Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 12 marzo 2004
Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attivita' di distribuzione. (Deliberazione n. 27/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 marzo 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
Considerato che:
con la deliberazione n. 138/03, l'Autorita' ha definito le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla deliberazione n. 207/02;
al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti da predette condizioni, la deliberazione n. 138/03 ha introdotto un sistema di compensazione, prevedendo, in particolare, all'art. 5, che l'impresa di distribuzione applichi fino al 30 settembre 2006 una quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione \alpha 1 e una quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione \beta i, ad ogni unita' di energia trasportata per conto del j-esimo esercente ai clienti finali indicati al medesimo art. 5;
con riferimento alla predetta quota compensativa unitaria, l'art. 11 della deliberazione n. 138/03, prevede che l'impresa di distribuzione:
a) entro quarantacinque giorni dal termine di ogni mese, comunichi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) l'importo mensile della quota compensativa unitaria in relazione all'energia mensile trasportata per conto del j-esimo esercente (comma 11.3);
b) entro il 15 novembre di ogni anno, conguagli con l'esercente l'importo complessivo della quota compensativa unitaria relativa all'energia trasportata per conto del j-esimo esercente (comma 11.4);
c) entro il 31 dicembre di ogni anno, comunichi alla Cassa l'energia trasportata per conto del j-esimo esercente relativamente ai clienti finali di cui all'art. 5, e regoli con la Cassa i conguagli di cui alla precedente lettera b) (comma 11.5);
con riferimento alla sopra citata quota addizionale unitaria, invece, l'art. 12 della deliberazione n. 138/03, prevede che l'impresa di distribuzione:
a) entro quarantacinque giorni dal termine di ogni mese, versi alla Cassa il gettito mensile della quota addizionale unitaria in relazione all'energia mensile trasportata per conto del j-esimo esercente (comma 12.1);
b) entro il 15 novembre di ogni anno, conguagli con l'esercente l'importo complessivo della quota addizionale unitaria relativa all'energia trasportata per conto del j-esimo esercente (comma 12.2);
c) entro il 30 novembre di ogni anno, comunichi alla Cassa l'energia trasportata per conto del j-esimo esercente relativamente ai clienti finali di cui all'art. 5, e regoli con la Cassa i conguagli di cui alla precedente lettera b) (comma 12.3);
il termine per il primo versamento dell'importo della quota addizionale unitaria scade il 15 marzo 2004;
sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni operatori e delle associazioni di categoria Anigas (prot. n. 6207 dell'8 marzo 2004), Assogas (prot. n. 6131 del 5 marzo 2004) e Federgasacqua (prot. n. 6123 del 5 marzo 2004), le quali hanno evidenziato l'esigenza di semplificare la disciplina del sopra descritto sistema di compensazione, proponendo in particolare di:
a) applicare la quota addizionale unitaria e la quota compensativa unitaria ai punti di riconsegna con consumi inferiori o uguali a 200.000 mc/anno, in luogo delle categorie di clienti finali individuate dall'art. 5 della deliberazione n. 138/03;
b) applicare la quota addizionale unitaria e la quota compensativa unitaria, di cui al sopra citato art. 5, all'energia distribuita, in luogo dell'energia trasportata;
c) riferire il calcolo dell'importo mensile della quota compensativa unitaria e dell'importo mensile della quota addizionale unitaria, di cui rispettivamente agli articoli 11, comma 11.3, e 12, comma 12.1, al valore medio mensile dell'energia distribuita nell'anno termico 2002-2003, in luogo dell'energia mensile trasportata;
d) prevedere in conseguenza delle semplificazioni di cui alle lettere b) e c), l'abolizione dei conguagli di cui all'art. 11, comma 11.4 e all'art. 12, comma 12.2;
e) prevedere un differimento dei termini per i conguagli con la Cassa, fissati al 31 dicembre e al 30 novembre di ogni anno, rispettivamente dall'art. 11, comma 11.5, e 12, comma 12.3;
f) ai fini dei riconoscimenti e dei versamenti degli importi della quota compensativa unitaria e della quota addizionale unitaria, riconoscere alle imprese di distribuzione la facolta' di compensare detti importi, sommando le differenze tra l'importo della quota compensativa unitaria e l'importo della quota addizionale unitaria;
Ritenuto che sia necessario ed urgente, anche in relazione al termine per il primo versamento dell'importo della quota addizionale unitaria fissato dalla deliberazione n. 138/03 alla data del 15 marzo 2004:
semplificare la disciplina del sistema di compensazione previsto dalla deliberazione n. 138/03 accogliendo le proposte riportate alle precedenti lettere da b) ad f);
non accogliere la proposta enunciata alla precedente lettera a), in quanto incompatibile con le previsioni della deliberazione n. 207/02 che individuano le categorie di clienti finali che devono essere tutelate mediante le condizioni economiche di fornitura;
differire, in conseguenza delle modifiche di cui sopra, le scadenze attualmente previste per i versamenti degli importi della quota addizionale unitaria e per i riconoscimenti degli importi della quota compensativa unitaria, relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 maggio 2004;
Delibera:
Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 4 dicembre 2003, n. 138/03:
a) al comma 5.1 le parole «ad ogni unita' di energia trasportata per conto del j-esimo esercente» sono sostituite dalle parole «con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12, ad ogni unita' di energia distribuita per conto del j-esimo esercente per ciascun punto di riconsegna relativamente»;
b) di sostituire i commi 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6 con i seguenti:
11.3. Entro il 30 aprile 2004, l'impresa di distribuzione comunica alla Cassa l'importo mensile B, calcolato come:

