Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 26 febbraio 2004
Modalita' di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera ai sensi dell'art. 10, comma 20, della legge 30 maggio 2003, n. 119.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 20, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in base al quale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 49/2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalita' di attuazione;
Considerata, in applicazione dell'art. 1, comma 3, della citata legge 30 maggio 2003, n. 119, la necessita' di consentire l'adozione di disposizioni particolari per la tutela dell'istituto del maso chiuso;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che si e' espressa nella seduta del 13 novembre 2003;
Acquisito il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari;

A d o t t a

il seguente decreto:
Art. 1.
Abbandono produzione lattiera
1. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera e il rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, e' attivato un programma di abbandono totale e definitivo della produzione di latte vaccino ai sensi dell'art. 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92 e successive modifiche. L'indennizzo e' determinato in modo da assicurare che lo stesso, unitamente all'aiuto per la riconversione, risulti compatibile con le differenti condizioni di mercato delle quote presenti nelle diverse zone omogenee. L'indennizzo, differenziato in modo da tener conto dell'ubicazione dell'azienda nelle aree omogenee classificate di montagna, svantaggiate o di pianura ai sensi della direttiva n. 65/268 CEE, nonche' del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e', fissato rispettivamente in Euro 0,15, Euro 0,25 e Euro 0,30 per ogni chilogrammo di quota. L'indennizzo e', corrisposto per la quota di cui risulta titolare il produttore al momento della presentazione della domanda, decurtata delle eventuali revoche e riduzioni che hanno efficacia dal periodo successivo alla presentazione della domanda stessa. Le assegnazioni gratuite di quota effettuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (regioni) per il periodo 2003/2004 e successivi non sono ammissibili al beneficio dell'indennizzo. Tali ultimi quantitativi affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, della legge n. 119/2003.
2. I produttori, che intendono aderire al programma di abbandono di cui al comma 1, devono presentare una specifica richiesta, previo assenso del proprietario dell'azienda, nel caso in cui il richiedente e' un affittuario, per il tramite della regione competente per territorio, all'AGEA. La richiesta, da redigersi secondo il modello di cui all'allegato (I), deve essere presentata entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta puo' essere presentata esclusivamente da quei produttori che abbiano provveduto all'effettivo versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto o cui sia stata riconosciuta la facolta' di rateizzazione di cui all'art. 10, comma 34 e seguenti, della legge n. 119/2003.
3. Le regioni trasmettono all'AGEA, attraverso il SIAN, le richieste presentate, entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle medesime, al fine della predisposizione della graduatoria nazionale, formulata sulla base del criterio del maggior rapporto tra produzione e quota del periodo antecedente a quello di presentazione della domanda, dando priorita' nell'ordine:
ai produttori che aderiscono al programma di riconversione di cui all'art. 10, comma 21, della legge n. 119/2003;
ai produttori le cui aziende sono situate in zone classificate in pianura ai sensi della direttiva n. 75/268 CE, nonche' ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999.
4. L'AGEA, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3, individua i produttori ammessi al programma di abbandono nei limiti delle disponibilita' finanziarie assegnate al programma e tenuto conto della graduatoria nazionale. Ai produttori ammessi al programma l'AGEA invia, entro il medesimo termine, la comunicazione di accettazione, informandone la regione competente.
5. I produttori ammessi al programma, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, devono:
a) abbandonare la produzione nell'azienda per la quale e' stato chiesto l'indennizzo, di cui all'art. 10, comma 20 della legge n. 119/2003;
b) procedere alla vendita o alla macellazione dei capi bovini destinati alla produzione di latte ai fini della commercializzazione.
6. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, le regioni, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, verificano il rispetto degli adempimenti di cui al precedente comma e comunicano all'AGEA l'esito delle verifiche stesse. Le regioni procedono, altresi', all'aggiornamento del registro pubblico delle quote di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 119/2003.
7. L'AGEA, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 6, provvede alla liquidazione dell'indennizzo.
8. Le regioni effettuano annualmente controlli a campione, anche con il supporto del SIAN, al fine di verificare che non sia stata ripresa la produzione di latte vaccino nell'azienda agricola che ha beneficiato dell'indennizzo di cui al presente articolo.
9. Il programma di abbandono viene riattivato con le disponibilita' finanziarie provenienti dalle riassegnazioni di cui all'art. 3 o da eventuali rifinanziamenti del programma sulla base della graduatoria nazionale che resta aperta fino al completo soddisfacimento delle richieste.
10. Ai produttori che aderiscono al programma di abbandono e' garantito l'accesso al regime di aiuti per la riconversione di cui all'art. 10, comma 21, della legge n. 119/2003.
 
Art. 2.
Istituto del maso chiuso
1. Nella provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, l'attuazione del programma di abbandono, viene regolato con propri provvedimenti.
 
Art. 3.
Ripartizione delle quote
1. I quantitativi di riferimento inerenti le aziende che accedono al programma di abbandono di cui all'art. 1, affluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 119/2003. Le regioni procedono alla riassegnazione dei predetti quantitativi ai produttori che ne facciano richiesta, previo versamento a cura dei produttori medesimi di un importo per ogni chilogrammo di quota pari a quello indicato, per le diverse zone omogenee all'art. 1, comma 1. La riassegnazione e' effettuata secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 119/2003 e nel rispetto delle zone omogenee di provenienza dei quantitativi di riferimento che hanno formato oggetto di abbandono.
2. L'AGEA provvede a definire le modalita' di versamento degli importi di cui al comma 1 dandone comunicazione alle regioni.
3. Ai fini dell'assegnazione dei quantitativi ripartiti dalla riserva nazionale, derivanti dall'applicazione di cui all'art. 1, le regioni verificano che il richiedente:
a) ha provveduto al versamento del prelievo supplementare dovuto anche nelle ulteriori modalita' di cui all'art. 10, comma 34 e seguenti, della legge n. 119/2003;
b) non ha ceduto a titolo oneroso, disgiuntamente dall'azienda, in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 4-bis, della legge n. 119/2003.
4. Nel caso in cui i quantitativi ripartiti tra le regioni, non vengano assegnati entro novanta giorni dalla data di ripartizione, gli stessi riaffluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti, secondo le modalita' stabilite dall'art. 10, comma 20, terzo periodo, della legge n. 119/2003.
5. Le quote ripartite ai sensi del comma 4 vengono riassegnate dalle regioni con le modalita' di cui ai commi 1 e 3.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2004
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'
produttive registro n. 1, foglio n. 322
 
----> Vedere Allegato alle pagg. 13 - 14 della G.U. <----
 
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