Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. 76
Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 13, terzo comma;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.

Personale volontario

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' costituito da:
a) vigili volontari iscritti, a domanda, negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
3. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed e' chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge».
- La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: «Norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, reca: «Norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico del
personale non statale del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco».
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento
dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco e stato giuridico e trattamento economico del
personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
- Si riporta il testo dell'art. 13, terzo comma, della
legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e
l'assistenza delle popolazioni colpite da calamita):
«Le norme sull'avanzamento del personale volontario
saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge
4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 402 (Disciplina temporanea dei
corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e
provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco):
«Art. 17 (Iscrizione a domanda nei quadri dei vigili
del fuoco). - 1. Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri
dei vigili del fuoco volontari del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, si applicano i limiti di eta' e le
relative elevazioni consentite ai fini dell'ammissione ai
concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi civili delle
amministrazioni dello Stato.
2. Nulla e' innovato per il personale iscritto nei
quadri al termine del servizio militare di leva, prestato
nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi della
legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni,
e per l'iscrizione degli ufficiali volontari».
- Si riporta il testo dell'art. 35 della legge
5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco):
«Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). - 1.
Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta
per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno
luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato
testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa
qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per
delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di
cui al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore
per gli impiegati civili dello Stato, in quanto
compatibili.
4. La competenza in materia disciplinare per il
personale volontario e' devoluta alla commissione di
disciplina del personale permanente.
5. Il personale volontario puo' essere sospeso dai
richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a
procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per
gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il
procedimento disciplinare».
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 609
(Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il
ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per
l'impiego del personale nei servizi d'istituto):
«6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
viene emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul
«reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del
personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco», in attuazione dell'art. 13 della legge 8 dicembre
1970, n. 996».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, reca: «Regolamento recante norme sul
reclutamento, avanzamento ed impiego del personale
volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, reca: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche».
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, reca: «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della
legge 8 dicembre 1970, n. 996:
«Art. 12. - 1. I vigili ausiliari di leva, arruolati
nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi della
legge 1° ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni,
militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del
congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale
volontario dei comandi provinciali di residenza, fino al
compimento dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei
militari dell'Esercito.
2. Il personale di cui al primo comma finche' resta
iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del
fuoco e' esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e
dal richiamo in caso di mobilitazione.
3. I richiami in servizio del personale predetto, ai
fini dell'addestramento nei servizi della protezione
civile, sono effettuati, su proposta del Ministero
dell'interno, dal Ministero della difesa, in applicazione
delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237».
«Art. 13. - Il Ministero dell'interno provvede al
reclutamento del personale volontario fra i cittadini
italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli
altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, non abbiano superato gli
anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.
Il personale volontario e' iscritto nei quadri dei
comandi provinciali in ordine di grado e di anzianita'.
Le norme sull'avanzamento del personale volontario
saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco.
Fino a quando non sara' emanato tale regolamento,
continuano ad applicarsi, per il reclutamento e
l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in
contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 70 della
legge 13 maggio 1961, n. 469:
«Art. 14. - 1. Il personale del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco si distingue in personale permanente e
volontario.
2. Il personale permanente dedica la propria attivita'
in modo esclusivo e continuativo al servizio.
3. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto
di impiego; esso e' chiamato a prestare servizio ogni qual
volta se ne manifesti il soggetto agli obblighi previsti
dalla presente legge».
«Art. 70. - 1. Il personale volontario e' tenuto a
frequentare periodici corsi di addestramento secondo i
programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
2. In occasione di pubbliche calamita' o catastrofe, il
personale volontario puo' essere richiamato in servizio
temporaneo e destinato in qualsiasi localita'.
3. Il personale volontario puo', inoltre, essere
chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di
venti giorni all'anno, in caso di particolari necessita'.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi e per lo
svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal
personale volontario in attivita' presso gli appositi
distaccamenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le
amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli
altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare
disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere
conservato il posto occupato».



 
Art. 2.

