IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, in materia di organizzazione del Governo e di trasferimento delle competenze in materia di programmazione negoziata al Ministero delle attivita' produttive; Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 1996, n. 1254 (G.U.C.E. n. L 161 del 29 giugno 1996), cosi' come modificata dalle decisioni n. 1047 del 29 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L 152 dell'11 giugno 1997) e n. 1741 del 29 luglio 1999 (G.UC.E. n. L 207 del 6 agosto 1999) che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, individua i progetti qualificabili come di interesse comune nel cui elenco aggiornato, al punto g 14, e' inserito: Italia «Costruzione di un terminale GNL off shore»; Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998); Vista la nota della Commissione europea del 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti di programmazione negoziata; Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000)2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del trattato C.E.; Vista la decisione della Commissione europea n. 761 del 16 novembre 2000 (G.U.C.E. n. 305 del 6 dicembre 2000) recante le specificazioni dei progetti di interesse comune identificati nel settore delle reti transeuropee dell'energia dalla sopra citata decisione n. 1254/96; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000) e successivi aggiornamenti; Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalita' e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, nonche' le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera b) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 41 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2001) con la quale era stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Edison Gas S.p.a., concernente investimenti per la realizzazione di un terminale off shore di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), nel comune di Cavarzere (Venezia), area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87.3.c) del trattato C.E., per un importo complessivo di 455.980 migliaia di euro, di cui 401.752 migliaia di euro per investimenti industriali e 54.228 migliaia di euro per progetti di ricerca, con un onere a carico dello Stato di 68.988 migliaia di euro, ed un'occupazione pari a cinquanta addetti diretti e settanta addetti indiretti; Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2002) che sostituisce integralmente la citata delibera n. 41/2001, con la quale e' stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e la Edison LNG S.p.a., concernente investimenti tutti di carattere industriale per la realizzazione di un terminale off shore di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), nel comune di Cavarzere (Venezia), area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87.3.c) del Trattato C.E., per un importo complessivo di 585.519 migliaia di euro, con un onere a carico dello Stato di 68.988 migliaia di euro da corrispondere in quattro annualita' a partire dal 2003, ed un'occupazione pari a cinquanta addetti diretti e settanta addetti indiretti, con termine di realizzazione al 31 dicembre 2005; Vista la nota n. 1228765 del 24 ottobre 2003, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento al contratto di programma Edison LNG S.p.a., che prevede una diversa temporizzazione del programma con la proroga del termine previsto per la sua conclusione, un aumento degli investimenti pari a 30.201 migliaia di euro e la diminuzione delle agevolazioni per 2.411,20 migliaia di euro; Considerato che la richiesta viene motivata con la necessita' di ulteriori approfondimenti tecnico economici necessari per la realizzazione dell'opera anche a seguito degli intervenuti aggiornamenti normativi, in particolare con riferimento ai nuovi compiti attribuiti all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) in materia di linee guida per la predisposizione dei codici di accesso alla rete ed ai terminali; Udita la proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Il termine per la realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di programma Edison LNG S.p.a. e' prorogato al 31 dicembre 2007. 2.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 615.720 migliaia di euro. 2.2. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' rideterminato complessivamente in 66.576,8 migliaia di euro. Il contributo sara' erogato in quattro annualita' e sara' pari a 16.644,2 migliaia di euro per ciascun anno, prevedendo che la prima disponibilita' intervenga nel 2003, le successive rispettivamente nel 2004, nel 2005 e nel 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti. 3. Rimane invariato quanto altro stabilito dalla citata delibera n. 23/2002. 4. Il Ministero delle attivita' produttive provvedera' agli adempimenti conseguenti alla presente delibera. Roma, 13 novembre 2003 Il Presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2004 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 297 |