Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 15 marzo 2004, n. 6 |
PAC Seminativi - Raccolto 2003 - Modifica alla circolare n. 23 del 24 aprile 2003. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato
Al Corpo forestale dello Stato della Regione Siciliana
Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati province autonome Trento e Bolzano
Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia
All'Ente nazionale risi
Alle Organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA
Ai C.A.A. riconosciuti
Vista la circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003 - PAC Seminativi - Raccolto 2003 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici, in particolare i capitoli 11 e 12. Considerato che nella campagna 2003 sono diventati operativi con Convenzione e Atto esecutivo i Centri autorizzati di Assistenza agricola (CAA) riconosciuti ai sensi dall'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Considerato che i CAA hanno assunto l'impegno di assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento amministrativo limitatamente alle attivita' demandate ai medesimi nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. Considerato che l'AGEA, in ottemperanza alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed al regolamento di attuazione dell'Agenzia, ha provveduto ad effettuare nel mese di settembre 2003 per via telematica, a ciascun CAA mandatario, le comunicazioni per ogni domanda della campagna PAC Seminativi 2003 che presentava incompletezze o irregolarita' la cui rimozione richiedesse un intervento di correzione da effettuarsi mediante le procedure descritte al capitolo 11 di detta circolare. Considerato che l'AGEA, in ottemperanza alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 al regolamento di attuazione dell'Agenzia, ha provveduto ad effettuare la comunicazione, nel mese di gennaio 2004, mediante raccomandata a.r., a ciascun produttore che non ha conferito mandato al CAA delle incompletezze o irregolarita' la cui rimozione richiedesse un intervento di correzione da effettuarsi mediante le procedure descritte nella comunicazione stessa. Considerato che l'Amministrazione, al fine di consentire il completamento della correzione delle irregolarita' o incompletezze riscontrate nelle domande, ha ritenuto di dover concedere piu' tempo di quanto inizialmente previsto per la correzione delle stesse. Considerato quanto indicato dalla Direzione Area coordinamento AGEA con nota n. ACIU.2004.83 del 24 febbraio 2004, circa la variazione della data di chiusura del Procedimento amministrativo per la campagna PAC Seminativi 2003, inizialmente previsto per il 31 gennaio 2004. La circolare n. 23 del 24 aprile 2003 e' modificata come segue. Il capitolo 11 e' modificato con il testo seguente:
11. Procedimento amministrativo.
(Omissis). 11.2. Provvedimento definitivo. Considerata la necessita' di prorogare al 31 marzo 2004 la data di chiusura dell'attivita' di correzione delle irregolarita' o incompletezze riscontrate nelle domande introdotte nel 2003, l'AGEA comunichera' il provvedimento definitivo relativo alle domande di aiuto ai mandatari (Centri autorizzati di Assistenza agricola - CAA), con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti (titolari delle domande di aiuto) a partire dal 1° aprile 2004, utilizzando modalita' telematiche o supporti magnetici. L'AGEA informera' a partire dallo stesso 1° aprile 2004 i richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente. Il capitolo 12 e' modificato con il testo seguente:
12. Clausola compromissoria.
Successivamente al 1° aprile 2004 e comunque dopo il ricevimento della comunicazione di cui al capitolo 11.2, e' possibile inoltrare agli Organismi previsti nel decreto ministeriale n. 743 del 1° luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2002, che consente di accedere, in ipotesi di contenzioso afferente la domande, le istanze di riesame allo Sportello di conciliazione o alla Camera arbitrale, appositamente istituiti per garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi. Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente circolare nei confronti di tutti gli interessati. Roma, 15 marzo 2004
Il titolare dell'Ufficio monocratico: Gulinelli |
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