Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2004 (vai al sommario)
LEGGE 27 marzo 2004, n. 78
Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1.
(Oggetto). 1. La presente legge da' attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.
 
ART. 2.
(Membro del Parlamento europeo). 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al titolo, le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; b) all'articolo 1, primo comma, le parole: "I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; c) all'articolo 2, quarto comma, la parola: "rappresentanti" e' sostituita dalla seguente: "membri"; d) all'articolo 4, primo comma, le parole: "rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membro del Parlamento europeo spettante all'Italia"; e) all'articolo 6: 1) al primo comma, alinea, le parole: "rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membro del Parlamento europeo spettante all'Italia"; 2) al secondo comma, le parole: "il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo"; 3) al terzo comma, le parole: "il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo"; 4) al quarto comma, le parole: "Il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "Il membro del Parlamento europeo"; 5) al sesto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "ai membri"; f) all'articolo 7, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: "dei rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri"; h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "ai candidati"; i) all'articolo 40, primo comma, le parole: "dei rappresentanti al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; l) all'articolo 41, primo comma, le parole: "Il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "Il candidato"; m) all'articolo 44, primo comma, le parole: "di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,"; n) all'articolo 49, primo comma, le parole: "dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad"; o) all'articolo 51, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,"; p) all'articolo 52: 1) al primo comma, le parole: "rappresentanti al" sono sostituite dalle seguenti: "membri del"; 2) al secondo comma, la parola: "rappresentanti" e' sostituita dalla seguente: "membri"; q) all'articolo 55, primo comma, le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". 2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; b) all'articolo 1, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; c) all'articolo 2, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo"; d) all'articolo 3, primo comma: 1) al primo periodo, le parole: "I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento europeo"; 2) al secondo periodo, le parole: "Agli stessi rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "Agli stessi membri"; e) all'articolo 4, primo comma, le parole: "Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,"; f) all'articolo 5, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,". 3. Il riferimento ai "rappresentanti italiani al Parlamento europeo", contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", ove compatibili.



Note all'art. 2:
- Il testo del titolo e degli articoli 1, 2, 4, 6, 7,
12, 22, 40, 41, 44, 49, 51, 52 e 55 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, cosi' come modificati dalla presente legge, e'
il seguente:
«Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia».
«Art. 1. - I membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto
diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati
concorrenti.
(Omissis)».
«Art. 2. - (Omissis). La ripartizione dei seggi di cui
al precedente comma si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica per il numero dei membri
spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei piu' alti resti».
«Art. 4. - Sono eleggibili alla carica di membro del
Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che
abbiano compiuto il 25° anno di eta' entro il giorno
fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio
nazionale.
(Omissis)».
«Art. 6. - La carica di membro del Parlamento europeo
spettante all'Italia e' incompatibile con quella di:
a) presidente di giunta regionale;
b) assessore regionale.
Quando si verifichi una delle incompatibilita' di cui
al comma precedente, il membro del Parlamento europeo
risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale
nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale
carica sceglie.
Qualora il membro del Parlamento europeo non vi
provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara
decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella
stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente
l'ultimo eletto.
Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai
sensi del precedente comma puo' proporre ricorso contro la
decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte
di appello di Roma. Il ricorso deve essere poposto a pena
di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della
decisione.
(Omissis).
In relazione ai membri di cui al secondo comma
dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilita'
previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali
per l'elezione al Parlamento europeo».
«Art. 7. - I comizi elettorali per la elezione dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono
convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
(Omissis)».
«Art. 12. - (Omissis). Ciascuna lista deve comprendere
un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del
numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.
(Omissis)».
«Art. 22. - (Omissis). L'ufficio elettorale
circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati
proclamati eletti».
«Art. 40. - Per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia, e' consentito che gli
elettori appartenenti ai Paesi della Comunita' europea che
si trovano in Italia al momento della votazione votino per
candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle
intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il
Governo italiano.
(Omissis)».
«Art. 41. - Il candidato che risulta eletto in piu'
circoscrizioni deve dichiarare all'ufficio elettorale
nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione,
quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'ufficio
elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il
presidente dell'ufficio elettorale nazionale provvede,
quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato
che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della
circoscrizione che non e' stata scelta o sorteggiata.
(Omissis)».
«Art. 44. - Fermo restando quanto disposto dall'art. 66
della Cosituzione, per i giudizi relativi alle condizioni
di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla
presente legge in relazione alla carica di membro del
Parlamento europeo spettante all'Italia, e' competente, in
primo grado, la corte d'appello; la competenza per
territorio si determina con riguardo all'ufficio elettorale
che ha proclamato l'elezione o la surrogazione.
(Omissis).
L'art. 66 della Costituzione stabilisce che "ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' di
incompatibilita'"».
«Art. 49. - Chi, in occasione della elezione dei membri
del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione
dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri
spettanti ad altro Paese membro della comunita' e' punito
con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L.
100.000 a L. 500.000».
«Art. 51. - Salvo quanto disposto dalla presente legge,
per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni».
«Art. 52. - I lavoratori dipendenti da enti pubblici o
da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come
candidati per l'elezione a membri del Parlamento europeo,
possono chiedere di essere collocati in aspettativa non
retributiva fino al giorno della votazione.
Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche
amministrazioni, ai magistrati, nonche' ai dipendenti degli
enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla
vigilanza dello Stato, che siano eletti membri del
Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'art. 4
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261».
«Art 55. - Tutte le spese per l'organizzazione tecnica
e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia sono a carico dello Stato.
(Omissis)».
- Il testo del titolo e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5
della legge 13 agosto 1979, n. 384, cosi' come modificati
dalla presente legge, e' il seguente: «Trattamento dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»:
«Art. 1. - Ai membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, che non siano anche membri del Parlamento
nazionale, spetta dal giorno successivo a quello
dell'elezione e fino a quando non sara' diversamente
stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennita'
mensile pari all'indennita' percepita dai membri del
Parlamento nazionale in applicazione dell'art. 1 della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
(Omissis)».
«Art. 2. - Ai membri del Parlamento europeo indicati
nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, quale modificato con l'art. 4 della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261».
«Art. 3. - I membri del Parlamento europeo indicati
nell'art. 1, per quanto non previsto in materia da
normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi
all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme
previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo
modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro. Agli
stessi membri e' concessa la tessera di libera circolazione
sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di
biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo
massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei
di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o
localita' della circoscrizione in cui sono stati eletti».
«Art. 4. - Per i membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia che sono anche membri del Parlamento
nazionale, l'indennita' di cui all'art. 1 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, e' cumulabile con quelle di
soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i
rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali,
corrisposti direttamente dalla Comunita' economica
europea».
«Art. 5. - Ai membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, che siano anche consiglieri regionali, spetta
il trattamento previsto dall'art. 1 e si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente
legge.
(Omissis)».



