Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2004 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2004 |
Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. |
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IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); Visto l'art. 105, paragrafo 2, trattato CE; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunita' europea in materia di politica monetaria e di sistema europeo delle banche centrali); Visto l'art. 114-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'art. 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria per il 2001); Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (regolamento recante norme sui servizi di bancoposta); Visto il parere della Banca centrale europea del 7 agosto 2003; Considerato che la funzione di vigilanza sul sistema dei pagamenti e' propria delle banche centrali e che, in ambito europeo, la relativa politica comune e' esercitata dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC); Considerato che sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili favoriscono l'efficacia della politica monetaria, contribuiscono alla stabilita' del sistema finanziario, limitando il rischio di crisi sistemiche, e assicurano il mantenimento della fiducia del pubblico nella moneta, nei meccanismi per il suo trasferimento e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento; Considerato che l'attivita' della Banca d'Italia nel sistema dei pagamenti comprende l'offerta diretta di servizi di pagamento e di sistemi di compensazione e regolamento, la promozione della cooperazione fra gli operatori e l'esercizio della funzione di vigilanza sui sistemi di compensazione e sui sistemi di pagamento; Considerato che la Banca d'Italia persegue il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nazionale e promuove l'efficienza e l'affidabilita' dei sistemi di compensazione e di pagamento in tutte le loro componenti; Considerato che le suddette finalita', nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono perseguite dalla Banca d'Italia nell'ambito delle linee guida di volta in volta definite a livello di Eurosistema, nonche' avendo presenti gli orientamenti espressi dalle sedi internazionali di cooperazione; Considerato che nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia puo' emanare disposizioni volte ad assicurare l'efficienza e l'affidabilita' dei sistemi di compensazione e dei sistemi di pagamento; Considerato che la chiarezza delle regole di funzionamento dei singoli sistemi e dei ruoli assunti dai diversi soggetti coinvolti, anche in relazione ad attivita' strumentali ai servizi di pagamento, risponde ad esigenze di certezza e favorisce il corretto funzionamento dei servizi di pagamento e lo sviluppo del relativo mercato in condizioni di libera concorrenza; Considerato che la chiarezza dei rapporti, delle regole e delle condizioni all'interno dei diversi sistemi e' rilevante ai fini della promozione di comportamenti dei singoli operatori coerenti con gli obiettivi di efficienza e affidabilita' complessiva dei sistemi e utile a favorire un'adeguata informativa agli utenti sulle condizioni di offerta dei servizi; Considerato che il perseguimento delle finalita' previste dall'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, puo' essere assicurato anche attraverso la diffusione di dati sulle modalita' di svolgimento dei servizi e sulle condizioni offerte all'utenza, da pubblicarsi in forma aggregata o comunque anonima; Considerato che l'analisi dell'intero ciclo di trasferimento monetario, dall'originante al beneficiario, e' essenziale per valutare l'efficienza e l'affidabilita' complessiva di ciascuno strumento di pagamento; Considerato che le infrastrutture, e, in particolare, quelle qualificate dal numero e dalle caratteristiche delle informazioni trattate, svolgono un ruolo centrale nel corretto funzionamento dei sistemi di pagamento; Considerato che il sistema dei pagamenti e' caratterizzato dalla presenza di esternalita' di rete, dove l'utilita' che ciascun soggetto riceve dalla partecipazione al sistema aumenta al crescere del numero dei partecipanti, e che, quindi, e' importante l'adozione di standard per l'integrazione tra i diversi