Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. 83 |
Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale del gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri; Visto l'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, recante regolamento disciplinante l'attivita' sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale; Visto l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e successive modifi-cazioni, che autorizza il personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nei gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale a non presenziare alle attivita' di servizio, secondo determinate modalita'; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 maggio 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004; Sulla proposta del Ministro della difesa; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Compiti del Centro sportivo carabinieri 1. Il Centro sportivo carabinieri, di seguito denominato: "Centro", cura il mantenimento e la promozione dell'attivita' agonistica dell'Arma dei carabinieri e persegue l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'istituzione e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale. 2. L'articolazione del Centro e l'impiego del personale sono disciplinati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. |
| Art. 2. Riconoscimento e affiliazione 1. Il Centro e' rappresentato nel Comitato sportivo militare ed e' riconosciuto, ai fini sportivi, sulla base di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). 2. Il Centro ottiene l'affiliazione alle federazioni sportive, in base alle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche. |
| Art. 3. Reclutamento 1. Il reclutamento degli atleti del Centro ha luogo, annualmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, mediante pubblico concorso per titoli, nel limite delle vacanze organiche del ruolo appuntati e carabinieri. 2. Gli aspiranti, oltre ai requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, debbono aver conseguito nell'anno precedente, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 5, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso. 3. I vincitori sono ammessi ad uno specifico corso formativo in qualita' di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale vengono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorita' da questi delegata. 4. Il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri puo' essere inserito nel Centro qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, citato nelle note alle premesse, e' il seguente: «Art. 4 (Reclutamento dei carabinieri). - 1. Sono consentiti: a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta', anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze armate nonche' nelle Forze di' Polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro che hanno gia' prestato servito militare il limite di eta' e' elevato a 28 anni;». - Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, citato nelle note alle premesse, e' il seguente: «Art. 5 (Requisiti per l'arruolamento). - 1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare; c) idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri, il cui giudizio e' definitivo: d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta' (2/c); f) idoneita' psico-fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; g) statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874; h) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici; i) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva; j) non essere stati condannati per delitto non colposo; k) non essere imputati per delitti non colposi ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione; l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.
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| Art. 4. Bando di concorso 1. Il concorso e' indetto con provvedimento adottato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati: a) il termine e le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; b) i titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi ad essi attribuibili; c) le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti; d) la durata e le modalita' di svolgimento del corso di cui all'articolo 3, comma 3; e) il numero complessivo dei posti messi a concorso; f) ogni altra prescrizione o notizia utile. 2. Tra i titoli oggetto di valutazione debbono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei ed italiani, certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali. 3. Ai risultati agonistici previsti dal comma 2 e ad ogni altro risultato conseguito nelle prestazioni sportive deve corrispondere un punteggio massimo che tenga conto del livello della competizione e del risultato ottenuto. |
| Art. 5. Commissione esaminatrice 1. Alla valutazione dei titoli provvede una Commissione esaminatrice nominata con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, composta da: a) un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; c) un funzionario del CONI, membro. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri. 3. Gli oneri per il funzionamento della Commissione gravano sui fondi assegnati al capitolo 1245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, centro di responsabilita' n. 3 - Segretariato generale. |
| Art. 6. Trasferimento 1. I militari atleti in forza al Centro ritenuti non piu' idonei sono dimessi dall'attivita' agonistica con provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici. 2. I criteri in base ai quali e' espresso giudizio di non idoneita' all'attivita' del Centro sono stabiliti con determinazione del Comandante generale. 3. Il personale non piu' idoneo all'attivita' del Centro puo' essere: a) reimpiegato, compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio: 1) in incarico o mansione attinente allo sport presso il Centro o presso altro reparto dell'Arma, qualora l'atleta abbia svolto attivita' agonistica per almeno 6 anni ovvero abbia conquistato una medaglia nelle competizioni olimpiche, mondiali, europee o abbia vinto un titolo italiano assoluto; 2) in qualsiasi altro incarico, se idoneo ai servizi d'istituto, previa frequenza di un corso di aggiornamento; b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma. |
| Art. 7. Invarianza degli oneri 1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non puo' comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2004
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 25
N O T E Avvertenze: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Riferimenti normativi. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni e nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122. - Il testo dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1987, n. 11), concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e' il seguente: "Art. 29 (Attivita' sportiva). - 1. Le Forze armate, nell'ambito delle attivita' loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive. 2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le societa' e le istituzioni sportive e ricreative del luogo. 3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto. 4. I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa. 5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del comma 4, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla societa' sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio. 6. Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati.". - Il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, concernente approvazione del regolamento disciplinante l'attivita' sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1988, n. 257. - Il testo dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1995, n. 222) concernente recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), e' il seguente: "Art. 57 (Gruppi sportivi). - 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal CONI, potra' essere autorizzato a non presenziare alle attivita' di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive ed i rispettivi comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza". - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' il seguente: "Art. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". |
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