B= (beta) i x E (euro) dove:
B e' l'importo mensile della quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione;
\beta i e' la quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione dell'i-esimo ambito, calcolata ai sensi dell'art. 4, comma 4.1;
E e' pari a un dodicesimo dell'energia distribuita nell'anno termico 2002/2003 ai punti di riconsegna relativamente ai clienti finali di cui all'art. 5, comma 5.1.
11.4. Entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall'anno 2005, l'impresa di distribuzione:
a) comunica alla Cassa l'importo della quota compensativa unitaria \beta i fatturato ad ogni esercente relativamente all'energia distribuita nel precedente periodo 1° ottobre-30 settembre, ai sensi dell'art. 5;
b) conguaglia con la Cassa gli importi di cui alla lettera a) con gli importi gia' riscossi ai sensi del comma 11.2.
11.5. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004 le disposizioni di cui al comma 11.4 sono riferite al medesimo periodo.
11.6. In deroga alle disposizioni di cui al comma 11.2, entro il 15 agosto 2004 la Cassa riconosce all'impresa di distribuzione l'importo relativo alla quota compensativa unitaria per il periodo 1° gennaio-30 maggio 2004;
c) di sostituire l'art. 12 con il seguente articolo:
Art. 12.
Esazione dell'addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione
12.1. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni mese, le imprese di distribuzione versano alla Cassa l'importo mensile A, calcolato come:

A= (alpha) 1 x E (euro) dove:
A e' l'importo mensile della quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione;
(alpha) 1 e' la quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione di cui all'art. 4, comma 4.1;
E e' pari a un dodicesimo dell'energia distribuita nell'anno termico 2002/2003 ai punti di riconsegna relativamente ai clienti finali di cui all'art. 5, comma 5.1.
12.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2005, l'impresa di distribuzione:
a) comunica alla Cassa l'importo della quota addizionale unitaria \alpha 1, fatturato ad ogni esercente relativamente all'energia distribuita nel precedente periodo 1° ottobre-30 settembre, ai sensi dell'art. 5;
b) conguaglia con la Cassa gli importi di cui alla lettera a) con gli importi gia' versati ai sensi del comma 12.1.
12.3. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004 le disposizioni di cui al comma 12.2 sono riferite al medesimo periodo.
12.4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 12.1, entro il 15 luglio 2004 l'impresa di distribuzione versa l'importo relativo alla quota addizionale unitaria per il periodo 1° gennaio-30 maggio 2004;
d) dopo l'art. 12, e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 12-bis Compensazione degli importi della quota compensativa e della quota
addizionale per impresa di distribuzione
12-bis.1. Ai fini dei riconoscimenti e dei versamenti degli importi della quota compensativa unitaria e della quota addizionale unitaria di cui ai precedenti articoli 11 e 12, l'impresa di distribuzione ha la facolta' di compensare detti importi, sommando le differenze tra l'importo della quota compensativa unitaria e l'importo della quota addizionale unitaria per ciascun ambito esercito.
e) dopo il comma 13.1, e' aggiunto il seguente comma:
13.1.1. Entro il 15 aprile 2004, l'esercente l'attivita' di vendita comunica all'impresa di distribuzione l'elenco, per ciascun ambito, dei clienti finali che appartengono alle categorie individuate dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 e che, alla data del 31 dicembre 2003, hanno esercitato la capacita' di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione.
Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita. energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, nella sede legale di via L. Bissolati n. 76 - 00186 Roma.
Di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorita' n. 138/03 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Milano, 12 marzo 2004
Il presidente: Ortis
 
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