Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 febbraio 2004
Conferma, per l'anno 2003, della misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'art. 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, cosi' come modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;
Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2003, con il quale, anche per l'anno 2002, la predetta riduzione e' stata confermata all'11,50 per cento;
Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede sino al 31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo sugli effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilita' che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva medesima;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, che ha prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;
Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento della base imponibile, con un conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento;
Ritenuto pertanto, sulla scorta della predetta rilevazione, di confermare, anche per l'anno 2003, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura dell'11,50 per cento gia' stabilita, per l'anno 2002, dal menzionato decreto ministeriale 25 febbraio 2003;
Decreta:
La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2003, nella misura dell'11,50 per cento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2004

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 280
 
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