Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 marzo 2004
Approvazione di tre studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore del commercio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le agenzie fiscali;
Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 marzo 2003, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore;
Visto il proprio decreto 25 marzo 2002, concernente i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Visto il proprio decreto 18 luglio 2003, concernente i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 12 febbraio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore del commercio:
a) Studio di settore TM01U (che sostituisce gli studi di settore SM01U ed SM27C) - Supermercati, codice attivita' 52.11.2; Discount di alimentari, codice attivita' 52.11.3; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attivita' 52.11.4; Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande), codice attivita' 52.25.0; Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attivita' 52.27.1; Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili, codice attivita' 52.27.2; Commercio al dettaglio di caffe' torrefatto, codice attivita' 52.27.3; Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari, codice attivita' 52.27.4;
b) Studio di settore TM02U (che sostituisce lo studio di settore SM02U) - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, codice attivita' 52.22.0;
c) Studio di settore TM05U (che sostituisce gli studi di settore SM05A ed SM05B) - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti, codice attivita' 52.42.1; Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati, codice attivita' 52.42.2; Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, codice attivita' 52.42.3; Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, codice attivita' 52.42.5; Commercio al dettaglio di calzature e accessori, codice attivita' 52.43.1; Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio, codice attivita' 52.43.2.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore TM01U;
2, per lo studio di settore TM02U;
3, per lo studio di settore TM05U.
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2003.
 
Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 
Art. 3.
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli SM01U ed SM27C per lo studio TM01U, SM02U per lo studio TM02U, SM05A ed SM05B per lo studio TM05U, costituenti parte integrante delle dichiarazioni Unico 2002 e approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, e sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 marzo 2003, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto.
 
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
 
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2004

Il Ministro: Tremonti
 
----> Vedere Allegato da pag. 429 a pag. 448 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 449 a pag. 465 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 467 a pag. 494 del S.O. <----
 
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