Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 marzo 2004, n. 86
Regolamento concernente disposizioni per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Tenuto conto delle regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003;
Visto il parere di congruita' fornito in data 30 gennaio 2004 dalla apposita Commissione tecnica nominata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con provvedimento del 16 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 3 marzo 2004, n. 3-3418/UCL;
A d o t ta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il decreto ha per oggetto:
a) la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonche' del gioco lecito;
b) le attivita' e le funzioni affidate in concessione;
c) la ripartizione delle somme giocate;
d) le funzioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco lecito.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono:
a) per AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) per T.U.L.P.S., il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) per nulla-osta, il nulla-osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) per prelievo erariale unico, il prelievo applicato alle somme giocate, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla-osta;
e) per apparecchio di gioco o apparecchio, un apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., conforme alle regole di produzione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, emanate ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289;
f) per apparecchio videoterminale o videoterminale, un apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., il cui funzionamento di gioco puo' avvenire mediante collegamento in rete al sistema di elaborazione, in conformita' alle specifiche definite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, emanato ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289;
g) per sistema di elaborazione, parte componente della rete telematica, il sistema per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutti i dati e le informazioni relativi agli apparecchi ed ai videoterminali collegati alla rete telematica. Nel caso di apparecchi videoterminali collegati, il sistema di elaborazione gestisce anche il software di gioco;
h) per sistema centrale, lo specifico sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutti i dati e di tutte le informazioni relativi agli apparecchi di gioco, compresi quelli relativi al prelievo erariale unico sulle somme giocate, forniti dal sistema di elaborazione;
i) per rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale, al fine della gestione telematica degli apparecchi di gioco nonche' del gioco lecito effettuato anche mediante apparecchi videoterminali, previsto per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
j) per rete di proprieta' di AAMS, l'infrastruttura hardware e software di AAMS, composta dal sistema centrale e dalle reti telematiche;
k) per esemplare certificato, il modello di apparecchio o videoterminale di gioco in possesso della certificazione di conformita' alle caratteristiche di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., rilasciata da AAMS ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
l) per ciclo complessivo di partite, ciascun ciclo di 14.000 partite consecutive, vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n. 14.000, dalla partita n. 14.001 alla n. 28.000 e cosi' di seguito;
m) per esercizio, gli esercizi pubblici, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 27 ottobre 2003, nei quali sono installati gli apparecchi ed i videoterminali di gioco collegati alla rete telematica.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Si riporta il testo dell'art. 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
ed integrazioni:
«6. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco
di abilita', come tali idonei per il gioco lecito, quelli
che si attivano solo con l'introduzione di moneta
metallica, nei quali gli elementi di abilita' o
trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi
di euro, la durata della partita e' compresa tra sette e
tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro,
erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed
esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le
vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo
non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000
partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento
delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in
parte le sue regole fondamentali».
- Si riporta il testo dell'art. 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni ed integrazioni:
«Art. 14-bis. - 1. Per gli apparecchi e congegni per il
gioco lecito di cui all'art. 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il
pagamento delle imposte, determinate sulla base
dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e
3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita'
stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo
di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo
a quello di prima installazione per gli apparecchi e
congegni installati dopo il 1° marzo. A decorrere dal
1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente
periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e
congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7,
del citato testo unico. Entro il 21 marzo 2003 gli
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi
dell'art. 110, comma 7, del predetto testo unico,
installati prima del 1° gennaio 2003, devono essere
denunciati, con apposito modello approvato con decreto
dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che
rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a
condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute
previa dimostrazione, nelle forme di cui all'art. 38 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato
art. 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la
predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per
l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non
si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate a
tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di
cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati
sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori
siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di
polizia ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo
titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione
telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni
per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti,
un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per
l'anno 2003.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110,
comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario
annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, e'
per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi fino
all'anno 2003: di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui
alla lettera a) del predetto comma 7 dell'art. 110; di
4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del
predetto comma 7 dell'art. 110; di 800 euro, per gli
apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7
dell'art. 110.
3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'art.
110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell'imposta sugli intrattenimenti la misura
dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004
e per ciascuno di quelli successivi, prevista in: 1.800
euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del
predetto comma 7 dell'art. 110; 2.500 euro, per gli
apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7
dell'art. 110; 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla
lettera c) del predetto comma 7 dell'art. 110.
4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con
procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della
rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per la gestione telematica degli
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e
integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione
telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al
richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate
disposizioni per la attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli
stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni
degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3,
nonche' stabilita forfetariamente la base imponibile per
gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione
alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed
integrazioni:
«Art. 38 (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione
finanziaria per gli apparecchi da divertimento e
intrattenimento). - 1. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli
apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con
la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un
numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno
identificato con un apposito e proprio numero progressivo,
i produttori e gli importatori autocertificano che gli
apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni
stabilite dall'art. 110, comma 7, del predetto testo unico,
e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne
garantiscono la immodificabilita' delle caratteristiche
tecniche e delle modalita' di funzionamento e di
distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in
forma di programmi o schede, che ne bloccano il
funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa,
con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla
memoria. I produttori e gli importatori autocertificano
altresi' che la manomissione dei dispositivi ovvero dei
programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta
automaticamente indicata sullo schermo video
dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli
stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli
importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno
oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda
esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative
alla memoria, delle modalita' di funzionamento e di
distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza,
propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e
gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e
dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni
apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda
esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono
altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in
occasione di ogni loro ulteriore cessione.
2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al
comma 1 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003
richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per
gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando
per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle
tipologie di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e
dei congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o
congegno che essi intendono produrre o importare al
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato per la verifica tecnica
della loro conformita' alle prescrizioni stabilite con
l'art. 110, comma 6, del predetto testo unico, e della loro
dotazione di dispositivi che ne garantiscono la
immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle
modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi,
con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il
funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa,
con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla
memoria. La verifica tecnica vale altresi' a constatare che
la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o
delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente
indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del
congegno ovvero che essa e' dagli stessi comunque
altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a
constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche,
anche relative alla memoria, delle modalita' di
funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi
di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad
un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o
dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno
sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica e'
rilasciata apposita certificazione. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato puo' stipulare convenzioni per
l'effettuazione della verifica tecnica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia
nulla osta ai produttori e agli importatori degli
apparecchi e dei congegni di cui all'art. 110, comma 6, del
citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931,
nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di
nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato
di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un
apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli
importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni
sono conformi al modello per il quale e' stata conseguita
la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli
importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto
della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di
cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano
ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del
nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno
ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla
osta e la scheda esplicativa sono altresi' consegnate,
insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni
loro ulteriore cessione.
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al
comma 3 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003
richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3,
precisando in particolare il numero progressivo di ogni
apparecchio o congegno per il quale la richiesta e'
effettuata nonche' gli estremi del nulla osta del
produttore o dell'importatore ad essi relativo.
6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai
fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'art. 86 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza,
secondo le direttive del Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' il Ministero
dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di
polizia tributaria effettuano il controllo degli
apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei
produttori, degli importatori e dei gestori degli
apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di
coloro che comunque li detengono anche temporaneamente,
verificando altresi' che, per ogni apparecchio e congegno,
risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano
contrassegnati dal numero progressivo e dotati della
relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarita', e'
revocato il nulla osta al produttore o all'importatore
ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni
irregolari, e il relativo titolo e' ritirato, ovvero dallo
stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e
congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento
con gli uffici finanziari competenti per l'attivita'
finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui
giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli
elementi utili per la repressione delle violazioni alle
leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici,
scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato,
procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti
uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni
ed integrazioni:
«1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di
prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e
congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per
favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la
produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e
congegni da divertimento e intrattenimento, come tali
idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di
autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate,
previa verifica della conformita' degli apparecchi e dei
congegni alle caratteristiche stabilite per la loro
idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio
entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli
apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e
gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la
banca dati della distribuzione e cessione dei predetti
apparecchi e congegni per il gioco lecito».
- Si riporta il testo dell'art. 39, commi dal 5 al
13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«5. Al comma 1 dell'art. 22 della legge 27 dicembre
2003, n. 289, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2004".
6. Al comma 6 dell'art. 110 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni,
le parole: "la durata di ciascuna partita" sono sostituite
dalle seguenti: "la durata della partita"; le parole: "non
e' inferiore a dieci secondi" sono sostituite dalle
seguenti: "e' compresa tra sette e tredici secondi"; le
parole: "a venti volte il costo della singola partita" sono
sostituite dalle seguenti: "a 50 euro"; le parole: "7.000
partite" sono sostituite dalle seguenti: "14.000 partite";
le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"75 per cento".
7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'art. 110,
comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli
apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera
b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato
rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14-bis, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state
assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio
2004, nei casi in cui non e' stato rilasciato entro il
31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo
precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui e' stato
rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e
congegni di cui al periodo precedente non possono
consentire il prolungamento o la ripetizione della partita
e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui
all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto n. 773 del 1931: a) gli stessi sono rimossi e
demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il
31 maggio 2004, secondo le modalita' stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) ferme
restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto art.
110, i relativi nulla osta perdono efficacia; c)
all'autorita' amministrativa e' preclusa la possibilita' di
rilasciare al gestore, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta
per un periodo di cinque anni.
7-bis. (Il presente comma, inserito dalla legge di
conversione 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dall'art.
4, comma 195, legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiunge il
comma 7-bis all'art. 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773).
8. (Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 1
dell'art. 14-bis, decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640).
9. Al comma 2 dell'art. 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le
parole: "e per ciascuno di quelli successivi".
10. All'art. 14-bis, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole:
"per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi" sono
aggiunte le seguenti: "fino all'anno 2003".
11. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 14-bis, decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640).
12. (Sostituisce il comma 4 dell'art. 14-bis, decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640).
12-bis. Per la definizione delle posizioni dei
concessionari incaricati della raccolta di scommesse
sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione
dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, si applicano le disposizioni dell'art. 8, commi, 5, 6,
7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del
comma 7 sopra indicato.
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, collegati in rete, si applica un
prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per
cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al
collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto: a)
per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1° gennaio
al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5
dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un
versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella
misura di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del
nulla osta stesso; 2) 3.200 euro antecedentemente al
collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'art. 22
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni; b) per gli apparecchi per i quali e'
richiesto, dal 1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta
di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da
effettuarsi in due rate nella misura di: 1) 1.000 euro
contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso; 2)
1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento
obbligatorio.
13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
da emanare entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i
termini e le modalita' di assolvimento del prelievo
erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 38, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), si veda note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), si veda note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 22, comma 1, della legge
22 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), si veda note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 38, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), si veda note alle premesse.