Elenco del personale volontario

1. In ogni comando provinciale e' istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
Art. 3.

Qualifiche

1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:
a) funzionario tecnico antincendi volontario;
b) capo reparto volontario;
c) capo squadra volontario;
d) vigile volontario.
2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilita', previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attivita' inerenti al soccorso.
3. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilita', ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
Art. 4.

Contingente del personale volontario utilizzato presso i
distaccamenti volontari e i comandi provinciali

1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi, e' determinato come segue:
a) un capo reparto volontario;
b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari;
c) almeno dieci vigili volontari.
2. Per le esigenze dei comandi provinciali il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei vigili volontari e dei funzionari tecnici antincendi e' determinato come segue:
a) un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato servizio con tale qualifica per almeno ottanta giorni;
b) un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato servizio per almeno ottanta giorni.
 
Art. 5.

Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi
volontari

1. I funzionari tecnici antincendi volontari vengono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 e sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o di perito industriale ed equipollenti;
c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
d) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;
e) eta' non inferiore agli anni ventidue e non superiore agli anni quaranta;
f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione;
g) godimento dei diritti politici;
h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
i) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto e in possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera b), puo' presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi volontario; in tal caso non trova applicazione il limite massimo di eta' previsto dal comma 1, lettera e).
3. I funzionari tecnici antincendi volontari di cui al comma 1 presentano l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza e successivamente all'iscrizione svolgono un tirocinio di cinque anni presso un distaccamento volontario, secondo modalita' e tempi fissati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Il periodo di tirocinio non e' considerato richiamo in servizio.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionale in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni».



 
Art. 6.

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;
d) eta' non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;
e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; si prescinde da tale requisito esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;
f) godimento dei diritti politici;
g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
h) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di eta', possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianita' conseguita.
3. Si prescinde dal possesso del requisito dell'eta' e dell'idoneita' psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle attivita' svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 v. nella nota all'art. 5.



 
Art. 7.

Reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei comandi provinciali del personale permanente cessato volontariamente
dal servizio.

1. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici antincendi volontari possono essere, altresi', reclutati a domanda tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
2. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 6, i vigili volontari possono essere, altresi', reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il limite massimo di eta' previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d).
4. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 non vige l'obbligo di frequentare il corso di cui al comma 1, dell'articolo 9.
 
Art. 8.

Incompatibilita'

1. Non e' consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario:
a) del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;
c) degli amministratori di societa' e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attivita' di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.
 
Art. 9.

Corsi di formazione del personale volontario

1. I funzionari tecnici antincendi volontari, prima del tirocinio di cui all'articolo 5, comma 3, nonche' i vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalita' ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. E 'facolta' dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dall'elenco del personale volontario degli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari che all'atto della domanda non erano ancora iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 con diversa qualifica.
2. Il personale volontario puo' essere chiamato a partecipare agli altri corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.
3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.
4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso di cui al comma 1, sono considerati richiami in servizio temporaneo.



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 70, terzo comma, della legge
13 maggio 1961, n. 469 v. nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 71 e 74 della
legge 13 maggio 1961, n. 469:
«Art. 71. - Il personale volontario richiamato in
servizio temporaneo ai sensi dell'art. 14 della legge
8 dicembre 1970, n. 996, e per tutta la durata di tale
richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del
personale permanente. Ha diritto, altresi' al trattamento
di missione, nonche' alle misure dei compensi inerenti alle
prestazioni straordinarie di cui all'art. 11 della citata
legge 8 dicembre 1970, n. 996».
«Art. 74. - 1. Il personale volontario e' assicurato
contro tutti gli infortuni in servizio e le infermita'
contratte per causa diretta ed immediata di servizio, da
accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel
precedente art. 49, restando esonerata l'amministrazione da
ogni responsabilita'.
2. I massimali sono stabiliti con provvedimento del
Ministro per l'interno di concerto con quello per il
tesoro.
3. Sono a carico dello Stato le spese di degenza e cura
per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni,
infermita' contratte per causa diretta ed immediata di
servizio».



 
Art. 10.

