IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 29 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2002; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 aprile 2002 recante la sospensione dell'immissione sul mercato e dell'importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose contenenti l'additivo alimentare E 425 Konjak, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002; Vista la direttiva 2003/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni d'uso dell'additivo alimentare E 425 Konjak; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nelle sedute del 17 ottobre e 25 novembre 2003; Decreta: Art. 1. 1. Nell'allegato XII del decreto 27 febbraio 1996, n. 209, come modificato dal decreto 29 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2002, la tabella relativa alla voce E 425 Konjak e' sostituita dalla seguente:
==================================================================== N.E. Denominazione Prodotti alimentari Dose massima
E 425 Konjak(*) Prodotti alimentari in 10 g/kg singo- generale esclusi quelli larmente o in di cui all'art. 15, com- combinazione ma 3 e dei dolciumi a base di sostanze gelati- nose, comprese le cop- i) gomma di pette di gelatina Konjak ii) glucoman- nano di Konjak
(*) Queste sostanze non possono essere utilizzate per produrre alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione. 2. L'ordinanza del Ministro della salute 12 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002, e' abrogata. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2004
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 281 |