Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 16 marzo 2004 |
Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, quinto bando, relative alla regione Emilia-Romagna e alla provincia autonoma di Bolzano. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile; Visti in particolare gli articoli 14 e 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 concernenti le modalita' per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di mancata integrazione delle risorse statali da parte delle regioni; Vista la circolare 22 novembre 2002, n. 1151489, relativa alle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile; Visto il decreto 2 febbraio 2001 del Ministro delle attivita' produttive che determina le misure del contributo in conto capitale da concedere a favore dell'imprenditoria femminile; Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2001 che individua i criteri di priorita' da utilizzare per la formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni; Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 22 novembre 2002 e 12 marzo 2003 con il quale sono stati fissati e successivamente prorogati i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile per il quinto bando (bando 2002); Visto che la regione Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Bolzano non hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000; Considerato che per le domande di agevolazione relative alle iniziative ricadenti nei territori della predetta regione e provincia autonoma le attivita' inerenti la concessione ed erogazione dei benefici sono svolte, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, dal Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive dell'11 giugno 2002 con il quale, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, sono stati assegnati Euro 134.150.000,00 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative imprenditoriali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 e sono state ripartite le predette risorse tra le regioni e le province autonome; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 17 ottobre 2003 con il quale sono state ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse finanziarie dell'esercizio 2003, pari a Euro 92.115.677,26 ed e' stata contestualmente disposta la loro destinazione alla concessione delle agevolazioni a favore delle domande per iniziative imprenditoriali presentate a valere sul quinto bando di attuazione della legge n. 215/1992 e cioe' entro il 15 aprile 2003; Considerato che sulla base dei predetti provvedimenti le risorse finanziarie disponibili per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative imprenditoriali ricadenti nelle regioni che non hanno integrato le risorse statali ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 sono le seguenti: regione Emilia-Romagna - Euro 5.513.571,41; provincia autonoma di Bolzano - Euro 350.073,14. Visto l'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero delle attivita' produttive possa affidare lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e di erogazione a soggetti convenzionati e che gli oneri derivanti da tali convenzioni sono a carico degli stanziamenti previsti per gli interventi a favore dell'imprenditoria femminile; Viste le convenzioni stipulate, ai sensi del citato art. 17, in data 27 giugno 2001, tra il Ministero delle attivita' produttive ed i soggetti individuati come concessionari; Viste le risultanze istruttorie trasmesse, ai sensi delle predette convenzioni, dai soggetti concessionari; Visto l'art. 13, comma 8, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che detta i criteri per la formazione delle graduatorie; Decreta: Art. 1. 1. Le graduatorie, ripartite per macrosettore, delle domande ammissibili alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e presentate entro il 15 aprile 2003, sono quelle riportate negli allegati che formano parte integrante al presente decreto: allegato 1 - regione Emilia-Romagna; allegato 2 - provincia autonoma di Bolzano. 2. Al fine di facilitare la lettura dei dati riportati nelle predette graduatorie, si forniscono nell'allegato 3 le opportune note esplicative. |
| Art. 2. 1. La concessione delle agevolazioni avviene in relazione alle domande inserite in ciascuna delle graduatorie in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. 2. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni vengono adottati dal Ministero delle attivita' produttive a favore di ogni singola iniziativa e comunicati alle imprese interessate. |
| Art. 3. 1. Le domande non inserite nelle allegate graduatorie non sono ammissibili alle agevolazioni. 2. Con separati provvedimenti sono individualmente comunicati ai soggetti interessati gli specifici motivi di esclusione dalle agevolazioni. Dalla data di tale comunicazione decorrera' il termine di legge per l'impugnazione del provvedimento di esclusione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2004
Il direttore generale Pasca di Magliano |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 27 a pag. 63 del S.O. <---- |
| Allegato 2
----> Vedere Allegato da pag. 64 a pag. 66 del S.O. <---- |
| Allegato 3
NOTE ESPLICATIVE
Le graduatorie sono quelle riportate nei seguenti allegati: allegato 1.1, regione Emilia-Romagna, macrosettore agricoltura; allegato 1.2, regione Emilia-Romagna, macrosettore manifatturiero e assimilati; allegato 1.3, regione Emilia-Romagna, macrosettore commercio, turismo e servizi; allegato 2.1, provincia autonoma di Bolzano - macrosettore agricoltura; allegato 2.2, provincia autonoma di Bolzano, macrosettore manifatturiero e assimilati; allegato 2.3, provincia autonoma di Bolzano, macrosettore commercio, turismo e servizi. Ogni singola graduatoria contiene le domande ammissibili alle agevolazioni ubicate nel territorio di riferimento e suddivise in base al codice di attivita' per macrosettore. La posizione di ciascuna domanda in graduatoria e' determinata sulla base del valore riportato nella colonna «O» pari alla somma degli indicatori normalizzati. Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula per la normalizzazione degli indicatori per la graduatoria riportata al punto 3 dell'appendice alla circolare 22 novembre 2002, n. 1151489, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la devianza standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori. Nelle graduatorie, in corrispondenza di ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi: Col. A (Posiz. in grad.) numero della posizione occupata dalla domanda in graduatoria; le domande classificatesi ex aequo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato nella colonna O; Col. B (Numero di progetto) codice identificativo assegnato alla domanda; Col. C (denominazione sociale) riporta la denominazione dell'impresa richiedente le agevolazioni; Col. D (Prov.) sigla della provincia ove e' ubicata l'unita produttiva oggetto dell'investimento. Col. E (Imp. dell'inv. tot. ammesso) importo dell'investimento totale ammesso espresso in euro; Col. F (Imp. dell'agev. teoricamente concedibile) importo dell'agevolazione teorica spettante a fronte dell'investimento ammesso espresso in euro; Col. G (N. occ. attivati dall'iniziativa/inv. compl. ammissibile) primo indicatore dato dal rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso; Col. H (N. donne occ. att. dall'iniziativa/inv. compl. ammissibile) secondo indicatore dato dal rapporto tra il numero di donne occupate attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso. Col. I (nuovi inv./inv. tot.) terzo indicatore dato dal rapporto tra il valore dei «nuovi investimenti» intesi come nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi alle agevolazioni ed il valore degli «investimenti totali» dell'impresa richiedente. Col. L (Indicatore Regionale) quarto indicatore che viene attribuito in presenza di specifici criteri di carattere territoriale o settoriale eventualmente individuati dalle competenti regioni. Per le domande inserite nelle graduatorie del presente decreto non e' previsto alcun indicatore regionale. Col. M (magg. 10% si/no) maggiorazione degli indicatori che viene attribuita nel caso in cui l'impresa sia a totale partecipazione femminile; S = maggiorazione attribuita, N = maggiorazione non attribuita; Col. N (magg. 5% si/no) maggiorazione degli indicatori che viene attribuita nel caso in cui l'impresa aderisca a sistemi di certificazione di qualita' e/o ambientale o attivi un servizio di commercio elettronico; S = maggiorazione attribuita, N = maggiorazione non attribuita; Col. O (Somma Indicatori Normalizzati) somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore determina la posizione in graduatoria; Col. P (Cofin.) l'ammissibilita' o meno della domanda al cofinanziamento U.E. Per le domande inserite nelle graduatorie del presente decreto non e' previsto alcun cofinanziamento U.E.; Col. Q (Esito conclusivo) l'esito finale, e quindi, l'agevolabilita' o meno della domanda; A = agevolabile, P = parzialmente agevolabile, N = non agevolabile. Col. R (Importo dell'agevolazione concedibile) l'ammontare in euro dell'agevolazione concedibile. |
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