Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 febbraio 2004, n. 75
Regolamento recante determinazione di modalita' applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle banche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 73, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministro delle finanze la facolta' di determinare con propri decreti modalita' e termini in materia di imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda, tra l'altro, l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture nonche' le annotazioni, da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettrocontabili;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 18 aprile 1979, con il quale sono state determinate modalita' applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze;
Considerate le modifiche normative e regolamentari e le innovazioni tecnologiche intervenute nella disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Ritenuta, quindi, la necessita' di perseguire, nell'ottica delle semplificazioni fiscali, l'obiettivo di snellire gli obblighi di tenuta delle scritture contabili delle banche, apportando opportune modifiche alla disciplina di cui al citato decreto 12 aprile 1979, in materia di fatturazione, registrazione e tenuta dei registri contabili;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sott'ordinate, quando la legge espressamente conferisce tale potere;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3-1793 del 6 febbraio 2004, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Emissione delle fatture

1. Le fatture relative alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle relative alle cessioni di beni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 4), dello stesso decreto, escluse le operazioni di cui al successivo n. 11) del medesimo articolo 10, che le banche sono tenute a rilasciare a richiesta della controparte, possono essere emesse dalla sede centrale, dal centro elettrocontabile, dalle dipendenze, dai servizi ed uffici e possono comprendere tutte le operazioni effettuate con lo stesso soggetto in periodi di tempo non superiori al mese solare, a condizione che siano consegnate o spedite entro il mese solare successivo a quello in cui le suddette operazioni si considerano effettuate ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, comma 2.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 73, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, recante l'«Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972, n. 292:
«Art. 73 (Modalita' e termini speciali). - Il Ministro
delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le
modalita' ed i termini:
a) per l'emissione, numerazione, registrazione,
conservazione delle fatture o per la registrazione dei
corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla
stessa impresa in diversi settori di attivita' e ad
operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre
dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di
commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi
acquisti;
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni
di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di
imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non
restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a
cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi
non ancora conosciuti alla data di effettuazione della
operazione;
c) per l'emissione, numerazione, registrazione e
conservazione delle fatture relative a prestazioni di
servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per
le quali risulti particolarmente onerosa e complessa
l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del
presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto
da parte dei contribuenti che utilizzano macchine
elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere
conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni
periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione
nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si
riferiscono;
e) per l'emissione numerazione e registrazione delle
fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi
alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e
simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1979,
recante la «Determinazione di modalita' applicative
dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni
effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1979, n. 107.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
«Art. 3 (Prestazioni di servizi). - Costituiscono
prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto,
mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in
genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
quale ne sia la fonte.
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se
effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto,
noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni
industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
quelle relative a marchi e insegne nonche' le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni
similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non
rappresentativi di merci, comprese le operazioni
finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di
cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non
sono considerati prestiti i depositi di denaro presso
aziende e istituti di credito o presso amministrazioni
statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo
sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
costituiscono per ogni operazione di valore superiore a
lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se
effettuate per l'uso personale o familiare
dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad
esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e
delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e
ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del
personale dipendente, nonche' delle operazioni di
divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle
attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza
scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali,
sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale,
nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi,
rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico
interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti
pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2
sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per
oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri
1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi
rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono
considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra
il mandante e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro
eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui
ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, legge 22 aprile 1941, n.
633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a
fini di pubblicita' commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a),
b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
ed f) del terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione
dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di
intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai prestiti obbligazionari;
g) (abrogata);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai
passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e
quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente
articolo.
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le
prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre
attivita' elencati nella tabella C allegata al presente
decreto, rese ai possessori di titoli di accesso,
rilasciati per l'ingresso gratuito di persone,
limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita'
di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con
decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite
massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la
capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente
riconosciuta dalle competenti autorita';
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e
federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e
associazioni a carattere nazionale.».
- Si trascrive il testo dell'art. 10, primo comma, n.
4) e n. 11) del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633:
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1)-3) (Omissis);
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei
titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
valori mobiliari e a strumenti finanziati i contratti a
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziati e le
relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate;
5)-10) (Omissis);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il
cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) loro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base
delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco.».
- Si trascrive il testo dell'art. 6, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
«Art. 6 (Effettuazione delle operazioni). - Le cessioni
di beni si considerano effettuate nel momento della
stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento
della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi
si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai
numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel
momento in cui si producono tali effetti e comunque, se
riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione.
In deroga al precedente comma l'operazione si considera
effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica
autorita' e per le cessioni periodiche o continuative di
beni in esecuzione di contratti di somministrazione,
all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario,
di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei
beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o
familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2,
all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti
estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i
beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto
tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case di
abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a
proprieta' divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) (abrogato).
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate
nell'art. 3, terzo comma, primo periodo, si considerano
effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di
carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a
quello in cui sono rese.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati
nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa
fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla
lettera d-bis) del secondo comma.
L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata
con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo
secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata
tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonche'
per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato
ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
agli istituti universitari, alle unita' sanitarie locali,
agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e
cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti
pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di
previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
applicare le disposizioni del primo periodo. Per le
cessioni di beni di cui all'art. 21, quarto comma, quarto
periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a
quello della loro effettuazione.».



