Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 marzo 2004
Approvazione di cinque studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le agenzie fiscali;
Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche delle manifatture da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;
Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 settembre 2002 e 5 marzo 2003, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore;
Visto il proprio decreto 25 marzo 2002, concernente i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Visto il proprio decreto 18 luglio 2003, concernente i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 12 febbraio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore delle manifatture:
a) studio di settore SD45U - Lavorazione del te' e del caffe', codice attivita' 15.86.0; Commercio all'ingrosso di caffe', codice attivita' 51.37.A;
b) studio di settore SD46U - Fabbricazione di gas industriali, codice attivita' 24.11.0; Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici, codice attivita' 24.13.0; Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici, codice attivita' 24.14.0; Fabbricazione di concimi e di composti azotati, codice attivita' 24.15.0; Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie, codice attivita' 24.16.0; Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie, codice attivita' 24.17.0; Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura, codice attivita' 24.20.0; Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, codice attivita' 24.41.0; Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici, codice attivita' 24.42.0; Fabbricazione di esplosivi, codice attivita' 24.61.0; Fabbricazione di colle e gelatine, codice attivita' 24.62.0; Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico, codice attivita' 24.64.0; Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali, codice attivita' 24.66.1; Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici, codice attivita' 24.66.2; Trattamento chimico degli acidi grassi, codice attivita' 24.66.3; Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti, antigelo), codice attivita' 24.66.4; Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale, codice attivita' 24.66.5; Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio, codice attivita' 24.66.6; Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali, codice attivita' 24.70.0;
c) studio di settore SD48U - Cantieri navali per costruzioni metalliche, codice attivita' 35.11.1; Cantieri navali per costruzioni non metalliche, codice attivita' 35.11.2; Cantieri di riparazioni navali, codice attivita' 35.11.3;
d) studio di settore SD49U - Fabbricazione di materassi, codice attivita' 36.15.0.
2. E' altresi' approvato, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, lo studio di settore TD12U, che sostituisce gli studi di settore SD12U ed SM14U, relativamente al codice attivita' 52.24.1, e relativo alle seguenti attivita' economiche: Produzione di prodotti di panetteria, codice attivita' 15.81.1; Commercio al dettaglio di pane, codice attivita' 52.24.1.
3. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nei commi 1 e 2 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore SD45U;
2, per lo studio di settore SD46U;
3, per lo studio di settore SD48U;
4, per lo studio di settore SD49U.
5, per lo studio di settore TD12U.
4. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
5. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nei commi 1 e 2, nonche' ai contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2003.
 
Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 
Art. 3.
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore SD45U, SD46U, SD48U ed SD49U, approvati con il presente decreto, e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 settembre 2002, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto.
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore TD12U, approvato con il presente decreto, e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli SD12U ed SM14U, limitatamente al codice attivita' 52.24.1, costituenti parte integrante delle dichiarazioni Unico 2002 e approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, e sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 marzo 2003, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto.
 
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
 
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
 
Art. 6.
Annotazione separata
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attivita' per le quali lo studio di settore e' approvato con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dal 1° maggio 2004. E' facolta' del contribuente indicare a quale attivita' esercitata o a quale punto di produzione e di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonche' gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facolta' non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2004 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1° maggio 2004.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica allo studio di settore SD45U, relativamente al codice attivita' 51.37.A, e allo studio di settore TD12U.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2004

Il Ministro: Tremonti
 
----> Vedere Allegato da pag. 47 a pag. 57 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 59 a pag. 73 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 75 a pag. 85 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 87 a pag. 96 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 97 a pag. 109 del S.O. <----
 
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