sistemi; Considerato che al crescente sviluppo dei pagamenti elettronici devono corrispondere adeguati presidi di sicurezza; Emana le seguenti disposizioni: Art. 1. Definizioni Nel presente provvedimento si intende per: a) «affidabilita»: contenimento del rischio sistemico e degli altri rischi, quali i rischi di liquidita', di credito, legali e operativi, che possono compromettere o influenzare negativamente il corretto e continuo funzionamento dei sistemi di pagamento e la fiducia del pubblico negli strumenti di pagamento; b) «agente di regolamento»: il soggetto che, nell'ambito di un sistema di pagamento, esegue disposizioni di addebito e/o accredito di conti generalmente intrattenuti presso di se' dai partecipanti; c) «autenticita»: proprieta' che garantisce l'identita' dei soggetti che concorrono a realizzare operazioni di pagamento; d) «efficienza»: proprieta' dei sistemi che offrono servizi rapidi, economici e pratici per gli utilizzatori, nonche' vantaggiosi per i mercati finanziari e per l'economia; e) «infrastruttura»: complesso di impianti e di installazioni, utilizzato da uno o piu' soggetti, che consente la gestione delle informazioni per il trasferimento della moneta o per l'estinzione di obbligazioni pecuniarie anche mediante compensazione nell'ambito di un sistema di pagamento; f) «infrastruttura qualificata»: l'infrastruttura valutata tale dalla Banca d'Italia tenendo conto del numero o delle caratteristiche delle informazioni trattate, nonche' dello svolgimento di attivita' di accentramento e di smistamento delle informazioni medesime ai fini della loro trasmissione ai sistemi di pagamento; g) «integrita»: proprieta' che garantisce le operazioni di pagamento da alterazioni non autorizzate; h) «interoperabilita»: capacita' di interazione fra infrastrutture o fra sistemi di pagamento diversi, basata sulla compatibilita' tecnologica fra i sistemi informativi e su standard condivisi; i) «servizio essenziale»: un servizio non replicabile ovvero replicabile a costi non ragionevolmente sostenibili; l) «sistema di pagamento» o «sistema»: insieme di soggetti, infrastrutture, procedure e norme che consentono il trasferimento della moneta, anche mediante strumenti di pagamento, o l'estinzione di obbligazioni pecuniarie mediante compensazione; m) «strumento di pagamento» o «strumento»: ogni mezzo cartaceo, elettronico o di altro tipo finalizzato ad effettuare il trasferimento o il prelievo della moneta; n) «tracciabilita»: proprieta' che garantisce, anche a distanza di tempo, la possibilita' di ricostruire l'intera operazione di pagamento dal mittente sino al destinatario. |
| Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le presenti disposizioni si applicano: a) ai sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d'Italia, con esclusione di quelle contenute nel successivo art. 6; b) ai sistemi che regolano in moneta della banca centrale; c) ai sistemi, valutati rilevanti dalla Banca d'Italia, che realizzano il trasferimento o il prelievo della moneta con impiego di strumenti di pagamento; d) agli altri sistemi valutati rilevanti dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia valuta il grado di rilevanza dei sistemi di cui alle lettere c) e d) del primo comma tenendo conto, anche per il contenimento delle diverse tipologie di rischio, della dimensione e delle caratteristiche operative dei sistemi stessi, della tipologia dei partecipanti e delle particolarita' delle diverse forme di mercato. |
| Art. 3. Gestione di un sistema di pagamento o di singole fasi di questo 1. I gestori di un sistema di pagamento, o di singole fasi di questo, al fine di garantire l'efficienza e l'affidabilita' del sistema stesso e, comunque, dell'intero ciclo di trasferimento monetario, adottano: a) regole di funzionamento chiare per i partecipanti e per tutti i soggetti interessati, coerenti con le regole dei sistemi con cui vi e' interazione; b) meccanismi di controllo e forme di contenimento dei rischi, inclusi i criteri di esclusione, resi noti ai partecipanti e adeguati all'operativita' svolta e alle diverse fasi in cui il sistema si articola; c) criteri di accesso chiari e tali da favorire l'interoperabilita', nonche', per i servizi essenziali, non discriminatori e tali da consentire un'ampia partecipazione; d) condizioni economiche chiare per tutti i soggetti coinvolti nel trasferimento monetario; e) assetti organizzativi e meccanismi decisionali chiari, efficaci e verificabili; f) meccanismi di coordinamento fra tutte le componenti del sistema. 2. Gli agenti di regolamento adottano un assetto organizzativo-contabile adeguato alle caratteristiche del sistema e al volume delle operazioni trattate. |