 
Art. 2.
Caratteristiche delle fatture

1. Le fatture possono essere numerate in ordine progressivo non continuo, mediante l'adozione di un codice riferito al tipo di operazioni effettuate, sempreche' contengano gli elementi, anche se in codice, indispensabili, per individuare la sede centrale, il centro elettrocontabile, la dipendenza, il servizio o l'ufficio che ha emesso il documento.
 
Art. 3.
Registrazione dei corrispettivi

1. Per le operazioni effettuate dalle banche anche a mezzo di filiali, succursali ed altre dipendenze, comprese quelle effettuate con emissione di fattura, gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere eseguiti entro il termine previsto dall'articolo 1, per la consegna o la spedizione delle fatture, raggruppando l'ammontare globale dei corrispettivi di ciascun periodo, distintamente per le operazioni imponibili, non imponibili, esenti e per le altre operazioni soggette a registrazione.
2. Resta fermo l'obbligo di tener conto, in sede di liquidazione periodica, di tutte le operazioni per le quali l'imposta e' divenuta esigibile nel periodo di riferimento.
3. La determinazione dell'ammontare dei corrispettivi e' effettuata sulla base delle risultanze delle scritture di contabilita' generale, tenendo conto delle rettifiche derivanti da retrocessioni di proventi o da errori materiali commessi, restando fermo l'obbligo di fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, gli elementi utili all'individuazione delle rettifiche stesse.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto del
Preesidente della Repubblica n. 633 del 1972:
«Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art.
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo' consentite stabilendo le modalita' da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni
prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di
vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze.».



