Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 10 marzo 2004
Proroga dell'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo di compensazione di costi elevati di distribuzione del gas di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00. (Deliberazione n. 26/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 marzo 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare l'art. 3, comma 1;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
l'art. 5 della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00) come successivamente integrata e modificata;
la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2001, n. 58/01 (di seguito: deliberazione n. 58/01);
la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01);
la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2003, n. 44/03 (di seguito: deliberazione n. 44/03);
Considerato che:
l'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha istituito un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas con decorrenza dal 1° luglio 2001 (di seguito: fondo di compensazione);
l'art. 5, comma 5, della deliberazione n. 237/00 prevede che per ciascun ambito tariffario a costo elevato, la quota compensativa di cui sopra sia riconosciuta agli esercenti per un periodo non superiore a tre anni termici;
l'art. 4 della deliberazione n. 58/01 dispone che il fondo di compensazione sia amministrato dall'Autorita' avvalendosi, per le procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto bancario;
con la deliberazione n. 306/01, l'Autorita' ha affidato in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) la gestione del fondo di compensazione per un periodo di un anno a decorrere dal 1° aprile 2002, rinnovando successivamente tale affidamento con la deliberazione n. 44/03 per un ulteriore periodo di un anno decorrente dal 1° aprile 2003;
l'art. 19, comma 4, della deliberazione n. 237/00, stabilisce che il primo periodo di regolazione tariffaria della distribuzione si concluda alla data del 30 giugno 2004;
Ritenuto che sia opportuno che l'Autorita' continui ad avvalersi della Cassa per un adeguato periodo di tempo, al fine di consentire il regolare svolgimento degli adempimenti connessi alla gestione del fondo per l'ultimo anno termico dell'attuale periodo di regolazione tariffaria;
Delibera:
Di prorogare, a decorrere dal 1° aprile 2004 e fino all'entrata in vigore del nuovo periodo di regolazione e comunque non oltre il 31 marzo 2005, alla medesime condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 aprile 2003, n. 44/03, l'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo per la compensazione di cui all'art. 5, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, nella sede lagale di via L. Bissolati n. 76 - 00186 Roma.
Milano, 10 marzo 2004
Il presidente: Ortis
 
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