 
Art. 2.
Funzioni della rete telematica
1. Ciascuna rete telematica, parte componente della rete di proprieta' di AAMS, assicura le funzioni di:
a) collegamento in rete degli apparecchi e videoterminali di gioco al sistema di elaborazione;
b) raccolta periodica dei dati, registrati negli apparecchi e videoterminali di gioco, e trasferimento almeno quotidiano degli stessi al sistema centrale;
c) raccolta, al di fuori della periodicita' stabilita e su specifica richiesta di AAMS, dei dati registrati dagli apparecchi e videoterminali di gioco nonche' trasferimento immediato degli stessi al sistema centrale;
d) rilevazione di conformita' del funzionamento degli apparecchi e videoterminali di gioco alle prescrizioni per il gioco lecito mediante l'elaborazione dei dati di cui alle lettere b) e c);
e) trasmissione immediata al sistema centrale delle rilevazioni di non conformita' di funzionamento;
f) telediagnostica degli apparecchi e videoterminali di gioco e trasmissione periodica al sistema centrale dei casi di malfunzionamento;
g) predisposizione di informazioni utili alla valutazione della redditivita' degli apparecchi e videoterminali di gioco e loro trasmissione periodica al sistema centrale;
h) gestione amministrativa degli apparecchi e videoterminali di gioco e trasmissione delle relative informazioni alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1;
i) contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del prelievo erariale unico e trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale;
j) gestione del gioco mediante apparecchi videoterminali.
 
