Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2004 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 4 marzo 2004
Valutazione dell'accordo sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore funerario dell'11 giugno 2003. (Deliberazione n. 04/80).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ASSISTENZIALI

nel procedimento pos. n. 18026;

Premesso.
1. Che con nota datata 24 luglio 2003 ma pervenuta via fax solo in data 2 febbraio 2004, la Federgasacqua trasmetteva a questa Commissione il testo dell'accordo sulla regolamentazione delle modalita' di esercizio del diritto di sciopero nel settore funerario, sottoscritto in data 11 giugno 2003 con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, chiedendo la valutazione di idoneita' di cui all'art. 2, comma 4, legge n. 146/1990 e successive modificazioni.
2. Che questa Commissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990 e successive modificazioni, con nota del 17 febbraio 2004 richiedeva alle associazioni degli utenti e dei consumatori di cui all'elenco previsto dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il proprio parere sui contenuti dell'accordo di cui sopra.
3. Che con nota del 18 febbraio 2004 l'Unione nazionale consumatori comunicava di non aver osservazioni sul contenuto dell'accordo.
4. Che con nota del 19 febbraio 2004 l'ADOC - Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori, esprimeva parere positivo.

Considerato.
1. Che l'accordo sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero relativo al settore funerario sottoscritto in data 11 giugno 2003 reca una puntuale disciplina delle prestazioni indispensabili da rendere in occasione di scioperi del personale dipendente da aziende del settore funerario, con particolare riferimento ai servizi di pronto intervento e di reperibilita', alle operazioni di accettazione, trasporto e conservazione delle salme, al rilascio delle autorizzazioni alla sepoltura e all'accesso del pubblico ai cimiteri.
2. Che l'accordo, inoltre, reca una dettagliata disciplina relativa alle modalita' di proclamazione, ai termini di preavviso, alla durata e alla revoca degli scioperi nonche' all'intervallo minimo da osservarsi tra un'astensione e la successiva proclamazione;
3. Che l'accordo, infine, prevede un ampio spettro di periodi di franchigia e detta un'articolata disciplina relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione.
4. Che, di conseguenza, l'accordo appare idoneo a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili e in generale ad assicurare il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, legge n. 146/1990 e successive modificazioni. vVisti.
Gli articoli 2, comma 4 e 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990 e successive modificazioni.

Valuta idoneo.
L'accordo per la regolamentazione delle modalita' di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari, recante individuazione e modalita' di erogazione delle prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, sottoscritto in data 11 giugno 2003 da FEDERGASACQUA e FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI.

Dispone.
La trasmissione della presente delibera ai signori Presidenti delle Camere, al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, al sig. Ministro dell'interno, alla FEDERGASACQUA e alle organizzazioni sindacali FP-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

Dispone inoltre.
La pubblicazione della presente delibera e dell'accordo in oggetto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2004
Il presidente: Martone
 
ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI FUNERARI SOTTOSCRITTO DA FEDERGASACQUA E FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI IN
DATA 11 GIUGNO 2003.

Art. 1.
Tentativo preventivo di conciliazione
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge n. 83/2000, prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive dei lavoratori addetti ai servizi funebri e cimiteriali.

Art. 2.
Proclamazione e preavviso
L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro e' preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonche' l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.
La proclamazione scritta e' trasmessa, a cura del competente livello sindacale con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero sia all'azienda che all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta puo' essere fatta pervenire dalle OO.SS. nazionali all'Associazione datoriale nazionale di categoria che provvede a trasmetterla alle Aziende associate che applicano il CCNL. In tal caso le OO.SS. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno dodici giorni. Le associazioni datoriali trasmetteranno tali informazioni alle associate nel medesimo testo in cui esse vengono comunicate dalle OO.SS.

Art. 3.
Durata
La prima azione di sciopero per ogni tipo di vertenza non puo' superare la durata di una giornata di lavoro.
Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata massima di due giornate di lavoro.
Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero - di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza.

Art. 4.
Intervallo tra successive astensioni dal lavoro
Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva - anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da organizzazioni sindacali diverse - e' assicurato un intervallo di almeno tre giorni.