Corsi periodici di addestramento del personale volontario

1. Il personale volontario richiamato in servizio e' tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalita' stabilite dal comando provinciale di appartenenza, con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se necessario, in due periodi. Il personale che presta servizio presso un distaccamento volontario svolge l'addestramento presso il distaccamento di appartenenza e sotto la diretta responsabilita' del capo distaccamento. Per il restante personale volontario l'impiego per l'addestramento deve essere svolto sotto la diretta responsabilita' del Comandante.
2. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare a corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati richiami in servizio temporaneo.



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 70, terzo comma, e degli
articoli 71 e 74, della legge 13 maggio 1961, n. 469 v.,
rispettivamente, nelle note all'art. 1 e all'art. 9.



 
Art. 11.

Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario

1. Il capo del distaccamento volontario e' responsabile, in conformita' alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attivita' interna del distaccamento, nonche' della manutenzione dei beni dell'amministrazione.
2. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile; esso e' conferito, sentito il personale volontario in servizio, con proprio provvedimento dal competente Comandante provinciale a volontario con un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova istituzione, si prescinde dall'anzianita' minima e si conferisce l'incarico sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.
 
Art. 12.

Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari.

1. La qualifica di capo reparto volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari con una anzianita' nella qualifica non inferiore ai cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.
 
Art. 13.

Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari.

1. La qualifica di capo squadra volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo 1'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 da oltre cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.
 
Art. 14.

Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali.

1. La qualifica di capo reparto volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che siano stati richiamati in servizio per le esigenze del comando provinciale per almeno cento giorni con tale qualifica.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.
4. Il capo reparto volontario impiegato presso il comando provinciale espleta, in via ordinaria, funzioni relative all'addestramento ed alla formazione del personale volontario impiegato presso il comando stesso.
5. L'impiego operativo e' consentito esclusivamente nel caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica.
 
Art. 15.

Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali.

1. La qualifica di capo squadra volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari che siano stati richiamati in servizio per le esigenze di un comando provinciale per almeno cinquecento giorni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.
4. Il capo squadra volontario impiegato presso il comando provinciale espleta in via ordinaria funzioni relative all'addestramento ed alla formazione del personale volontario impiegato presso il comando stesso.
5. L'impiego operativo e' consentito esclusivamente nell'ambito dei distaccamenti volontari o nell'ambito del comando provinciale nel solo caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica.
 
Art. 16.

Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore alla C2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla C1.
2. Le commissioni di cui al comma 1 valutano gli elaborati degli esami finali svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative graduatorie per ciascun distaccamento volontario.
 
Art. 17.

Modalita' di espletamento delle procedure di avanzamento

1. Con circolare ministeriale sono comunicati annualmente ai comandi provinciali sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari ed i comandi medesimi per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontario, sia le modalita' di espletamento delle relative procedure di avanzamento.
2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza.
 
Art. 18.

Modalita' di impiego del personale volontario

1. Il personale volontario e' richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilita' del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell'anzianita' d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonche' del carico familiare degli interessati. Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal competente direttore regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, qualora il servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza.
2. Il personale volontario, ad eccezione del funzionario tecnico antincendi, viene impiegato presso i distaccamenti volontari con le seguenti modalita':
a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario:
1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale informazione della sala operativa del comando provinciale;
2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando provinciale;
b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale.
3. Il personale volontario in forza presso i posti di vigilanza viene impiegato analogamente con le modalita' indicate nei commi 1 e 2.
4. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria.
5. L'attivazione del funzionario tecnico antincendi volontario avviene esclusivamente su disposizione del Comandante provinciale per specifiche esigenze, compreso il coordinamento di due o piu' distaccamenti volontari.
6. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi, resi dal personale volontario di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, sono considerati richiami in servizio temporaneo.



Nota all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 70, e degli articoli 71 e 74,
della legge 13 maggio 1961, n. 469 v., rispettivamente,
nelle note all'art. 1 e all'art. 9.



 
Art. 19.

Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da parte della commissione medica ospedaliera, purche' tale condizione non pregiudichi l'ulteriore impiego, puo' svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi esterni.
2. L'interessato puo' presentare domanda per lo svolgimento delle mansioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneita' al servizio di soccorso.
 
Art. 20.

Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

1. La cancellazione dall'elenco del personale volontario e' prevista per:
a) decesso;
b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;
c) raggiungimento dei limiti di eta', salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3;
d) incapacita', insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
e) mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione di cui all'articolo 9;
f) le ipotesi di cui all'articolo 35, commi 1, lettera c), e 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
g) sopravvenuta inidoneita' psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale in data 5 febbraio 2002, e successive modificazioni;
h) sopravvenuta incompatibilita', ai sensi dell'articolo 8.



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 73 della legge
13 maggio 1961, n. 469:
«Art. 73. - E' esonerato dal servizio il personale
volontario che abbia dato prova di incapacita' o
insufficiente rendimento o che, nonostante diffidato
continui ad assentarsi, senza giustificato motivo, dalle
esercitazioni e dai turni prescritti».
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettera
c), e comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521:
«Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). - 1.
Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
(Omissis).
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno
luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato
testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa
qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per
delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione».



 
Art. 21.

Ordinamento gerarchico del personale volontario

1. Ai fini gerarchici il personale permanente e' sovraordinato al personale volontario di pari grado.
2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianita' di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso. A parita' di anzianita' di servizio, e' gerarchicamente superiore il maggiore di eta'.
 
Art. 22.

Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

1. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10.
2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e 1'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.



Nota all'art. 22:
Per il testo dell'art. 70, comma 4 della legge
13 maggio 1961, n. 469 v. nelle note all'art. 1.



 
Art. 23.

Onorificenze

1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.
 
Art. 24.

Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia per il personale permanente. La tessera va immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco.
 
Art. 25.

Vestiario ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.
 
Art. 26.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il personale volontario che, per cambio di residenza o domicilio, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro comando provinciale conserva l'anzianita' e la qualifica precedentemente possedute.
2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco nei settori di attivita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessita' dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse.
3. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonche' dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto volontari e i capi squadra volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.
4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del trattamento economico previsto dall'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario e' regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.
6. Per assicurare modalita' organizzative coerenti con il programmato sviluppo sul territorio della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il reclutamento e l'iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari di cui all'articolo 5, nonche' il conferimento della qualifica di capo reparto volontario di cui agli articoli 12 e 14 vengono sospesi per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. I funzionari tecnici antincendi volontari ed i capi reparto volontari in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento espletano, in via ordinaria, funzioni di carattere organizzativo all'interno del distaccamento volontario e dispongono, nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni, esclusivamente del personale volontario.
8. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego per attivita' di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilita' permanente ed assoluta, competono i benefici stabiliti in materia per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove applicabili.



Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
27 dicembre 1941, n. 1570:
«Art. 8. - 1. Ai fini della presente legge e
nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai
Corpi dei Vigili del fuoco, sia permanenti che volontari,
sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per
servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della
Forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali,
provinciali e comunali.
2. Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di
polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono
agenti di polizia giudiziaria.
3. Quando ricorrano eccezionali circostanze da
valutarsi dai prefetti, ai Corpi dei Vigili del fuoco
possono essere affidati mansioni e lavori per i quali il
personale dei Corpi stessi abbia particolari attitudini in
dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico deve
comunque avere carattere assolutamente provvisorio».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
13 maggio 1961, n. 469:
«Art. 16. - 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni,
il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco sono ufficiali di polizia
giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di
polizia giudiziaria.
2. Essi godono, nei viaggi di servizio, degli stessi
benefici concessi agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza, circa l'uso dei
pubblici trasporti statali, provinciali e comunali».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
27 dicembre 1973, n. 850 (Aumento degli organici del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco):
«Art. 13. - La qualifica attribuita dall'art. 16 della
legge 13 maggio 1961, n. 409, al personale direttivo del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e' estesa al
personale della carriera di concetto, ruolo tecnico, del
Corpo medesimo».
- Per il testo dell'art. 71 della legge 13 maggio 1961,
n. 469 v. nelle note all'art. 9.
- Si riporta il testo dell'art. 35 della legge
5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco):
«Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). - 1.
Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta
per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno
luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato
testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa
qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per
delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di
cui al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore
per gli impiegati civili dello Stato, in quanto
compatibili.
4. La competenza in materia disciplinare per il
personale volontario e' devoluta alla commissione di
disciplina del personale permanente.
5. Il personale volontario puo' essere sospeso dai
richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a
procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per
gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il
procedimento disciplinare».
- L'art. 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996
sostituisce l'art. 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469,
per il cui testo si veda nelle note all'art. 9.



