra previsto puo' essere attivato dalle parti, entro cinque giorni lavorativi, un confronto in sede territoriale o nazionale. Tale confronto verra' esperito entro quindici giorni. Al termine della presente procedura, in via transitoria ed in attesa della risoluzione dell'eventuale contrasto, verra' adottato il «Piano delle prestazioni indispensabili» predisposto dall'azienda. 2) Impiego minimo di servizio. Il Piano delle prestazioni indispensabili restera' valido fino a quando non si renda necessario modificarlo seguendo la procedura stabilita nell'ultimo comma del punto precedente. L'individuazione dei lavoratori da assegnare ai servizi previsti dal Piano sara' fatta dalla Direzione aziendale in base a parametri oggettivi: a) ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni indispensabili da erogare nell'ambito della presenza lavorativa prevista. In questo quadro saranno possibilmente individuati lavoratori a rotazione nell'ambito della medesima specializzazione; b) i preposti di unita' produttive/cantiere provvederanno ad affiggere l'elenco del personale individuato secondo i criteri sopra esposti almeno tre giorni prima della proclamata agitazione, salvo sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti. Nessun lavoratore puo' rifiutarsi di prestare la propria opera salvo giustificato motivo. Nel caso in cui la posizione lavorativa preveda la presenza di un operatore unico, o situazione tecnica equivalente, le aziende si attiveranno per individuare le soluzioni atte a garantire l'effettivita' del diritto di sciopero; tali soluzioni saranno discusse con le Rappresentanze sindacali unitarie ed in assenza di queste con le Organizzazioni sindacali territoriali. 3) Segnalazione e pubblicita'. Tutto il personale e tutti i mezzi aziendali adibiti ai servizi di cui sopra avranno libero accesso e saranno opportunamente contraddistinti per l'attivita' tenuta a svolgere. 4) Procedure di raffreddamento e di conciliazione. Durante lo svolgimento della presente procedura le parti non adiranno ad azioni unilaterali. Nel caso di controversie collettive, ad esclusione di quelle in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori, prima della proclamazione dello sciopero, si terra' un incontro in sede aziendale nei due giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dalle Rappresentanze sindacali unitarie per un tentativo di composizione. Nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, entro i quattro giorni lavorativi successivi, sara' attivato un ulteriore tentativo di composizione della controversia collettiva tra la Direzione aziendale, le Rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive istanze territoriali. Nel caso in cui la controversia collettiva coinvolga piu' unita' produttive in piu' territori, la seconda fase del tentativo di conciliazione di cui al comma precedente sara' attivata in sede nazionale entro i sette giorni di calendario successivi. Nel caso di controversia sorta in sede territoriale il tentativo di conciliazione sara' svolto in primo grado in tale sede ed in secondo a livello nazionale; per le controversie collettive nazionali il tentativo di conciliazione sara' effettuato soltanto in sede nazionale. In alternativa a quanto sopra stabilito, le parti coinvolte potranno fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. La presente procedura non dovra' essere esperita quando: la proclamazione dello sciopero avvenga da parte di una o piu' organizzazioni sindacali per gli stessi motivi e con le medesime modalita' temporali di una proclamazione di altra organizzazione e per la quale si sia gia' esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione; nel caso di proclamazione entro centoventi giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione di uno sciopero successivo al primo della vertenza e non si siano verificate nel frattempo modificazioni nelle posizioni delle parti o nei termini del conflitto; per gli scioperi nazionali indetti dalle Confederazioni ovvero dalle Organizzazioni sindacali di categoria. Salvo diversa intesa tra le parti, qualora gli incontri sopra stabiliti non siano stati effettuati entro il giorno successivo ai termini definiti dal presente accordo la procedura di conciliazione si deve intendere adempiuta. Nel caso in cui una controversia collettiva prosegua oltre i centoventi giorni dallo svolgimento della prima procedura di conciliazione, i successivi tentativi di conciliazione saranno svolti nella sola fase di secondo grado. Resta inteso che le procedure di raffreddamento ed i periodi di «pace sindacale» previsti dagli articoli 17, 37 e 38 disciplina generale, sezione terza, del vigente contratto nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, assorbono le procedure di conciliazione stabilite nel presente accordo. 