Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 12 marzo 2004 |
Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000 recante il testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2003 per le imprese artigiane. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni e delle province autonome nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie; Visto l'art. 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive d'intesa con la Conferenza Stato-regioni del 21 novembre 2002, concernente le suddette modalita' semplificate per le imprese artigiane; Vista la circolare applicativa n. 946364 del 7 ottobre 2003 del suddetto decreto, pubblicata il 10 novembre 2003 nel supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Visti i decreti del 3 luglio 2003 e del 24 luglio 2003, con i quali sono state individuate le risorse finanziarie disponibili per i bandi della legge n. 488/1992 e stabilita la quota di risorse da assegnare al bando per le imprese artigiane nella misura del 10% di quelle assegnate al settore industria, pari a 123,508 milioni di euro; Visto il citato decreto del 24 luglio 2003 con il quale e' stato fissato al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della suddetta circolare applicativa prevista dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 21 novembre 2002, ossia al 1° dicembre 2003 quale termine ultimo per l'indicazione da parte delle regioni e province autonome delle proprie proposte concernenti la formazione della sola graduatoria ordinaria per la determinazione del punteggio relativo all'indicatore n. 2 di cui al punto 6.3 della circolare applicativa; Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome; Considerato che l'art. 1-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministero delle attivita' produttive promuova un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione delle proposte pervenute, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che l'art. 6-bis del medesimo decreto ministeriale prevede che il Ministro delle attivita' produttive, valutata la compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni e province autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto, le approvi ai fini della formazione delle graduatorie; Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attivita' produttive e le richiamate regioni e province autonome nel corso della riunione del 10 febbraio 2004, convocata ai sensi del citato art. 1-bis per le valutazioni di cui al citato art. 6-bis; Decreta: Articolo unico 1. Sono approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della legge n. 488/1992 richiamata nella premessa, in merito alle domande presentate per il bando del 2003 e riferite alle predette regioni e province autonome per le imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni, appartenenti ai settori estrattivo, manifatturiero, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e dei servizi, fatti salvi eventuali divieti e/o limitazioni in linea con le disposizioni comunitarie in materia; tali proposte, concernenti le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore di cui al punto 6.3 della circolare citata in premessa, sono riportate, rispettivamente, nell'allegato n. 1 al presente decreto. 2. Come previsto nel punto 6.3 della suddetta circolare applicativa per le regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna proposta di priorita' con i relativi punteggi, l'indicatore regionale assume, per tutti i programmi della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2004
Il Ministro: Marzano |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 25 del S.O. <----
Note in calce ai prospetti relativi alle priorita' (graduatorie ordinarie o speciali) 55 - Alberghi e ristoranti, limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati (rif. 55.5), con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc. 63 - Attivita' di supporto ed ausiliarie dei trasporti, escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, con esclusione dei mezzi di trasporto. 64 - Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche e integrazioni. 72 - Informatica e attivita' connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico. 73 - Ricerca e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico. 74 - Altre attivita' professionali ed imprenditoriali, limitatamente a: a) attivita' degli studi legali (rif. 74.11); b) contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale (74.12), ivi incluse le problematiche del personale; c) studi di mercato (rif. 74.13), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export; d) consulenza amministrativo-gestionale (74.14), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attivita' degli amministratori di societa' ed enti; e) attivita' in materia di architettura, di ingegneria ed altre attivita' tecniche (74.20), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attivita' produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate; f) collaudi e analisi tecniche (74.30) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualita' e relativa certificazione nell'impresa; g) pubblicita' (74.40); h) servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale (74.50); i) servizi di vigilanza privata (74.60.1); j) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.81.2) e attivita' di aerofotocinematografia (74.81.3); k) attivita' di imballaggio, confezionamento (74.82); l) servizi congressuali di segreteria e di traduzione (74.83); m) design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (74.84.5); n) servizi di segreteria telefonica (rif. 74.84.6), ivi compresi i call center; 80 - Istruzione, limitatamente a: a) istruzione secondaria di formazione professionale (80.22); b) scuole e corsi di formazione speciale (80.30.3), ivi compresi i corsi di formazione manageriale. 90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a: a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (rif. 90.00.1), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale; b) smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attivita' affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale. 92 - Attivita' ricreative, culturali e sportive, limitatamente alle attivita' di produzione radio-televisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif. 92.20). 93 - Altre attivita' di servizi, limitatamente alle attivita' delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunita' (93.01.1). |
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