IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 5 maggio 1989 e, in particolare, l'art. 16; Visto lo statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996 e successive modificazioni; Viste le proposte di modifica dello statuto approvate definitivamente dal senato accademico nella seduta del 18 dicembre 2003; Visto il parere favorevole espresso dal MIUR con nota di prot. 126 del 25 febbraio 2004; Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della citata legge 5 maggio 1989, n. 168; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1996), viene modificato nella maniera seguente: «Art. 12. Rettore I commi 5, 6 e 7 vengono modificati come segue: 5. L'elettorato attivo e' costituito: a) dai professori di ruolo e fuori ruolo; b) dai ricercatori, confermati e non; c) dal personale tecnico e amministrativo nella misura del 20% dei voti validamente espressi; d) dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel consiglio di amministrazione dell'ERSU, nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari e nei consigli di facolta'. 6. Sei mesi prima della scadenza del mandato le elezioni del rettore sono indette - con un anticipo di almeno quaranta giorni sulla data stabilita per le votazioni - dal decano dei professori ordinari o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianita'. Il decano provvede altresi' alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovra' presiederlo. Il segretario del seggio e' scelto dal presidente tra i docenti di ruolo. Le elezioni devono svolgersi non prima di quaranta giorni e non oltre i settanta giorni dall'indizione. 7. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione del corpo elettorale e' effettuata entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla convocazione. Art. 14. Senato accademico Il comma 4 viene modificato come segue: 4. Il senato accademico e' composto da: a) il rettore; b) il prorettore; c) i presidi delle facolta'; d) il presidente del consiglio dei direttori di Dipartimento; e) un rappresentante eletto dal consiglio dei direttori di Dipartimento; f) docenti eletti dalle facolta', nella misura di tre per le facolta' che contano piu' di 100 docenti e uno per ciascuna delle facolta' che contano meno di 100 docenti; g) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; h) tre rappresentanti degli studenti. Viene inserito il seguente nuovo comma 5 con conseguente scorrimento dei successivi: 5. Il docente eletto ai sensi della lettera e) del comma precedente deve appartenere a facolta' diversa da quella cui appartiene il presidente del consiglio dei direttori di Dipartimento. Art. 15. Consiglio di amministrazione I commi 4 e 5 vengono modificati come segue: 4. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore; b) il prorettore; c) il direttore amministrativo; d) due rappresentanti eletti dagli studenti; e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nominati dal rettore su una rosa di almeno il doppio dei posti disponibili indicata dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al senato accademico; f) otto membri - anche esterni all'Universita' purche' in possesso di adeguate competenze e comprovata esperienza - nominati dal senato accademico su proposta del rettore; g) un rappresentante del Governo. 5. I membri di cui alle lettere d), e) ed f) del comma precedente non possono essere contemporaneamente componenti del senato accademico; i membri di cui al punto d) durano in carica due anni, i membri di cui ai punti e) ed f) dopo due anni di mandato possono essere confermati o sostituiti da chi li ha proposti. I membri interni sono scelti in modo da garantire la rappresentanza della pluralita' di componenti presenti nell'Universita'. E' garantita la rappresentanza delle sedi decentrate secondo la normativa vigente. Viene inserito il seguente nuovo art. 16 con conseguente scorrimento dei successivi articoli: Art. 16. Consiglio dei direttori di Dipartimento 1. Il consiglio dei direttori di Dipartimento e' organo consultivo e di proposta dell'Ateneo in ordine alla promozione, allo sviluppo, all'organizzazione della ricerca e alla formazione post-laurea e post-dottorato. 2. In particolare puo' esprimere il parere: a) sulla costituzione e la disattivazione delle strutture di ricerca; b) sui piani pluriennali di sviluppo e sul bilancio di previsione dell'Ateneo, per quanto di competenza; c) sui progetti di formazione post-laurea e post-dottorato; d) sui criteri di valutazione dell'attivita' scientifica; e) sui criteri di assegnazione delle borse post-laurea. 3. Il consiglio elabora criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca e ne propone la relativa applicazione. 4. Il consiglio e' composto dai direttori dei Dipartimenti che rispondono ai requisiti fissati dall'art. 47 del regolamento generale di Ateneo. 5. Elegge fra i suoi componenti il presidente, che dura in carica un quadriennio accademico. 6. Il consiglio si dota di un proprio regolamento interno. 7. Il consiglio dei direttori di Dipartimento si riunisce almeno quattro volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o lo richiedano cinque dei suoi componenti ovvero il rettore. Art. 17. Consiglio degli studenti (ex art. 16) Il comma 4 viene modificato come segue: 4. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari, nell'ente regionale per il diritto allo studio e dagli studenti eletti in ciascun consiglio di facolta'. Art. 24. Consiglio di facolta' (ex art. 23) I commi 1 e 4 vengono modificati come segue: 1. Il consiglio di facolta' e' composto: a) dai professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facolta'; b) dai ricercatori confermati e non; c) da 2 rappresentanti degli studenti. La partecipazione dei professori e ricercatori a contratto - con solo voto consultivo - e' demandata ai regolamenti di facolta'. 4. Delibera con l'intervento di almeno la meta' dei componenti, detratti gli assenti giustificati purche' non superiori alla meta' dei membri, ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate previste dalla legge. Le funzioni di segretario sono attribuite sulla base di quanto previsto dal regolamento di facolta'. Art. 43. Consiglio di dipartimento (ex art. 42) Il comma 6 viene modificato come segue: 6. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, i rappresentanti di professori e ricercatori a contratto, secondo le modalita' dettate dai regolamenti dei dipartimenti, il segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante, rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione e degli studenti assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento. Art. 44. Giunta di dipartimento (ex art. 43) Il comma 1 viene modificato come segue: 1. La giunta e' un organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori anche non confermati, personale tecnico-amministrativo ed il segretario amministrativo. Art. 62. Norme generali per l'elezione e per il funzionamento degli organi (ex art. 61) Viene inserito il seguente nuovo comma 6 con conseguente scorrimento dei successivi commi: 6. Ai fini del presente statuto, per docenti si intendono i professori ordinari, straordinari, associati, ricercatori di ruolo e fuori ruolo - confermati e non - gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i professori incaricati stabilizzati. L'art. 67 - Elenchi delle facolta' (ex art. 66). - viene abrogato.». Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Camerino, 4 marzo 2004 Il rettore: Buti |