IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la domanda con la quale la sig.ra Findlay Pauline ha chiesto il riconoscimento del titolo di cardiovascular perfusion conseguito negli Stati Uniti d'America, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi prevista dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 26 febbraio 2004; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Decreta: 1. Il titolo di cardiovascular perfusion conseguito nell'anno 1982 presso il «New England Medical Center» (Centro della medicina della Nuova Inghilterra), Boston (Stati Uniti d'America) dalla sig.ra Findlay Pauline nata a Springfield Massachusetts (Stati Uniti d'America) il giorno 17 novembre 1958, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. 2. La sig.ra Findlay Pauline e' autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. 3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, e, da ultimo, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Roma, 9 marzo 2004 Il direttore generale: Mastrocola |