Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 11 marzo 2004 |
Designazione dell'«Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione» quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, ed in particolare l'art. 8 che prevede la designazione di organismi notificati per lo svolgimento delle attivita' di certificazione per i recipienti a pressione trasportabili; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dei trasporti del 12 novembre 1982, che ha dato facolta' all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione, gia' Associazione nazionale controllo combustione, di espletare i controlli in materia di attrezzature a pressione trasportabili; Visto il decreto dirigenziale del 20 luglio 2001 che, nelle more del recepimento della direttiva 1999/36/CE, ha dato facolta' all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione di espletare le attivita' tecnico-amministrative contenute nella precitata norma comunitaria; Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003 concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23; Viste le domande presentate dal'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con sede legale in via Urbana, n. 167 - Roma del 28 gennaio 2004 e del 17 febbraio 2004; Considerato che detto Istituto e' stato costituito, quale ente tecnico del Ministero della sanita', con la finalita' di espletare la funzione della prevenzione e della sicurezza del lavoro ed i servizi ad essa correlati, in particolare per quanto concerne la verifica, il collaudo e la certificazione dei recipienti a pressione, anche trasportabili; Tenuto conto che il precitato Istituto dalla sua costituzione, opera con continuita' nel settore della certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, e che per tale attivita' ha acquisito la professionalita' e la competenza richiesta; Tenuto conto altresi' delle considerazioni espresse dalla Commissione TPED con nota prot. n. 513-647 MOT2/U del 26 febbraio 2004; Decreta: Art. 1. 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione, con sede in via Urbana, 167 - Roma, e' designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo rilascia la certificazione di conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. |
| Art. 2. 1. L'attivita' di certificazione di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, e nel decreto dirigenziale 2 aprile 2003. Tale attivita' deve peraltro essere svolta nel rispetto dei requisiti e con il mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, come individuati nella documentazione presentata, conformemente a quanto disposto dalla Commissione per la valutazione dei requisiti di idoneita' necessari per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati che ha condotto l'istruttoria. E' fatta salva la possibilita' di modificare elementi o procedure previa approvazione da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici. 2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate e' inviata al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici. |
| Art. 3. 1. La presente designazione ha validita' di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Durante il periodo di validita' della designazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici puo' effettuare verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'organismo. 3. Gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. |
| Art. 4. 1. Ove, nel corso dell'attivita' di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo non abbia mantenuto i requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto la designazione e' oggetto di immediata sospensione o revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2 aprile 2003. 2. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto dirigenziale 2 aprile 2003. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2004 Il capo del dipartimento: Fumero |
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