Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004, n. 84
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed in particolare l'articolo 2-bis, comma 10, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi, cosi' come modificato dall'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare gli articoli 32-bis e 13;
Visto l'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258;
Ritenuta la necessita' di modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;
Acquisito il parere della I Commissione permanente della Camera dei deputati;
Tenuto conto che il Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere nei termini di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) decreto legislativo n. 165/2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 Cost. conferisce tra l'altro al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
amanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono: omssis.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
aniministrazione e per la semplificazione amministrativa,»
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
recante: «Individuazione delle unita' previsionali di base
del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato.» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 195.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio evalutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193.
- L'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
e' il seguente:
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
- Il testo vigente dell'art. 2-bis, comma 10, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2001, n. 19, recante:
«Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonche' per il risanamento di impianti
radiotelevisivi» e convertito, con modificazioni dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70, come modificato dall'art.
41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante:
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione» pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003, n. 15, e' il
seguente:
«2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su
frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
banda.
1.-9. (Omissis).».
10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni
adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita'
adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli
articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge
31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
11.-15. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante:
«Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, e convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
- L'art. 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione» e' il seguente:
«8. All'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte
le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.».
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366,
reca: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la
struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni,
a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n.
5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2001, n. 258, reca: «Regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
delle comunicazioni» ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153.
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 258 del 2001, come modificato dal presente regolamento,
e' il seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento si
intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di
diretta collaborazione con il Ministro delle comunicazioni
e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle
comunicazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro delle comunicazioni;
c) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
d) decreto legislativo n. 165/2001: il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed interazioni;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato
presso il Ministero delle comunicazioni.».



 
Art. 2.
1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, le parole: «ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001».



Nota all'art. 2:
- L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 258 del 2001, come modificato dal presente regolamento,
e' il seguente:
«Art. 2 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Gli
uffici di diretta collaborazione sono i seguenti:
a) Ufficio di Gabinetto;
b) Ufficio legislativo;
c) Servizio del controllo interno;
d) Ufficio stampa;
e) Segreteria del Ministro;
f) Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. Gli uffici di diretta collaborazione hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e
di raccordo tra questo e l'amministrazione ai sensi degli
articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165/2001.
3. La segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa
operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le segreterie
dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze
dei rispettivi Sottosegretari.».



 
Art. 3.
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «un vice Capo di Gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Il Capo di Gabinetto», le parole da: «collabora» fino a: «nonche' di» sono sostituite dalle seguenti: «coordina l'intera attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione e svolge le funzioni di».



Nota all'art. 3:
- L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 258 del 2001, come modificato dal presente regolamento,
e' il seguente:
«Art. 3 (Gabinetto). - 1. Il Capo di Gabinetto e'
nominato fra persone, anche estranee alla pubblica
amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle
funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli
professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze
maturate.
2. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto puo'
nominare Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a
due, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di
livello dirigenziale generale del Ministero.
3. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attivita' di
supporto degli uffici di diretta collaborazione e svolge le
funzioni di raccordo con gli organi dell'amministrazione,
anche al fine di garantire il rispetto del principio di
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione.
4. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto
nell'esercizio dei compiti di supporto riguardanti:
a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da
attuare dagli organi di gestione;
b) l'assegnazione e la ripartizione da parte del
Ministro delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilita', ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche a seguito
della verifica dei risultati effettuata dal servizio di
controllo interno e della tempestiva adozione degli
eventuali interventi correttivi;
c) i rapporti con l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e con le altre Autorita' indipendenti;
d) la verifica degli atti da sottoporre alla firma
del Ministro;
e) le onorificenze, i patrocini, i comitati, gli alti
patronati del Presidente della Repubblica;
f) l'attivita' svolta al fine di assicurare la
presenza del Ministro nelle sedi comunitarie ed
internazionali.
5. L'organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro e' definita con decreto del
Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.».



 
Art. 4.
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
b) al comma 7, le parole: «quattordici unita» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unita»; inoltre le parole: «non piu' di tre» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di due».



Nota all'art. 4:
- L'art. 5 del decreto del Preidente della Repubblica
n. 258 del 2001, come modificato dal presente regolamento,
e' il seguente:
«Art. 5 (Servizio di controllo interno). - 1. Il
servizio di controllo interno, previsto dall'art. 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dall'art. 7
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, risponde
direttamente ed in via esclusiva al Ministro ed opera in
posizione di autonomia operativa e valutativa.
2. Il servizio di controllo interno svolge le funzioni
di valutazione e di controllo strategico di cui all'art. 6
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Le attivita' di controllo interno sono attribuite ad
esperti in materia di organizzazione amministrativa,
tecniche di valutazione, analisi e controllo
particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica
amministrazione. Uno dei componenti e' scelto tra i
dirigenti della prima fascia dei ruoli delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale,
una relazione riservata agli organi di indirizzo politico
sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di
miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione.
5. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di
statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del
Ministero e coordina la propria attivita' con il comitato
tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.
7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche'
con le altre unita' o strutture del controllo interno ai
fini di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del predetto
decreto legislativo.
6. Il servizio, ai fini dello svolgimento dei propri
compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si
trovano nella disponibilita' dell'amministrazione.
7. Al servizio e' assegnato un apposito contingente di
personale costituito al massimo di dieci unita' di cui non
piu' di due con qualifica di dirigente di seconda fascia.
Il Ministro determina, nell'ambito delle disponibilita'
destinate alla apposita unita' previsionale di base,
corrispondente al centro di responsabilita' - Gabinetto ed
uffici di diretta collaborazione - le risorse finanziarie
destinate al servizio in relazione agli obiettivi da
perseguire.
8. E' abrogato il regolamento adottato con decreto
ministeriale 18 aprile 1997, n. 236.».