 
Art. 4.
Registrazione degli acquisti

1. Ai fini delle registrazioni previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le banche possono raggruppare in un apposito documento riepilogativo, da annotare non oltre il termine entro il quale e' esercitabile il diritto alla detrazione della relativa imposta, le fatture relative agli acquisti di energia elettrica, acqua, gas, oli da gas e di servizi resi tramite reti telefoniche, nonche' agli acquisti di titoli, valori mobiliari e strumenti finanziari di cui all'articolo 10, primo comma, n. 4), del menzionato decreto, effettuati presso lo stesso soggetto, qualunque sia il loro importo.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono indicati la ditta, la denominazione o la ragione sociale e il numero di partita IVA del cedente o prestatore, l'ammontare complessivo dell'imponibile e della relativa imposta, distinti per aliquota, nonche' quello delle operazioni non imponibili ed esenti.
3. Le banche che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, possono eseguire le annotazioni delle fatture di acquisto senza annotare distintamente le operazioni con IVA indetraibile di cui all'articolo 19-bis 1 dello stesso decreto.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
«Art. 25 (Registrazione degli acquisti). - Il
contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma
dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro
anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla
dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta.
Dalla registrazione devono risultare la data della
fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa
attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del
cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome
e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti,
nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta
distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni non imponibili
o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere
indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo
di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
La disposizione del comma precedente si applica anche
per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per
quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,
quale ne sia l'importo.».
- Per il testo dell'art. 10, primo comma, n. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, vedasi
nella nota all'art. 1 del presente decreto.
«Art. 36-bis (Dispensa da adempimenti per le operazioni
esenti). - Il contribuente che ne abbia data preventiva
comunicazione all'ufficio e' dispensato dagli obblighi di
fatturazione e di registrazione relativamente alle
operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne
quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso
articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e
registrazione delle altre operazioni eventualmente
effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso
l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal
cliente.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente
non e' ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta
quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve
presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco
dei fornitori, ancorche' non abbia effettuato operazioni
imponibili.
La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli
adempimenti relativi alle operazioni esenti deve essere
fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno
precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita'
ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso
per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata
all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto
dall'anno in corso.».
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis 1, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
«Art. 19-bis 1 (Esclusione o riduzione della detrazione
per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle
disposizioni di cui all'art. 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla
lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la
cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in
detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione degli altri beni elencati nell'allegata
tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei
relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai
beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi
nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e
dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle
di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative
ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per
gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e
veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e'
ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione
mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e
simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di
alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni
effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica,
aziendale o interaziendale e delle somministrazioni
commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di
mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed
al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui
all'art. 54, lettere a) e c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione,
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazioni soggette alla tassa sulle
concessionigovernative di cui all'art. 21 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto
ministeriale 28 dicembre 1995, del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per
cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti
di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di
merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente
ad un solo impianto per ciascun veicolo;
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
di beni di costo unitario non superiore a lire
cinquantamila;
i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la costruzione o la
rivendita dei predetti fabbricati o delle predette
porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che
esercitano attivita' che danno luogo ad operazioni esenti
di cui al numero 8) dell'art. 10 che comportano la
riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art.
19, comma 5, e dell'art. 19-bis.».



 
Art. 5. Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti ed utilizzazione
di sistemi meccanografici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' consentito alle banche di procedere alle annotazioni previste dagli articoli 24 e 25 dello stesso decreto mediante l'impiego di registri sezionali, a condizione che le rispettive annotazioni riepilogative, eseguite ai fini delle liquidazioni periodiche dell'imposta, siano riportate, a seconda delle modalita' adottate, sul libro giornale o sul registro unico o su un registro dei corrispettivi appositamente destinato. Si applica quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
«Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei
documenti). - I registri previsti dal presente decreto,
compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere
tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati
progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o
tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita'
previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente.
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a
tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
a condizione che nei registri previsti da tali articoli
siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri
della pagina e della riga della corrispondente annotazione
nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati
nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri
documenti previsti dal presente decreto devono essere
conservati a norma dell'art. 22, decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture
elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono
archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche
consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono
essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di
archiviazione delle stesse puo' essere situato in un altro
Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento
giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il
soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio
dello Stato assicura, per finalita' di controllo, l'accesso
automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i
dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati
destinati a garantire l'autenticita' dell'origine e
rinteiita' delle fatture emesse in formato elettronico, di
cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili
su altro supporto informatico.».
- Per il testo degli articoli 24 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
vedasi, rispettivamente, nelle note agli articoli 3 e 4 del
presente decreto.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435
«Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche'
disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di
adempimenti tributari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 dicembre 2001, n. 292:
«Art. 12 (Semplificazione in materia di tenuta di
registri contabili). - 1. I soggetti di cui all'art. 13,
comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che tengono i libri di cui
all'art. 2214, primo comma, del codice civile, hanno
facolta' di non tenere i registri prescritti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il
registro dei beni ammortizzabili di cui all'art. 16 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:
a) le registrazioni siano effettuate nel libro
giornale nei termini previsti dalla disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione per il
registro dei beni ammortizzabili;
b) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria,
siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che
sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali
ci si avvale della facolta' di cui al presente articolo.
2. Le annotazioni nei registri contabili di cui
all'art. 2214 del codice civile sono equiparate a tutti gli
effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni
ammortizzabili.».



 
Art. 6.
Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si intende abrogato il decreto ministeriale 12 aprile 1979.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 febbraio 2004
Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2004

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 296



Nota all'art. 6:
- Per il testo del decreto ministeriale 12 aprile 1979,
v. nelle note alle premesse.



 
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