Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2004, n. 85
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, per l'istituzione dell'Ordine dei giornalisti nella regione Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si procede alla modifica delle circoscrizioni territoriali degli Ordini dei giornalisti;
Ritenuto di dover procedere all'istituzione dell'Ordine dei giornalisti per la regione Molise;
Sentiti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed il Consiglio interregionale del Lazio e Molise;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini sono determinati come segue:
1) Piemonte; sede del consiglio: Torino;
2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta;
3) Lombardia; sede del consiglio: Milano;
4) Veneto; sede del consiglio: Venezia;
5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
7) Liguria; sede del consiglio: Genova;
8) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna;
9) Marche; sede del consiglio: Ancona;
10) Toscana; sede del consiglio: Firenze;
11) Umbria; sede del consiglio: Perugia;
12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
13) Lazio; sede del consiglio: Roma;
14) Campania; sede del consiglio: Napoli;
15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
16) Puglia; sede del consiglio: Bari;
17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari;
20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 72



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del quinto comma dell'art. 1
della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della
professione di giornalista): «Le funzioni relative alla
tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli
iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di
regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio
dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.».



 
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