| Art. 4. Gestione di servizi di infrastruttura 1. I gestori di servizi di infrastruttura: a) definiscono le specifiche tecnico-operative relative alle modalita' di utilizzo del servizio di infrastruttura; b) assicurano controlli e presidi di sicurezza dei sistemi informativi e dei dati trattati adeguati ai meccanismi di trattamento e trasmissione delle informazioni, avendo riguardo, in particolare, alla autenticita', integrita', tracciabilita' e riservatezza dell'informazione; c) garantiscono un livello di continuita' operativa tale da consentire il regolare funzionamento del sistema interessato; d) indicano, nei contratti, livelli di servizio coerenti con le caratteristiche di cui al presente comma. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i gestori delle infrastrutture qualificate: a) si attengono a quanto previsto dall'art. 3, comma 1; b) definiscono la ripartizione delle responsabilita' tra il gestore del servizio e gli utenti. Nei confronti di questi ultimi, favoriscono la consapevolezza dei potenziali rischi e promuovono comportamenti idonei ad assicurare una corretta interazione operativa tra gli stessi utenti, anche attraverso l'adozione di adeguati standard tecnico procedurali; c) favoriscono l'interoperabilita' con le altre infrastrutture; d) adottano meccanismi di controllo interno adeguati alla complessita' dei compiti svolti. |
| Art. 5. Strumenti di pagamento 1. I soggetti che, a qualsivoglia titolo, emettono e/o gestiscono strumenti di pagamento: a) adottano, con riferimento all'intero ciclo di trasferimento monetario, modalita' idonee a realizzare in modo efficiente e con tempi certi il trasferimento o il prelievo di moneta conseguente all'impiego degli strumenti stessi; b) assicurano l'affidabilita' del servizio e la continuita' dello stesso in condizioni di sicurezza, avendo riguardo, in particolare, alla integrita', autenticita' e tracciabilita' delle operazioni di pagamento e all'esigenza di prevenire utilizzi illeciti. |
| Art. 6. Obblighi informativi 1. I soggetti che svolgono attivita' comprese nell'ambito di applicazione del presente provvedimento forniscono notizie, informazioni e dati richiesti dalla Banca d'Italia nell'esercizio della funzione di vigilanza sui sistemi di pagamento, inclusi quelli utili per: a) le valutazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), e la individuazione delle infrastrutture qualificate; b) l'adozione da parte della Banca d'Italia di adeguate iniziative di pubblicita', nell'ambito degli interventi che la stessa puo' comunque assumere per assicurare la generale conoscibilita' di informazioni ritenute rilevanti. 2. I soggetti che intendono svolgere nuove attivita', o modificare attivita' gia' svolte, comprese nell'ambito di applicazione del presente provvedimento comunicano preventivamente alla Banca d'Italia le informazioni e i dati relativi alle medesime attivita'. 3. I soggetti che svolgono attivita' comprese nell'ambito di applicazione del presente provvedimento sottopongono preventivamente alla Banca d'Italia eventuali codici di condotta e di autodisciplina attinenti alla materia dei pagamenti. |
| Art. 7. Disposizioni transitorie e finali 1. I vigenti decreti del Ministro del tesoro disciplinanti l'istituzione delle stanze di compensazione e il funzionamento della compensazione dei recapiti restano in vigore sino all'emanazione di apposite disposizioni ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni, generali e particolari, per l'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento, tenendo anche conto del grado di rilevanza dei sistemi, valutato ai sensi dell'art. 2, comma 2 e delle loro caratteristiche. |
| Art. 8. Entrata in vigore Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2004
Il Governatore: Fazio |
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