 
Art. 5.
1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «novantadue unita» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei unita»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui non piu' di tredici aventi qualifica dirigenziale» sono soppresse;
c) al comma 1, secondo periodo, prima delle parole: «con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa», e' inserita la seguente: «anche»;
d) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
e) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, e' individuato presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;
f) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
g) al comma 4, secondo periodo, le parole: «per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo» sono soppresse.



Nota all'art. 5:
- L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 258 del 2001, come modificato dal presente regolamento,
e' il seguente:
«Art. 8 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione, ad esclusione di quello
di cui all'art. 5, comma 7, e' stabilito complessivamente
in novantasei unita'. Nei limiti di tale contingente il
Ministro, con proprio provvedimento individua i dipendenti
da assegnare agli uffici di diretta collaborazione
scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del
Ministero, ovvero di altre amministrazioni pubbliche,
nonche' collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, esperti o consulenti per particolari
professionalita' o specializzazioni non fronteggiabili con
il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici
attestati culturali e professionali, anche con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del
criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 il cui numero
non puo' superare il 20% del contingente sopraindicato; la
durata massima di tali incarichi e' limitata alla
permanenza in carica del responsabile politico titolare del
potere di nomina, ferma restando la possibilita' di revoca
anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e'
individuato presso gli uffici di diretta collaborazione,
per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di
diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di
funzione di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai
sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n.
165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma
concorrono a determinare il limite degli incarichi
conferibili dall'amministrazione ai sensi dell'art. 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Le posizioni dei responsabili degli uffici,
costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio
legislativo, dal Capo della Segreteria particolare del
Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo
dell'ufficio stampa, dall'organo di direzione del servizio
di controllo interno sono da intendersi aggiuntive rispetto
al contingente di cui al comma 1.
4. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e
istituzionali, assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa,
comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.».



 
Art. 6.
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il Capo dell'ufficio legislativo,» sono inserite le seguenti: «, per il vice Capo di Gabinetto»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
d) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti: «I predetti soggetti qualora dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.»;
e) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
f) al comma 4, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
g) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
h) il comma 7 e' soppresso.



Nota all'art. 6:
- L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 258 del 2001, come modificato dal presente regolamento,
e' il seguente:
«Art. 10 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili
degli uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la
modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva
di importo non superiore al trattamento economico
fondamentale spettante al Segretario generale del Ministero
ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante al medesimo Segretario generale;
b) per il Capo dell'ufficio legislativo, per il Vice
Capo di Gabinetto e per il Presidente del collegio preposto
al servizio di controllo interno in una voce retributiva di
importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di
livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati di
cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n.
165/2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un
importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali
generali dello stesso Ministero;
c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il
segretario particolare del Ministro, per i capi delle
segreterie dei Sottosegretari di Stato in una voce
retributiva di importo non superiore alla misura massima
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed
in un emolumento accessorio di importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del
Ministero.
2. Per i dipendenti pubblici di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 1, tale trattamento, piu' favorevole,
integra, per la differenza, il trattamento economico in
godimento. I predetti soggetti, qualora dirigenti
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono incaricati ai sensi del'art. 19 del
medesimo decreto legislativo. Ai capi degli uffici di
diretta collaborazione, dipendenti da pubbliche
amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico e' corrisposto un emolumento
accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di importo
non superiore alla misura massima del trattamento economico
spettante, rispettivamente, al Segretario generale del
Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di
livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello
dirigenziale non generale dello stesso Ministero.
3. Al capo dell'ufficio stampa del Ministro e'
corrisposto un trattamento economico conforme a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale per i
giornalisti con la qualifica di redattore capo.
4. Ai dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assegnati agli uffici di
diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di
posizione in misura equivalente ai valori economici massimi
attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero
nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non
superiore al cinquanta per cento della retribuzione di
posizione, a fronte delle specifiche responsabilita'
connesse all'incarico attribuito, della specifica
qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della
prestazione individuale.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via
ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai
responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria
di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti
retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di
specifica disposizione contrattuale, la misura
dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'art. 14, comma
2, del decreto legislativo n. 165/2001.
6. Il trattamento economico del personale con contratto
a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale
trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello
corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione
che svolge funzioni equivalenti; il relativo onere grava
sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base
"Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro" dello stato di previsione delia spesa del
Ministero.
7. (Soppresso).».



 
Art. 7.
1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001».



Nota all'art. 7:
- L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 258 del 2001, come modificato dal presente regolamento,
e' il seguente:
«Art. 11 (Modalita' della gestione). - 1. Gli uffici di
diretta collaborazione, ai fini di cui al decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico
centro di responsabilita'.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i
trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti
al personale assegnato agli uffici di cui all'art. 2, comma
1, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro
e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e
servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze
dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse
umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'art. 14,
comnza 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165/2001,
alla responsabilita' del Capo di Gabinetto. Con
provvedimento del Ministro i relativi adempimenti, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
possono essere delegati agli uffici del Ministero per la
liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai
fondi predetti.
3. Ai servizi di supporto a carattere generale
necessari per l'attivita' degli uffici di diretta
collaborazione provvede la direzione per gli affari
generali e del personale del Ministero, assegnando unita'
di personale ricomprese nell'area A e B del contratto
collettivo nazionale per il personale del comparto dei
Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio
economico 1998-1999, in numero non superiore al 10% delle
unita' addette agli uffici di diretta collaborazione di cui
all'art. 2. La predetta Direzione generale del Ministero
fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento
degli uffici di diretta collaborazione.».



 
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 11-bis
Norme transitorie e finali
1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione del trattamento economico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e' compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 355
 
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