Art. 5.
Periodi di franchigia ed esclusioni
I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:
la giornata precedente e quella seguente un giorno festivo infrasettimanale non lavorato;
dal 15 dicembre al 6 gennaio;
dal lunedi' precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;
dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonche' le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale amministrativa parziale;
sette giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
il periodo estivo che va dal 15 luglio al 31 agosto.
Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.
In occasione di manifestazioni a carattere nazionale, limitatamente alla zona interessata, o a carattere internazionale non sono effettuati scioperi nelle citta' in cui tali eventi si svolgono e per la durata degli stessi.
Non e' consentito lo sciopero per singoli livelli, profili o categorie professionali, ne' lo sciopero a oltranza, o per singoli segmenti dell'intero ciclo del servizio, o a scacchiera, o lo sciopero bianco.

Art. 6.
Sospensione e revoca dello sciopero
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione o per i quali e' stata promossa la procedura di raffreddamento e conciliazione prevista nell'allegato sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita', di disastri o calamita' naturali, di condizioni climatiche eccezionali o particolari in relazione alle diverse zone del Paese, di disservizi che richiedono tempestivi interventi per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio.
La revoca, la sospensione o il rinvio spontaneo dello sciopero proclamato competono alla struttura dichiarante.

Art. 7.
Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'impresa, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.
In caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra e' indirizzata dall'impresa anche al committente.
L'impresa ha altresi' l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonche' le cause di insorgenza dei conflitti.
Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell'art. 4, commi 4 e seguenti, della legge n. 146/1990.
Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalita' della ripresa dei servizio, cosi' come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario, secondo le norme dei CCNL, la disponibilita' adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.

Art. 8.
Individuazione delle prestazioni indispensabili
Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 146/1990 quelle relative a:
servizio di pronto intervento per il recupero delle salme e di reperibilita' a tale servizio finalizzata;
operazioni tanatologiche e conservative delle salme;
servizi connessi con il deposito di osservazione e l'obitorio di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
rilascio e registrazione di autorizzazione al trasporto e/o alla sepoltura;
trasporto funebre di salme di persone decedute in private abitazioni o di persone morte in strutture sanitarie o assistenziali non dotate di cella frigorifera ovvero di salme giacenti nei depositi di osservazione oltre due giorni;
trasporto di salme a lunga distanza nel corso di effettuazione dello stesso, intendendosi per tale la sola impossibilita' di interrompere il trasporto durante la sua effettuazione;
accettazione di salme in arrivo nei cimiteri e conseguenti incombenze amministrative di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
verifiche rispondenza dei feretri alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, relative esclusivamente ai servizi indispensabili sopra elencati;
accesso del pubblico ai cimiteri;
reperibilita' per l'effettuazione del servizio di onoranze funebri in ore notturne, inteso come predisposizione dei principali atti a tutela degli utenti che abbiano avuto un decesso in abitazione privata;
seppellimento di feretri destinati all'inumazione, per scioperi di durata superiore alla intera giornata e comunque nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Art. 9. Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle
prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 8, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.
L'azienda predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro venti giorni dalla valutazione di idoneita' del presente accordo da parte della commissione di garanzia.
Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'azienda e' oggetto di informazione e di esame preventivo tra l'azienda stessa e la R.S.U., entro dieci giorni dalla scadenza del termine di venti giorni di cui al comma precedente.
Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili nazionalmente individuate. In tal caso, l'azienda reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.
Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione delle modalita' e procedure di erogazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi, gli stessi, ove incompatibili con le previsioni del presente accordo, saranno oggetto di riesame entro trenta giorni.
Detto piano deve contenere le modalita' di individuazione dei lavoratori da comandare. Il servizio a rotazione deve essere preferibilmente mantenuto da chi lo gestisce abitualmente, o, comunque, da chi e' stato istruito e selezionato a tale scopo; gli orari di lavoro devono essere normali.
L'azienda rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente accordo di regolamentazione.
L'azienda, ove possibile in relazione alle esigenze di garanzia del servizio, evitera' l'inserimento nel piano dei servizi indispensabili dei rappresentanti della R.S.U. che ha proclamato lo sciopero ovvero dei responsabili aziendali delle organizzazioni sindacali e/o delle R.S.A. che hanno proclamato lo sciopero.
I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili di norma quarantotto ore prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 8.
Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l'azienda procedera' a chiamare altri dipendenti
L'azienda da' tempestiva comunicazione alle R.S.U. degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresi' alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.

