Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2004 |
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3344). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre 1996; Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente agli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della citta' di Crotone; Viste le note rispettivamente, del 17 febbraio e 10 marzo 2004, dell'Assessore alla protezione civile della regione Calabria, con la quale viene rappresentata l'esigenza di porre in essere interventi straordinari finalizzati al definitivo superamento della situazione emergenziale sopra richiamata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002; Considerato che il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, ha rinviato a successive ordinanze di protezione civile l'individuazione degli ambiti comunali interessati dagli eventi alluvionali di cui al medesimo provvedimento; Vista l'ordinanza n. 3290 del 28 maggio 2003, recante «Individuazione dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna»; Viste le note del 20 gennaio e 2 marzo 2004, della regione Liguria con la quale e' stato richiesto l'inserimento nell'elenco di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3290 del 2003, del comune di Roccavignale in provincia di Savona, erroneamente escluso dall'elenco precedentemente trasmesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunita' nomadi nel territorio della provincia di Napoli; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 30 giugno 2004, della dichiarazione di stato d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 4, comma 91, della legge 27 dicembre 2003, n. 350»; Vista le note con la quale la regione Liguria ha rappresentato l'esigenza di porre in essere interventi straordinari nel bacino del Bisagno, finalizzati al superamento delle condizioni di criticita' idraulica del medesimo bacino dovute alla insufficienza dell'alveo attuale rispetto alle previsioni in caso di piena; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso e' stato esteso anche al territorio della provincia di Foggia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia; Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, concernente: «Disposizioni urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»; Viste le note rispettivamente in data 9 febbraio e 5 marzo 2004, del Presidente della regione Molise - commissario delegato con le quali, tra l'altro, viene rappresentata l'esigenza di prorogare le disposizioni contenute nelle ordinanze emanate per fronteggiare la sopra citata situazione emergenziale; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio - idrometriche nel territorio nazionale ed altre misura urgenti di protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», cosi' come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282; Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione utile al celere superamento delle distinte situazioni emergenziali; Su proposta del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della regione Calabria - commissario delegato, al fine di dare sollecita attuazione al Piano predisposto ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2469 del 1996, e successive modificazioni, avvalendosi delle deroghe ivi previste, e' autorizzato a porre in essere gli interventi necessari finalizzati a consentire l'urgente realizzazione di un ponte sul torrente «Passovecchio» nel territorio del comune di Crotone, avvalendosi delle risorse finanziarie pari a euro 2.700.000,00 a valere sulle annualita' 2001 - 2002 del Fondo regionale di protezione civile, spettanti alla regione Calabria, in deroga all'art. 138, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |
| Art. 2. 1. L'elenco dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, relativamente al territorio della regione Liguria, gia' precedentemente individuati con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2003, n. 3290, e' integrato con il comune di Roccavignale in provincia di Savona. |
| Art. 3. 1. Al fine di consentire l'adozione, da parte del Prefetto di Napoli, di misure di protezione civile di carattere urgente, con riferimento alle dichiarazioni di emergenza citate in premessa, e' stanziata la somma di euro 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, in favore del medesimo Prefetto. |
| Art. 4. 1. Nel contesto degli interventi volti a consentire il celere superamento della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, il Presidente della regione Liguria si avvale del Provveditore alle opere pubbliche della Regione stessa, il quale come quale soggetto attuatore, anche avvalendosi dei risultati delle attivita' di progettazione eventualmente sviluppate da pane di altri soggetti, provvede alla realizzazione di un primo lotto funzionale di opere necessarie a migliorare le condizioni di deflusso delle acque del torrente Bisagno nella citta' di Genova, nonche' alla razionalizzazione delle reti di sottoservizi con esso interferenti, procedendo alle aggiudicazioni anche sulla base del solo progetto preliminare. 2. Al finanziamento delle opere di cui al comma 1, per il complessivo importo di euro 70 milioni, si provvede: quanto ad euro 12.000.000,00 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dai mutui attivabili a fronte dei limiti di impegno autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 91, della legge 27 dicembre 2003, n. 350, nell'ambito della quota attribuita alla regione Liguria con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004; quanto ad euro 1.000.000,00, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse spettanti alla medesima regione a valere sulla annualita' 2003 del fondo regionale per la protezione civile, in deroga a quanto previsto all'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto ad euro 10.000.000,00, a carico del fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle procedure ivi previste; quanto ad euro 24.823.330,02, mediante utilizzo di risorse di bilancio della regione Liguria, ed in particolare: quanto ad Euro 10.845.594,89, mediante utilizzo di quota parte delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331; quanto ad Euro 13.582.493,63 mediante utilizzo di quota parte dei fondi attribuiti alla regione Liguria con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000; quanto ad Euro 395.241,50 mediante utilizzo di economie a valere sui finanziamenti destinati a fronteggiare gli eventi alluvionali del 1994; quanto ad euro 4.889.252,88, mediante utilizzo di risorse di bilancio del comune di Genova, oggetto della delibera di giunta n. 374/2003/AP del 13 novembre 2003, ed in particolare: quanto ad Euro 2.064.252,88 mediante utilizzo di quota parte del finanziamento attribuito al comune con delibera della giunta regionale n. 93 del 1996 a valere sulle risorse stanziate ai sensi della legge 30 giugno 1995, n. 265; quanto ad Euro 2.825.000,00 mediante utilizzo di risorse destinate al consolidamento statico della copertura attuale del torrente Bisagno; per la parte residua, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prescindendosi dall'approvazione dell'intervento da parte del CIPE. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite al provveditore alle opere pubbliche della regione Liguria, che e' autorizzato ad assumere impegni di spesa e stipulare contratti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo entro il limite di cui al comma 2 anche in attesa dell'integrale trasferimento delle risorse stesse. 4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo il provveditore alle opere pubbliche della regione Liguria si avvale delle deroghe di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3258/2002, altresi' operando in deroga all'art. 8 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, utilizzando, ove necessario in relazione alla ricorrenza di situazioni di urgenza e di sicurezza, le procedure di cui all'art. 33 della stessa legge. |
| Art. 5. 1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Molise e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilita' di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima regione. 2. I termini previsti rispettivamente, dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279 e dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2003, n. 3300, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico del commissario delegato - Presidente della regione Molise. |
| Art. 6. 1. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002 n. 3260, le risorse finanziarie previste al comma 3 del medesimo articolo sono integrate con 5.200.000,00 di euro posti a carico del cap. 715 del centro di responsabilita' n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercizio finanziario 2004. |
| Art. 7. 1. Al fine di dare urgente attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, e' autorizzata la realizzazione urgente della nuova sala operativa del Dipartimento della protezione civile, in ragione delle prevalenti ragioni di sicurezza con le procedure di cui all'art. 33 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2004
Il Presidente: Berlusconi |
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