Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 19 marzo 2004 |
Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di talune varieta' di specie di piante ortive iscritte ai relativi registri nazionali. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varieta' di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che prevede la possibilita' di rinnovare l'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-bis, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro sia se il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta sia se la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza, nel qual caso puo' stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varieta' stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione; Considerato che per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale; Considerato che per le varieta' indicate nell'art. 3 del dispositivo e' stata richiesta dagli interessati la concessione di un periodo transitorio di commercializzazione; Considerato che per le varieta' indicate nell'art. 4 del dispositivo e' stata richiesta la cancellazione dai registri nazionali da parte dei relativi responsabili della conservazione in purezza e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale; Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 26 febbraio 2004, ha riconosciuto nella varieta' indicata nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varieta' indicate negli articoli 2, 3, e 4 del dispositivo ed alla concessione, per le varieta' indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle relative sementi; Ritenuto di dover procedere in conformita'; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione della sotto riportata varieta' ai registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive, avvenuta con il decreto ministeriale a fianco di essa indicato, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2013:
----> Vedere Tabella a pag. 40 della G.U. <---- |
| Art. 2. A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta' iscritte ai registri delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:
----> Vedere Tabella a pag. 41 della G.U. <---- |
| Art. 3. A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le varieta' sotto elencate, iscritte ai registri delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-bis, quinto comma, potranno essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2006:
----> Vedere Tabella a pag. 42 della G.U. <---- |
| Art. 4. A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta' iscritte ai registri delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi su richiesta dei relativi responsabili della conservazione in purezza:
----> Vedere Tabella a pag. 42 della G.U. <----
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2004
Il direttore generale: Abate
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |
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