5) Proclamazione e durata dello sciopero. La proclamazione dello sciopero, per le attivita' di cui sopra, sara' comunicata per iscritto all'azienda, alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 12, della legge n. 146 del 1990 ed all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente a adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990 con un preavviso minimo indispensabile di dieci giorni, fatte salve le eccezioni previste al comma 7 art. 2 legge n. 146/1990 e cioe' in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori, con l'indicazione della data nonche' dell'ora di inizio e cessazione dell'astensione dal lavoro. La comunicazione sopra prevista, inoltre, deve contenere le motivazioni per le quali e' stata proclamata l'agitazione, l'ambito territoriale di riferimento e gli estremi della procedura di raffreddamento e conciliazione esperita ai sensi del precedente punto 4). In caso di sciopero nazionale, le organizzazioni sindacali invieranno la proclamazione scritta alla Federmeccanica e/o all'Assistal che provvederanno a trasmetterla alle imprese associate. In tale ipotesi il preavviso e' di dodici giorni. La durata massima dell'astensione dal lavoro e' pari: per la prima azione di sciopero ad otto ore per turno di lavoro; per le astensioni successive alla prima ad otto ore per turno per un massimo di due giorni consecutivi. Le astensioni che non coprono l'intero turno di lavoro saranno attuate possibilmente all'inizio o alla fine dei periodi di lavorazione. 6) Intervallo minimo tra gli scioperi. Le parti convengono che, ai soli fini del presente punto, gli scioperi possono essere raggruppati in due tipologie, la prima che coinvolge l'intera categoria, un suo settore o un territorio (regione, provincia etc.) ed una seconda che riguarda la singola impresa o un suo stabilimento. Per quanto riguarda la prima tipologia l'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e l'altro non potra' essere inferiore a dieci giorni di calendario. Gli scioperi appartenenti al secondo gruppo non saranno messi in atto con una frequenza superiore a sei giorni dall'effettuazione dell'ultima agitazione. Nel caso di successive azioni di sciopero di cui l'iniziale appartiene al primo gruppo (categoria, settore o territorio) e la successiva alla seconda tipologia (azienda o stabilimento), ovvero il contrario, sara' comunque rispettato un intervallo minimo di dieci giorni tra l'attuazione delle due astensioni dal lavoro. In ambedue le ipotesi, perdura la possibilita' di indire piu' agitazioni in un'unica proclamazione fino ad un massimo di sedici ore complessive. Resta fermo che l'indizione di ogni singola azione di sciopero dovra' comunque essere formalmente comunicata con specifico atto contenente l'indicazione della durata e delle modalita' dell'astensione dal lavoro. 7) Esclusioni e franchigie. Le astensioni dal lavoro dichiarate e/o in via di effettuazione saranno immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravita' o di calamita' naturali nonche' di interventi richiesti dalle strutture della protezione civile. Non saranno proclamati scioperi da effettuarsi nell'arco temporale compreso tra il 23 dicembre ed il 3 gennaio e durante il mese di agosto. Sono esclusi, inoltre, i giorni in cui si svolgono le operazioni elettorali per le aziende la cui attivita' e' coinvolta nello svolgimento delle procedure elettorali e nella funzionalita' dei seggi. 8) Comportamento delle aziende. Le aziende comunicheranno i modi ed i tempi dell'inizio dello sciopero (cinque giorni prima), dell'effettuazione e dell'eventuale revoca (ventiquattro ore prima), nonche' dell'erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure adottate per la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature. In caso di servizio in appalto, la comunicazione prevista al comma precedente sara' indirizzata anche al committente. 9) Conciliazione. Le controversie collettive sull'applicazione del presente accordo saranno esaminate dalle competenti rispettive istanze territoriali e, in caso di mancato accordo, da Federmeccanica-Assistal nazionali e dalle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie dell'accordo (Nel testo dei tre accordi si fa rispettivamente riferimento alle Organizzazioni Sindacali che lo hanno sottoscritto separatamente) in raccordo con la Commissione di cui all'art. 12, della legge n. 146 del 1990. 10) Disposizioni finali e di attuazione. Le aziende inseriranno tra la documentazione in risposta ai bandi di gara, per le attivita' di cui al punto 1, il presente accordo unitamente alla dichiarazione di adesione a Federmeccanica e/o all'Assistal. Il presente accordo attuativo della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, sara' trasmesso a cura di Federmeccanica ed Assistal alla Commissione di garanzia di cui all'art. 12 per le valutazioni di competenza. Per quanto non previsto dalla presente intesa si fara' riferimento alle legge 12 giugno 1990, n. 146 e 11 aprile 2000, n. 83, ed alle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti. |
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