Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 5 marzo 2004
Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2004 dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelli massimi, nonche' gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali;
Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il comma 4, lettera c) dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese;
Visto l'art. 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che stabilisce che le disposizioni contenute nella lettera d) del comma 4 dell'art. 18 della citata legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, si applicano agli anni 2003, 2004 e 2005;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese;
Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2004, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale e' dovuto nella misura fissa di Euro 80,00.
2. Per le imprese con ragione di societa' semplice, non agricola, il diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 144,00.
3. Per le societa' iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 170,00.
 
Art. 3.
1. Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorche' annotate nella sezione speciale, il diritto annuale e' determinato appli-cando al fatturato dell'esercizio 2003 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

=====================================================================
Scaglioni di fatturato da Euro a |
Euro | Aliquote ===================================================================== fino a 516.456,90 |Euro 373,00 (misura fissa) --------------------------------------------------------------------- 516.456,94 2.582.284,50 |0,0070% --------------------------------------------------------------------- 2.582.284,51 51.645.689,91 |0,0015% ---------------------------------------------------------------------
|0,0005% (fino ad un massimo di 51.645.689,92 |Euro 77.500,00)

2. Nel caso in cui gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui al comma 1 siano superiori all'importo dovuto per l'anno 2003 incrementato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo versato nel 2003 aumentato solo del 6%.
 
Art. 4.
1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese nel corso del 2004 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.
2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2004 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24, i seguenti diritti:
imprese individuali; Euro 93;
societa' cooperative; Euro 93;
consorzi; Euro 93;
societa' di persone; Euro 170;
societa' di capitali; Euro 373.
3. Le nuove unita' locali, che si iscrivono nel corso del 2004, appartenenti ad imprese gia' iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito al comma 2.
4. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2004, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione, hanno versato un diritto inferiore a quello dovuto per l'anno 2004, come stabilito dal presente decreto, sono tenute a versare la differenza con le modalita' e nei termini che saranno loro comunicati dalla camera di commercio competente.
5. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2004, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione, hanno versato un diritto superiore a quello dovuto per l'anno 2004, come stabilito dal presente decreto, saranno rimborsate, per un ammontare pari al maggior diritto versato, direttamente dalla camera di commercio competente, con le modalita' stabilite dalla stessa.
 
Art. 5.
1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unita' locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di Euro 120,00.
2. Le unita' locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unita' locale, un diritto annuale pari a Euro 110,00.
3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a Euro 110,00.
4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
 
Art. 6.
1. Il diritto annuale e' versato, in unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante l'utilizzo delle contabilita' speciali di girofondi presso le sezioni di tesoreria.
3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversate nei corrispondenti conti di tesoreria unica intestati alle camere di commercio.
 
Art. 7.
1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2004, considerato come il totale accreditato dalla Banca d'Italia sui conti di tesoreria per diritto annuale alla data del 31 dicembre 2003, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:
4,8% sulle entrate da diritto annuale fino a Euro 5.164.569,00;
5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre Euro 5.164.569,00 fino a Euro 10.329.138,00;
6,8% oltre Euro 10.329.138,00.
2. L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato per il 50% a favore delle camere di commercio che presentano rigidita' di bilancio (rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalita' per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale e il totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un ridotto numero di imprese iscritte e per il restante 50% per la realizzazione di progetti o di investimenti di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero delle attivita' produttive.
4. Tale regolamento potra' prevedere, tra l'altro, modalita' perequative a favore delle camere di commercio, in situazione di rigidita' di bilancio o con ridotto numero di imprese iscritte, connesse alla presenza di unita' locali di imprese con sede legale in altre province.
5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro
delle attività produttive
Marzano Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 341
 
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