Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
COMUNICATO |
Entrata in vigore dell'emendamento al protocollo del 1° dicembre 1986 relativo ai privilegi ed alle immunita' dell'organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meterologici (Eumetsat). (Berna, 25-26 giugno 2001). |
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Il sunnominato emendamento al protocollo del 1° dicembre 1986 relativo ai privilegi ed alle immunita' dell'organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meterologici (Eumetsat) la cui ratifica e' stata autorizzata con legge n. 176 del 23 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1990 e' stato approvato conformemente alla decisione della 48.ma riunione del Consiglio di Eumetsat. Detto emendamento al protocollo del 1° dicembre 1986 relativo ai privilegi ed alle immunita' dell'Organizzazione europea per dei satelliti meteorologici (Eumetsat), il cui testo si riporta qui di seguito in francese ed in inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana, e' entrato in vigore per l'Italia il 1° gennaio 2004.
----> Vedere Protocollo in lingua da pag. 62 a pag. 81 della G.U. <----
PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI ED ALLE IMMUNITA' DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER L'UTILIZZAZIONE DEI SATELLITI METEREOLOGICI (EUMETSAT) Norme emendate in conformita' alla decisione della 48° riunione del Consiglio d'EUMETSAT, svoltasi il 25 ed il 26 giugno 2001 ed entrate in vigore il 1 gennaio 2004. INDICE ARTICOLO 11 Il Direttore generale............................................................. . PREAMBOLO Gli Stati parte alla Convenzione per la creazione di un'Organizzazione europea per l'utilizzazione dei satelliti metereologici (EUMETSAT), aperta alla firma a Ginevra il 24 maggio 1983 come emendata dal Protocollo di emendamento (allegato alla Risoluzione del Consiglio EUM/C/Res XXX) entrata in vigore il 19 novembre 2000 (di seguito denominata "la Convenzione"), AUSPICANDO definire i privilegi e le immunita' di EUMETSAT conformemente all'Articolo 13 della Convenzione; ARTICOLO 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente Protocollo: f) l'espressione "membri del personale" indica il Direttore Generale e tutte le persone impegate da EUMETSAT a titolo permanente e sottoposte al suo Statuto del personale; ARTICOLO 4 IMMUNITA' DA GIURISDIZIONE ED ESECUZIONE 1. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, EUMETSAT beneficia dell'immunita' da giurisdizione e esecuzione, salvo: d) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione degli Articoli 21, 22 o 23 del presente Protocollo o dell'articolo 15 della Convenzione; ARTICOLO 11 IL DIRETTORE GENERALE Oltre ai privilegi ed alle immunita' concesse ai membri del personale all'articolo 10, il Direttore Generale beneficia: ARTICOLO 14 DENUNCIA 2. Il Direttore Generale ha il dovere di abolire l'immunita' di un membro del personale o di un esperto, in tutti i casi in cui il mantenimento di quest'ultima e' suscettibile di ostacolare l'azione della giustizia e che puo' essere abolita senza pregiudicare gli interessi di EUMETSAT. Il Consiglio ha la competenza di abolire l'immunita' del Direttore Generale. ARTICOLO 15 NOTIFICA DEI MEMBRI DEL PERSONALE E DEGLI ESPERTI Il Direttore Generale di EUMETSAT comunica almeno una volta l'anno agli Stati membri i nominativi e la nazionalita' dei membri del personale e degli esperti. ARTICOLO 22 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI DANNI, ALLA RESPONSABILITA' EXTRA-CONTRATTUALE ED AI MEMBRI DEL PERSONALE O AGLI ESPERTI Ogni Stato membro puo' sottoporre qualsiasi controversia ad un arbitrato, secondo la procedura prevista all'articolo 15 della Convenzione. ARTICOLO 23 REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE O ALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO Qualsiasi divergenza fra EUMETSAT ed uno Stato membro, o fra due o piu' Stati membri, attinente all'interpretazione del presente Protocollo, che non avra' potuto essere risolta per via negoziale o tramite il Consiglio, e', su richiesta di una delle Parti, sottoposta ad un arbitrato secondo la procedura prevista all'articolo 15 della Convenzione. Articolo 24 ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RESCISSIONE 2. Il Governo svizzero notifica a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito, nonche' al Direttore generale di EUMETSAT,le firme, il deposito di ciascun strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni denuncia del presente Protocollo nonche' la sua scadenza. Non appena il presente Protocollo entra in vigore, il Depositario lo fa registrare presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite. 6. Ogni denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 19 della Convenzione, comporta automaticamente la denuncia, da parte di questo Stato, del Presente Protocollo. Certifico che il precedente testo e' una copia conforme degli emendamenti redazionali del Protocollo attinente ai privilegi ed alle immunita' di EUMETSAT, adottati in seguito all'entrata in vigore del Protocollo di emendamento del 5 giugno 1991 alla Convenzione del 24 maggio 1983 recante creazione di una Organizzazione europea per l'utilizzazione di satelliti metereologici (EUMETSAT) Berna, il 9 gennaio 2004
Dipartimento Federale degli Affari Esteri (Stephan Michel) Capo della Sezione dei trattati internazionali |
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