Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 9 marzo 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato;
Vista la delibera del senato accademico n. 88 del 13 gennaio 2004 con la quale il senato medesimo ha approvato modifiche all'art. 46 dello statuto di Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 16 del 21 gennaio 2004 con la quale il consiglio medesimo ha espresso parere favorevole alla modifica sopracitata;
Vista la nota prot. n. 282 del 4 febbraio 2004, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica di non aver osservazioni da formulare in merito alla modifica di statuto di cui sopra;
Ritenuto necessario prevedere termini abbreviati per l'entrata in vigore della modifica in questione rispetto a quelli previsti dall'art. 52 dello statuto in termini di entrata in vigore del medesimo;

Decreta:

Art. 1.
1. Allo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche.
 
Art. 2.
1. All'art. 46 «Inizio dell'anno accademico», sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: Tutti i mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono dall'inizio dell'anno accademico, fatta eccezione per la componente studentesca nei consiglio dei corsi di studio, che entra in carica subito dopo le relative elezioni.
 
Art. 3.
1. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo precedente il nuovo testo dell'art. 16 dello statuto di Ateneo, e' il seguente:
«Art. 46 (Inizio dell'anno accademico). - 46.1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° novembre.
46.2. Tutti i mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono dall'inizio dell'anno accademico, fatta eccezione per la componente studentesca nei consigli dei corsi di studio, che entra in carica subito dopo le relative elezioni.».
 
Art. 4.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la modifica in esso contenuta entrera' in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato altresi' nel Bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa.
Pisa, 9 marzo 2004
p. Il rettore: Tomasi Tongiorgi
 
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