Art. 10.
Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi

Il personale di cui al precedente art. 9 garantisce i servizi agli utenti e le prestazioni indispensabili individuate all'art. 8, la tutela e la sicurezza degli impianti aziendali, dei lavoratori e la tutela della salute pubblica.

Art. 11.
Astensione collettiva dal lavoro straordinario
Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19 novembre 1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non puo' essere superiore a nove giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario.

Art. 12.
Campo di applicazione
Il presente accordo di regolamentazione si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi funebri e cimiteriali, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa o dell'ente, che sono considerati servizi pubblici essenziali in quanto volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, concernenti la tutela della vita, della salute, dell'ambiente e della liberta' di circolazione, riferita al trasporto dei feretri.
Il predetto accordo, relativamente all'erogazione delle prestazioni indispensabili e all'individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto richiesto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
Nelle aziende ove il CCNL venga applicato anche ad altri servizi diversi da quelli sopra indicati, le parti convengono di applicare, per le prestazioni indispensabili di funzionamento dei servizi medesimi, le normative a riguardo definite nei corrispondenti settori, ove esistenti.

Art. 13.
Norme sanzionatorie
In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Codice di regolamentazione, o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravita' dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, in conformita' alle indicazioni di competenza della Commissione di Garanzia di cui agli articoli 4 e seguenti.
Il presente accordo e' trasmesso a cura delle Associazioni datoriali alla Commissione di Garanzia, per la valutazione di idoneita' ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, 12, 13, 19 della legge n. 146/1990.
 
ALLEGATO ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N.
146/1990.

Art. 1.
Fermo restando che l'interpretazione delle norme del CCNL e degli accordi nazionali e' di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggetti alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.

Art. 2.
Controversia di livello aziendale o territoriale
La titolarita' dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura e' riservata alla RSU o alle strutture competenti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato aziendalmente.
La richiesta di esame della questione, che e' causa della controversia collettiva, e' formulata dalla RSU o dalle suddette strutture tramite la presentazione alla direzione aziendale di apposita domanda scritta che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del CCNL o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.
Entro due giorni dalla data di ricevimento della domanda, la direzione aziendale convoca la RSU o le suddette strutture per l'esame di cui al comma precedente.
Questa fase e' ultimata entro i cinque giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale.
Entro due giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'Associazione datoriale a livello territoriale convocano le competenti strutture territoriali delle organizzazioni sindacali, firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva.
Questa fase e' ultimata entro i sei giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello nazionale.
Entro cinque giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo cui al comma precedente, l'Associazione datoriale nazionale convoca le competenti organizzazioni sindacali, nazionali di categoria per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva.
Questa fase e' comunque ultimata entro i sette giorni successivi al primo incontro con la redazione di apposito verbale conclusivo della procedura.
Ognuno dei soggetti competenti a livello territoriale ha comunque facolta' di non esperire il superiore livello nazionale, dandone comunicazione, alle Organizzazioni, nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la procedura e' ultimata e dal giorno seguente la data di conclusione dell'esame a livello territoriale cessa di trovare applicazione la disposizione di cui al successivo art. 3.

Art. 3.
Al fine di garantire la continuita' del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate: in particolare, fino alla conclusione della presente procedura, i competenti livelli sindacali non possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.

Art. 4.
Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini di cui all'art. 2, la presente procedura e' ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 5.
I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva hanno comunque facolta' - in coerenza con il fine di cui all'art. 1 - di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.

Art. 6.
Livello nazionale
Fatte salve le disposizioni degli accordi interconfederali relativi alle procedure di rinnovo del CCNL, nei casi di controversia collettiva di competenza delle organizzazioni sindacali nazionali, la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, e' la seguente:
1) entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle OO.SS. nazionali, le Associazioni nazionali datoriali convocano le relative segreterie per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva;
2) questa fase si esaurisce entro i sette giorni successivi al primo incontro.
Qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura e' ultimata;
3) per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3;
4) qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura e' da considerarsi ultimata.
Le parti si danno atto che la procedura di cui al presente articolo va applicata in tutti i casi in cui la controversia abbia rilievo nazionale o comunque riguardi materia di competenza delle OO.SS. nazionali, indipendentemente dalla struttura sindacale che successivamente assuma la titolarita' della proclamazione delle agitazioni.

Art. 7.
Le parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone