Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2004 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 81
Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare i pericoli insorti a livello nazionale e internazionale connessi al bioterrorismo, che impongono adeguati interventi nei settori della organizzazione sanitaria, della prevenzione e del controllo delle malattie, con relativa analisi e gestione dei rischi, nonche' di disciplinare i settori della genetica molecolare e le altre metodiche di rilevazione e diagnosi;
Ritenuta l'urgenza, in rapporto alle malattie trasmissibili con particolare riferimento al riemergere della SARS, di assicurare misure sanitarie di contrasto e di garantire la salute pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure: a) e' istituito presso il Ministero della salute un Centro di
coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali per la
valutazione e gestione dei rischi e per la comunicazione alla
popolazione e agli operatori; e' autorizzata la spesa di euro 32
milioni e 650 mila per l'anno 2004, di euro 25 milioni e 450 mila
per l'anno 2005 e di euro 31 milioni e 900 mila a decorrere
dall'anno 2006, per l'attivita' ed il funzionamento del Centro; b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla
genetica molecolare e altre moderne metodiche di rilevazione e di
diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanita' e altre
istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano; sono autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7 milioni e 28 mila per l'anno 2004, di euro 6
milioni e 508 mila per l'anno 2005 e di euro 6 milioni e 702 mila
a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla
ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro
della salute, nonche', per quanto di pertinenza dello Stato, al
rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004 per gli interventi
di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto,
nonche' per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei
relativi progetti al Ministero della salute; c) al fine di assicurare il collegamento funzionale operativo con i
laboratori avanzati degli Stati Uniti, per l'affinamento continuo
delle metodiche e la preparazione degli operatori, e' autorizzata
la spesa di euro 12 milioni e 945 mila per l'anno 2004, di euro 12
milioni e 585 mila per l'anno 2005 e di euro 12 milioni e 720 mila
per l'anno 2006.
 
Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a euro 52.623.000 per l'anno 2004, euro 44.543.000 per l'anno 2005 ed euro 51.322.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 2-bis (1)

(( 1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realta' regionali in materia di prevenzione secondaria dei tumori e per attivare il nuovo screening per il cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione europea, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2004-2006, per la diffusione dello screening del cancro del colon retto ed il contestuale consolidamento degli interventi gia' in atto per lo screening del cancro alla mammella e del collo dell'utero, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialita' diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico.
2. Le modalita' ed i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Per la realizzazione del programma e' autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2004, di euro 20.975.000 per l'anno 2005 e di euro 21.200.000 per l'anno 2006 per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle fondazioni istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), agli IRCCS non trasformati in fondazioni e all'Istituto superiore di sanita'.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. ))
 
Art. 2-ter (1)

(( l. Per l'attivita' del Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91, e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2004, di euro 2.097.000 per l'anno 2005 e di euro 2.120.000 a decorrere dall'anno 2006.
2. I fondi di cui al comma 1, ferma restando l'autonomia gestionale del Centro, sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l'assunzione a termine di personale di collaborazione nonche' per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalita' previste dall'articolo 15-septies, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Per le attivita' dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, di cui all'articolo 10 della, legge 10 aprile 1999, n. 91, e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2004, di euro 4.195.000 per l'anno 2005 e di euro 4.240.000 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1.500.000 annui destinati alle aziende sanitarie o agli istituti di ricerca ove hanno sede i centri interregionali, per le spese di funzionamento del Centro. Le somme sono ripartite con accordo sancito, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. ))
 
Art. 2-quater (1)

(( 1. All'articolo 3, comma 32, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "come integrato dall'articolo 85, comma 6" sono inserite le seguenti: "e comma 8". ))
 
Art. 2-quinquies (1)

(( 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 37, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui
al comma 1 non e' dovuta se relativa all'attivita' dei medici di
famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione
e' tipica del loro rapporto professionale con il Servizio
sanitario nazionale"; b) all'articolo 83, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti
di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui
al comma 1 secondo modalita' adeguate a garantire un rapporto
personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice
di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12"; c) all'articolo 89, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, e'
subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato"; d) all'articolo 181, la lettera e) del comma 1 e' abrogata. ))
 
Art. 2-sexies (1)

(( 1. All'articolo 7, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, dopo le parole: "legge 26 febbraio 1999, n. 42," sono inserite le seguenti: "e per la professione di assistente sociale,". ))
 
Art. 2-septies (1)

(( 1. Il comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' sostituito dal seguente: "4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1 ° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facolta' di stabilire una cadenza temporale piu' breve. Il rapporto di lavoro esclusivo puo' essere ripristinato secondo le modalita' di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusivita' del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennita' di esclusivita' e non di indennita' di irreversibilita'. La non esclusivita' del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse".
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' differito alla data della stipulazione del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli organi preposti nel periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal citato comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. ))
 
Art. 2-octies (1)

(( 1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale possono esercitare le attivita' di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attivita' destinate". ))
 
Art. 2-nonies (1)

(( 1. Il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Tale accordo nazionale e' reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ". ))
 
Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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