 
Art. 27.

Interpretazione autentica e abrogazioni

1. L'abrogazione della parte seconda del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, disposta dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, in materia di reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario si intende riferita esclusivamente agli articoli in contrasto con le disposizioni introdotte dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 2000.
2. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362.
 
Art. 28.

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione del presente regolamento non puo' comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 326
 
Tabella I
(prevista dagli articoli 5,
comma1, lettera d) e 6,
comma 1, lettera c)

REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER L'ACCESSO NEI QUADRI DEL
PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

Art.1.

1. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i soggetti per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrita' psichica;
b) statura non inferiore a metri 1,62;
c) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula: I.M.C. = p/(h x h)
I.M.C. = indice di massa corporea
p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)
h = altezza (espressa in metri) indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore per il peso corporeo massimo, non inferiore a 20 come valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e non inferiore a 18 per le donne;
d) normalita' del senso cromatico, determinato mediante corretta visione dei colori fondamentali (test delle matassine di lana colorate);
e) normalita' del campo visivo e della motilita' oculare;
f) acutezza visiva:
per il profilo di vigile del fuoco volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, non e' ammessa la correzione con lenti; -
per il profilo da funzionario tecnico antincendi volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno e' ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;
g) percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;
h) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purche' in ingranaggio in occlusione, comunque il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non puo' essere superiore a sedici elementi.