Art. 3.
Attivita' e funzioni affidate in concessione
1. AAMS, con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, affida in concessione l'attivazione e la gestione operativa delle reti telematiche.
2. Il concessionario:
a) assicura che la rete telematica assolva le funzioni di cui all'articolo 2;
b) segnala immediatamente ad AAMS nonche' agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, indicati da AAMS stessa, ogni informazione relativa alla possibile non conformita' di un apparecchio o videoterminale di gioco;
c) interrompe immediatamente il collegamento alla rete telematica degli apparecchi e videoterminali di cui e' rilevata la non conformita' alle prescrizioni per il gioco lecito, dandone comunicazione ad AAMS nonche' agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, indicati da AAMS stessa;
d) verifica che l'esercente intraprenda le procedure di blocco per gli apparecchi di gioco o videoterminali individuati come non conformi alle prescrizioni per il gioco lecito;
e) assolve tutti gli adempimenti amministrativi relativi agli apparecchi di gioco ed ai videoterminali;
f) effettua rilevazioni statistiche presso gli esercizi, al fine di reperire le informazioni richieste periodicamente da AAMS;
g) contabilizza, per gli apparecchi collegati alla rete telematica affidatagli, il prelievo erariale unico ed esegue il versamento del prelievo stesso, con modalita' definite con decreto di AAMS.
3. Il concessionario e' tenuto, altresi', ad effettuare tutte le altre attivita' strumentali e funzionali alla corretta ed efficace gestione telematica degli apparecchi nonche' del gioco lecito effettuato anche mediante videoterminali di gioco.
4. Il concessionario e' tenuto, inoltre, ad eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete telematica affidata in concessione, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti negli atti di concessione al fine di assicurare, per quanto di propria competenza, il mantenimento del valore tecnologico e di mercato della rete di proprieta' di AAMS.
5. Per gli apparecchi di gioco installati successivamente alla data di individuazione dei concessionari di cui al comma 1, AAMS rilascia il relativo nulla-osta esclusivamente ai soggetti affidatari delle concessioni medesime.
 
