Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 marzo 2004 |
Non iscrizione della sostanza attiva flurenol nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che la contengono, in attuazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6; Visto l'art. 1 della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, relativa alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il flurenol, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti flurenol; Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti flurenol; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva flurenol non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991. |
| Art. 2. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flurenol, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004. |
| Art. 3. 1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari presenti nel magazzino del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, produttore o importatore, e' consentita fino al 30 giugno 2004. 2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze gia' presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti flurenol e' consentita fino al 31 dicembre 2004. Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal 1° aprile 2004. Roma, 18 marzo 2004
Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato
Prodotti a base di flurenol le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004: ANITEN M, registrazione n. 000355 del 14 febbraio 1972 - Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. |
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