Art. 2.
1. Costituiscono altresi' cause di non idoneita' per l'ammissione nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le seguenti imperfezioni e infermita':
a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni contagiose in atto, il morbo di Hansen, le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento cronico o in fase clinica silente;
b) le gravi allergopatie anche in fase asintomatica;
c) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
d) le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi ed i loro esiti, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali;
e) la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;
f) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi e/o apparati. La sola presenza di osteosintesi non costituisce di per se' causa di inidoneita';
g) le infermita' ed imperfezioni degli organi del capo e/o i loro esiti di lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; i disturbi della motilita' del globo oculare, quando siano causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculari, o qualora producano alterazioni della visione binoculare; le retinopatie; i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento anteriore e posteriore dell'occhio; gli esiti dei pregressi interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare di qualsiasi tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di stabilizzazione della funzione visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali sintetici; le stenosi e le poliposi nasali, quando siano causa di ostruzioni ventilatorie significative e sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni e le malattie della bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le disfonie e le gravi balbuzie; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco B-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare di grado notevole con gravi alterazioni funzionali; l'otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con segni di carie ossea, l'otite purulenta semplice secernente; l'otite cronica iperplastica polipoide; gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell'otosclerosi; i processi flogistici cronici in esito ad interventi chirurgici sull'orecchio medio; le infermita' o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili; gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio interno;
h) le infermita' e imperfezioni del collo e dei relativi organi ed apparati qualora producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali; l'ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica;
i) dismorfismi congeniti ed acquisiti della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie;
l) le infermita' dei bronchi e dei polmoni: le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; l'asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregressa e i loro esiti qualora siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermita' mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;
m) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: la destrocardia; le cardiopatie congenite ed i loro esiti; malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti; i gravi disturbi funzionali cardiaci; la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min.; blocco atrioventricolare di I grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato; blocco atrioventricolare di II e III grado; sindrome di Wolf Parkinson White; blocco di branca destra completo; blocco di branca sinistra; ritarda di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretta associata a ritardo di attivazione intraventricolare destro, stabili; la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione; extrasistolia ventricolare frequente ovvero di natura non funzionale; sindrome ipercinetica cardiaca; tachicardia sapraventricolare; tachiaritmie sopraventricolari; presenza di segnapassi artificiale; 1'ipertensione arteriosa persistente che presenti valori dalla pressione sistolica superiore a 150 mm Hg e della pressione diastolica superiare a 90 mm Hg, anche se di tipo essenziale e/o senza interessamento di organi o apparati, che risulti confermata possibilmente mediante monitoraggio pressorio dinamico delle 24 h; le arteriopatie;. gli aneurismi; le fistole arterovenose; le ectasie venose estese con incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali, le emerroidi croniche, voluminose e molteplici;
n) le infermita' ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; le malattie degli organi addominali, o i loro esiti, che determinano apprezzabile ripercussione sullo stato generale nonche' rilevanti disturbi funzionali; le ernie viscerali; il laparocele;
o) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro, consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi, ostacolanti la funzionalita' organica; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalita' articolare; le malattie dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali, tali da ostacolare o limitare la funzione articolare;
p) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico o autonomo e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermita' psichiche invalidanti: psicosi in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto anche se in trattamento, disturbi di personalita'; tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse;
q) le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali;
r) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche, che necessitino di dialisi; l'idrocele molto voluminoso e sotto tensione; il varicocele di III grado con deformazione evidente dello scroto; la cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione; le malattie in atto infiammatorie e non, dell'apparato genitale femminile che sono di significativo rilievo clinico e causa di rilevanti alterazioni funzionali; l'incontinenza urinaria; la pregressa nefrectomia;
s) le infermita' del sangue, degli organi emopoietici di apprezzabile entita', comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica; deficit anche parziale di G6PDH;
t) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico di significativo rilievo clinico. Nella valutazione del diabete mellito si terra' conto orientativamente del tipo di diabete, stato di sindrome, fase clinica, schema terapeutico attuato e dei valori di laboratorio comunemente determinati in chimica clinica; le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;
u) i tumori, anche benigni, quando per sede, volume, estensione a numero producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali di organi od apparati;
v) la presenza nelle urine o in altri liquidi biologici di una o piu' sostanze, o loro metaboliti, previste dall'art. 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre, n. 309, e successive modficazioni;
w) le micosi e le parassitosi clinicamente rilevabili, che siano cause di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali;
x) le infermita' e le imperfezioni non specificate nel presente elenco ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo a prestare servizio valontario nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Art. 3.
1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve possedere inoltre una personalita' sicura con sufficiente stabilita' del tono dell'umore e dell'autocontrollo in rapporto alle mansioni e alle funzioni previste dalle esigenze operative, eventualmente da accertare mediante colloquio clinico, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi test psicodiagnostici.
 
Tabella II
(prevista dagli articoli 12,
comma 3; 13, comma 3; 14,
comma 3; 15, comma 3)

MATERIE DI ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CAPO REPARTO
VOLONTARIO

L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo reparto volontario verte sui seguenti argomenti:
il Corpo nazionale VV.FF.;
codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;
adempimenti amministrativi;
struttura del rapporto di lavoro;
miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626);
attrezzature di protezione individuale;
costruzioni e dissesti statici;
sostanze pericolose;
strategia e tattica di intervento;
polizia giudiziaria;
la protezione civile;
la pianificazione dell'emergenza;
le calamita' naturali;
il rischio industriale;
la cartografia.

Materie di esame per il conferimento della qualifica di capo squadra
volontario

L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo squadra volontario verte sui seguenti argomenti:
il Corpo nazionale VV.FF.;
codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;
adempimenti amministrativi;
la protezione civile;
miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626);
attrezzature di protezione individuale;
costruzioni e dissesti statici;
sostanze pericolose;
strategia e tattica di intervento;
polizia giudiziaria;
impianti tecnologici.
 
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