 
ART. 3.
(Incompatibilita). 1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "ART. 5. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo e' incompatibile con quella di: a) membro della Commissione delle Comunita' europee; b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunita' europee o del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee; c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea; d) membro della Corte dei conti delle Comunita' europee; e) mediatore delle Comunita' europee; f) membro del Comitato economico e sociale della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica; g) membro del Comitato delle Regioni; h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtu' o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunita' o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa; i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti; l) funzionario o agente, in attivita' di servizio, delle istituzioni delle Comunita' europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea". 2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "ART. 5-bis. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo e' incompatibile: a) con l'ufficio di deputato o di senatore; b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro". 3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,".



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 44 della legge 24 gennaio 1979, n.
18, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
riportato nelle note all'art. 2.



 
ART. 4.
(Efficacia). 1. L'incompatibilita' di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.
 
ART. 5.
(Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2791):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per le
riforme istituzionali e devoluzione (Bossi), dal Ministro
dell'interno (Pisanu) e dal Ministro senza portafoglio per
le politiche comunitarie (Buttiglione) il 26 febbraio 2004.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali)
in sede referente, il 2 marzo 2004 con pareri delle
commissioni 2ª, 5ª, 14ª e commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 3, 4, 9, 10 e 16 marzo
2004.
Esaminato in aula il 16 marzo 2004 e approvato il 17
marzo 2004 previo stralcio degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e
10 che formano l'atto n. 2791-bis.
Camera dei deputati (atto n. 4828):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in
sede referente il 18 marzo 2004 con parere della
commissione XIV.
Esaminato dalla commissione il 18 e 23 marzo 2004.
Esaminato in aula e approvato il 24 marzo 2004.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE):
Nota all'art. 1:
- La decisione del Consiglio del 25 giugno 2002 e del
23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo
all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a
suffragio universale diretto, allegato alla decisione
76/787/CECA, CEE, Euratom (2002/772/CE, Euratom), e'
pubblicata su G.U.C.E. L 283/1 del 21 ottobre 2002.
 
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