Art. 4.
Ripartizione delle somme giocate
1. La ripartizione percentuale delle somme giocate per ciascun apparecchio o videoterminale di gioco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e dell'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' la seguente:
a) alle vincite e' destinata una percentuale non inferiore al 75 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite;
b) al prelievo erariale unico, e' destinata una percentuale del 13,5 per cento del costo di ciascuna partita;
c) alla remunerazione delle attivita' connesse alla gestione degli apparecchi e videoterminali di gioco e delle funzioni di cui all'articolo 2, comprese le spese di gestione direttamente sostenute da AAMS, e' destinata una percentuale non superiore all'11,5 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), si veda note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 39, comma 13, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 - Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici, si veda note alle premesse.



 
Art. 5.
Funzioni di AAMS a tutela del gioco lecito
1. AAMS organizza e gestisce la banca dati generale per la tutela del gioco lecito, contenente, tra l'altro, le informazioni relative alla produzione, distribuzione, installazione e cessione degli apparecchi per il gioco lecito nonche' agli esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati nei quali tali apparecchi possono essere installati.
2. AAMS puo' rendere disponibili, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, le informazioni contenute nella banca dati di cui al comma 1 agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, competenti all'attivita' di controllo che ne facciano richiesta.
3. AAMS, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, esegue controlli sugli apparecchi e videoterminali di gioco, mediante accesso diretto negli esercizi presso i quali essi sono installati, al fine di verificarne la conformita' alle prescrizioni per il gioco lecito e l'effettivo collegamento alla rete telematica.
4. AAMS, al fine di verificare la rispondenza degli apparecchi e videoterminali agli esemplari certificati, effettua controlli di conformita' anche a campione, mediante ispezioni da realizzarsi sugli apparecchi e videoterminali stessi. AAMS definisce le modalita' e le procedure per l'esercizio di tali attivita' e nessun indennizzo e' dovuto da AAMS stessa per l'interruzione del funzionamento dell'apparecchio per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei suddetti controlli.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 38, comma 7, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), si veda note alle premesse.



 
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. Entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari della concessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il titolare di nulla-osta diverso dal concessionario e' tenuto a richiedere ad un concessionario, per ciascun apparecchio, il collegamento alla rete telematica.
2. Il concessionario e' tenuto a collegare gli apparecchi di gioco, muniti di nulla-osta di cui al comma 1, presso il medesimo esercizio nel quale gli apparecchi stessi sono installati.
3. Per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, il compenso del concessionario non puo' essere superiore al 3 per cento delle somme giocate per ciascun apparecchio.
4. Il concessionario richiede ad AAMS, al momento del collegamento alla propria rete telematica degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, i nulla-osta sostitutivi di quelli rilasciati in precedenza.
5. Per il collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica, il soggetto al quale e' stato rilasciato il nulla-osta di cui al comma 1 e' tenuto a prestare idonee garanzie a favore del concessionario, a tutela del regolare assolvimento delle obbligazioni economiche derivanti dai rapporti con il concessionario stesso.
6. La disciplina dei rapporti di cui ai commi 3 e 5 ha effetto fino alla data di scadenza del primo periodo di affidamento in concessione delle attivita' di cui all'articolo 3, ovvero fino alla data di comunicazione formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione o demolizione degli apparecchi di cui al comma 1, nel caso in cui tale data sia anteriore a quella di scadenza del primo periodo di affidamento in concessione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 marzo 2004

Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 378
 
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