Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 26 febbraio 2004
Modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base al quale, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 49/2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte che hanno aderito al programma di abbandono di cui al comma 20 della medesima legge;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che si e' espressa nella seduta del 13 novembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
A d o t t a il seguente decreto:
Art. 1.
Ripartizione dei fondi
1. Al fine di dare attuazione al regime di aiuti definito dall'art. 10, comma 21, della legge n. 119/2003, per le aziende zootecniche che hanno aderito al programma di abbandono la dotazione finanziaria di cui al comma 25 dei medesimo articolo e' destinata, in prima applicazione, nella misura di 10 milioni di euro per la riconversione delle aziende zootecniche da latte. Tale finanziamento e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (regioni) in modo inversamente proporzionale alla produttivita' media regionale per capo rilevata sulla base dei dati, risultanti dal SIAN, relativi all'ultimo periodo di commercializzazione concluso.
 
Art. 2.
Attuazione del regime di aiuti alla riconversione
1. Le regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, determinano, per la formulazione della graduatoria regionale dei produttori, che intendono procedere alla riconversione dell'azienda di cui sono titolari in aziende estensive ad indirizzo carne od ad indirizzo latte non bovino, le proprie linee di indirizzo in relazione alle diverse condizioni ed esigenze della zootecnia regionale, tenendo conto dei seguenti fattori:
a) sviluppo delle razze autoctone;
b) marchi di qualita';
c) sistemi di tracciabilita'.
2. Le regioni rendono note ai produttori interessati, con appropriate forme di pubblicita', le line di indirizzo di cui al comma 1, che devono essere coerenti con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99.
3. I produttori di latte vaccino, che intendono riconvertire la propria attivita' produttiva in una azienda zootecnica estensiva ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino, devono presentare, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 1, un apposito piano alla regione competente per territorio secondo le modalita' dalla stessa determinate.
4. La regione, per ciascun piano presentato valuta l'aderenza alle proprie linee di indirizzo, e determina l'importo erogabile, che per lo specifico regime di aiuti non puo' superare l'importo equivalente a quello erogato con il programma di abbandono di cui all'art. 10, comma 20, della legge n. 119/2003.
5. Entro 60 giorni dal termine di cui al comma 3, le regioni predispongono la graduatoria dei piani riconosciuti idonei e la trasmettono all'AGEA, dandone comunicazione di accettazione ai produttori interessati.
6. L'AGEA, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione delle graduatorie regionali di cui al comma 5, provvede a comunicare ai produttori interessati, nel limite delle disponibilita' finanziarie assegnate a ciascuna regione, l'ammissione al regime di aiuti per il programma di riconversione. Nel caso in cui una regione non utilizzi tutti i fondi ad essa assegnati, gli stessi sono ripartiti tra le altre regioni secondo il criterio di cui all'art. 1 del presente decreto.
7. Le regioni effettuano, nei confronti dei soggetti che hanno ottenuto l'ammissione al regime di aiuti di cui al presente decreto, i controlli al fine di verificare la realizzazione del piano di ristrutturazione. A seguito di dette verifiche le regioni comunicano all'AGEA gli importi da liquidare agli interessati corrispondenti all'attuazione del piano nei limiti del premio ammesso. E' consentita la liquidazione di uno stato di avanzamento dei lavori pari almeno del 50% del premio ammesso.
8. Il regime di aiuti viene riattivato con le disponibilita' finanziarie provenienti dalle riassegnazioni delle quote di cui al programma di abbandono attuato in applicazione dell'art. 10, comma 20, della legge n. 119/2003, o da eventuali appositi rifinanziamenti sulla base delle graduatorie regionali di cui al comma 5, che restano aperte fino al completo soddisfacimento delle richieste.
 
Art. 3.
Priorita' nell'attribuzione dei diritti al premio zootecnico
1. I produttori che hanno ottenuto il premio alla riconversione in aziende estensive ad indirizzo carne beneficiano, in materia di premi zootecnici, della priorita' nella distribuzione dei diritti al premio presenti nella riserva nazionale nell'ambito dei criteri individuati all'art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 novembre 2001, concernente «Modalita' di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici».
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 339
 
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