Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 4 marzo 2004 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» per la quale e' stata inviata alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata dall'Associazione tra produttori di frutta secca della Sicilia Orientale «Le Sciare», con sede in Bronte (Catania), via Matrice n. 15, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 64024 del 30 luglio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale l'Associazione tra produttori di frutta secca della Sicilia Orientale «Le Sciare», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione tra produttori di frutta secca della Sicilia Orientale «Le Sciare», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 64024 de 30 luglio, sopra citata; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Pistacchio Verde di Bronte». |
| Art. 2. La denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto. |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2004
Il direttore generale: Abate |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PISTACCHIO VERDE DI BRONTE» Art. 1. Nome del prodotto La denominazione d'origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte» e' riservata alle drupe di pistacchio che devono rispondere alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal reg. (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Piattaforma varietale La denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte» e' riservata al prodotto delle piante della specie botanica «Pistacia vera», cultivar «Napoletana», chiamata anche «Bianca» o «Nostrale». E' ammessa una percentuale non superiore al 5% di altre varieta' (es. «Natarola», «Agostana», «Larnaka») purche' a cotiledoni verdi, coltivate in purezza varietale, nel territorio delimitato e definito nel successivo art. 3. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione del «Pistacchio Verde di Bronte», ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla (provincia di Catania). In particolare i confini sono cosi' individuati: Bronte - ad ovest lungo il fiume Simeto, ad est fino a quota 900 m s.l.m., a sud con il comune di Adrano ed a nord lungo la strada Bronte - Cesaro'; Adrano - a nord con il confine del comune di Bronte, a sud con il centro abitato e la s.s. 121 ed a est con la lava «Grande» del 1595 e con il comune di Biancavilla, ad ovest lungo il fiume Simeto fino alla summensionata s.s. 121; Biancavilla - a nord con il territorio di Adrano, a sud con il centro abitato e la s.s. 121, a est con il confine comunale di S.M. Licodia, ad ovest con il confine del comune di Adrano. La zona di produzione deve essere compresa tra i 300 e i 900 m s.l.m. Art. 4. Origine del prodotto, cenni storici, importanza e diffusione La coltura del pistacchio dalla Siria sarebbe passata in Grecia a seguito delle conquiste di Alessandro Magno (III secolo a.C.). In Italia la pianta fu introdotta dai Romani sul finire dell'impero di Tiberio - tra il 20 ed 30 d.C. - ad opera di Lucio Vitellio Governatore della Siria (Plinio «Naturalis Historia» Cap. X e XIII). In Sicilia, la coltivazione in forma diffusa, si fa risalire al periodo della dominazione araba (VIII e IX secolo d.C.). Sono di origine araba i termini «frastuca» e «frastucara» per indicare il frutto e la pianta (termine arabo «fustuq»). La coltura in Sicilia e' circoscritta alla provincia di Catania (Bronte e Adrano), ulteriore produzione e' presente nelle province di Agrigento e Caltanissetta. Legame con l'ambiente geografico La zona di produzione risulta caratterizzata da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosita' concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte. I terreni di origine vulcanica, i venti dominanti, l'umidita', il terebinto (Pistacia terebinthus) antropizzato in tale area, conferiscono al frutto particolari caratteristiche di qualita' (colore verde intenso tipico del territorio, forma allungata, sapore aromatico e alto contenuto in acidi grassi monoinsaturi dei frutti), difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio Etneo. Art. 5. Terreni - Impianti - Tecniche colturali - Raccolta - Lavorazione Terreni Sebbene la zona delimitata sia caratterizzata da suoli che evolvono su substrati di origine vulcanica e che presentano in genere una elevata rocciosita' superficiale, sono ammessi impianti in terreni di altra natura, suscettibili di meccanizzazione. Preparazione dei terreni Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo. Impianti Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati, con densita' di piantagione variabile in dipendenza della tipologia di impianto e della natura del terreno. In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante «ceppaia», «vaso libero», e' ammesso anche l'allevamento «monocaule», per agevolare la raccolta e le operazioni colturali. Nel territorio i pistaccheti insistono prevalentemente su terreno lavico, con limitatissimo strato arabile. Su tale tipo di substrato il terebinto (Pistacia terebinthus) cresce spontaneo e costituisce il principale portinnesto della specie «P. vera». Le piante di pistacchio ottenute da innesto su terebinto sono definite «naturali». Mentre le piante ottenute da semenzali della specie «P. vera» sono definite «artificiali». I portinnesti per nuovi impianti specializzati, possono essere: Pistacia teribinthus, P. atlantica e P.integerrima. Norme colturali Le peculiarita' pedoclimatiche e la tecnica della degemmazione, praticata nella zona di produzione del «Pistacchio Verde di Bronte» di cui all'art. 3, consentono di accentuare la naturale alternanza della specie e di trarre vantaggi nella difesa fitosanitaria. Raccolta - Immagazzinamento e lavorazione Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono dalla seconda decade di agosto alla prima decade di ottobre. I frutti dopo la raccolta devono essere smallati e dopo asciugatura immagazzinati in idonei locali ventilati ed asciutti ad una temperatura di 8-10 0C. E' vietato l'uso di disinfestanti chimici, mentre e' ammessa la conservazione del prodotto in ambiente controllato. Le operazioni di asciugatura, immagazzinamento e prima lavorazione, per il mantenimento delle caratteristiche organolettiche, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio ricadente nell'area delimitata con il presente disciplinare. Art. 6. Caratteristiche del prodotto Il «Pistacchio Verde di Bronte» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere, oltre alle comuni norme di qualita', alle seguenti caratteristiche: colore cotiledoni: verde pistacchio; sapore: aromatico forte, senza inflessione di muffa o sapori estranei; contenuto di umidita' max: 5,5%; varieta' lunga; rintracciabilita': per consentire l'attivita' di controllo e vigilanza agli organismi certificatori, il prodotto D.O.P. sara' quello dei produttori operanti nel territorio di cui all'art. 3 e che dovranno risultare iscritti in un apposito elenco. Art. 7. Controlli e vigilanza I controlli e la vigilanza saranno garantiti da organismi rispondenti all'art. 10 reg. (CEE) n. 2081/92. Art. 8. Confezionamento ed etichettatura Il prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, va immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia conformi alla normativa vigente, entro due anni dalla raccolta. Il «Pistacchio Verde di Bronte» puo' essere immesso al consumo solo con il logo della denominazione d'origine protetta figurante su ogni confezione commerciale prima definita e confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio stesso. Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione «Pistacchio Verde di Bronte». Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonche' l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso lordo all'origine e l'anno di produzione. E' facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta del prodotto. Il marchio d'identificazione e' rappresentato dalla scritta d'origine protetta D.O.P., dalla sottostante raffigurazione indicate le localita' di Adrano e Bronte il frutto pistacchio e sottostante scritta Pistacchio Verde di Bronte, con a sinistra il logo DOP CEE.
----> Vedere Marchio a pag. 18 della G.U. <---- |
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