Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 27 marzo 2004, n. 78 |
Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Oggetto). 1. La presente legge da' attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom. |
| ART. 2. (Membro del Parlamento europeo). 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al titolo, le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; b) all'articolo 1, primo comma, le parole: "I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; c) all'articolo 2, quarto comma, la parola: "rappresentanti" e' sostituita dalla seguente: "membri"; d) all'articolo 4, primo comma, le parole: "rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membro del Parlamento europeo spettante all'Italia"; e) all'articolo 6: 1) al primo comma, alinea, le parole: "rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membro del Parlamento europeo spettante all'Italia"; 2) al secondo comma, le parole: "il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo"; 3) al terzo comma, le parole: "il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo"; 4) al quarto comma, le parole: "Il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "Il membro del Parlamento europeo"; 5) al sesto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "ai membri"; f) all'articolo 7, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: "dei rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri"; h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "ai candidati"; i) all'articolo 40, primo comma, le parole: "dei rappresentanti al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; l) all'articolo 41, primo comma, le parole: "Il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "Il candidato"; m) all'articolo 44, primo comma, le parole: "di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,"; n) all'articolo 49, primo comma, le parole: "dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad"; o) all'articolo 51, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,"; p) all'articolo 52: 1) al primo comma, le parole: "rappresentanti al" sono sostituite dalle seguenti: "membri del"; 2) al secondo comma, la parola: "rappresentanti" e' sostituita dalla seguente: "membri"; q) all'articolo 55, primo comma, le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". 2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; b) all'articolo 1, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; c) all'articolo 2, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo"; d) all'articolo 3, primo comma: 1) al primo periodo, le parole: "I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento europeo"; 2) al secondo periodo, le parole: "Agli stessi rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "Agli stessi membri"; e) all'articolo 4, primo comma, le parole: "Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,"; f) all'articolo 5, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,". 3. Il riferimento ai "rappresentanti italiani al Parlamento europeo", contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", ove compatibili.
Note all'art. 2: - Il testo del titolo e degli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 12, 22, 40, 41, 44, 49, 51, 52 e 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, cosi' come modificati dalla presente legge, e' il seguente: «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia». «Art. 1. - I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. (Omissis)». «Art. 2. - (Omissis). La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti». «Art. 4. - Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. (Omissis)». «Art. 6. - La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia e' incompatibile con quella di: a) presidente di giunta regionale; b) assessore regionale. Quando si verifichi una delle incompatibilita' di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie. Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma puo' proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere poposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione. (Omissis). In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilita' previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo». «Art. 7. - I comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. (Omissis)». «Art. 12. - (Omissis). Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione. (Omissis)». «Art. 22. - (Omissis). L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti». «Art. 40. - Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e' consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunita' europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano. (Omissis)». «Art. 41. - Il candidato che risulta eletto in piu' circoscrizioni deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non e' stata scelta o sorteggiata. (Omissis)». «Art. 44. - Fermo restando quanto disposto dall'art. 66 della Cosituzione, per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, e' competente, in primo grado, la corte d'appello; la competenza per territorio si determina con riguardo all'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione. (Omissis). L'art. 66 della Costituzione stabilisce che "ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' di incompatibilita'"». «Art. 49. - Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della comunita' e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000». «Art. 51. - Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni». «Art. 52. - I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a membri del Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retributiva fino al giorno della votazione. Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonche' ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti membri del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261». «Art 55. - Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono a carico dello Stato. (Omissis)». - Il testo del titolo e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1979, n. 384, cosi' come modificati dalla presente legge, e' il seguente: «Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»: «Art. 1. - Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sara' diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennita' mensile pari all'indennita' percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. (Omissis)». «Art. 2. - Ai membri del Parlamento europeo indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quale modificato con l'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261». «Art. 3. - I membri del Parlamento europeo indicati nell'art. 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi membri e' concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o localita' della circoscrizione in cui sono stati eletti». «Art. 4. - Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che sono anche membri del Parlamento nazionale, l'indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e' cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunita' economica europea». «Art. 5. - Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che siano anche consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall'art. 1 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. (Omissis)».
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| ART. 3. (Incompatibilita). 1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "ART. 5. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo e' incompatibile con quella di: a) membro della Commissione delle Comunita' europee; b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunita' europee o del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee; c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea; d) membro della Corte dei conti delle Comunita' europee; e) mediatore delle Comunita' europee; f) membro del Comitato economico e sociale della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica; g) membro del Comitato delle Regioni; h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtu' o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunita' o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa; i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti; l) funzionario o agente, in attivita' di servizio, delle istituzioni delle Comunita' europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea". 2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "ART. 5-bis. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo e' incompatibile: a) con l'ufficio di deputato o di senatore; b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro". 3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato nelle note all'art. 2.
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| ART. 4. (Efficacia). 1. L'incompatibilita' di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004. |
| ART. 5. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2791): Presentato dal Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e devoluzione (Bossi), dal Ministro dell'interno (Pisanu) e dal Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie (Buttiglione) il 26 febbraio 2004. Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 2 marzo 2004 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 14ª e commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla commissione il 3, 4, 9, 10 e 16 marzo 2004. Esaminato in aula il 16 marzo 2004 e approvato il 17 marzo 2004 previo stralcio degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 che formano l'atto n. 2791-bis. Camera dei deputati (atto n. 4828): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 18 marzo 2004 con parere della commissione XIV. Esaminato dalla commissione il 18 e 23 marzo 2004. Esaminato in aula e approvato il 24 marzo 2004. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE): Nota all'art. 1: - La decisione del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (2002/772/CE, Euratom), e' pubblicata su G.U.C.E. L 283/1 del 21 ottobre 2002. |
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