Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 20 febbraio 2004, n. 74 |
Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche; Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modifiche; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche; Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, e in particolare l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 13 agosto 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2003; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 18345 L3b/41 del 26 gennaio 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni, da parte dei contraenti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con le imprese di assicurazione esercenti tale ramo, nonche' da parte degli assicurati e di coloro che sono stati danneggiati a seguito di un sinistro. 2. Salvo quanto disposto per l'accesso ai singoli dati personali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di cui al comma 1 puo' essere esercitato dal contraente, dall'assicurato e dal danneggiato solo quando siano conclusi i procedimenti di cui al medesimo comma 1, e piu' precisamente: a) dal momento in cui e' comunicata al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento; b) ovvero dal momento in cui sono comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta; c) ovvero in caso di mancata offerta: 1) dopo trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e' stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli; 2) dopo sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose; 3) dopo novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso; d) ovvero dopo centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante "Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1970, n. 2. - La legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante "Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1976, n. 345) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1977, n. 54. - La legge 12 agosto 1982, n. 576, recante "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il testo dell'art. 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66, e' il seguente: "Art. 3 (Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazioni). - Omissis. 2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'art. 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.". - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, vedasi le note alle premesse. - Per il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedasi le note alle premesse.
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| Art. 2.
Procedimento di accesso agli atti
1. Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purche' con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano alla direzione dell'impresa di assicurazione o all'ufficio liquidazione sinistri di questa. Nel caso di consegna a mano, il ricevente e' tenuto a rilasciare apposita ricevuta. 2. Nella richiesta devono essere indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. 3. L'interessato deve dimostrare, all'atto della richiesta, la propria identita', allegando copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce su incarico dell'interessato, oltre a dimostrare la propria identita', deve esibire o allegare copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se l'interessato e' persona giuridica, ente o associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona fisica a cio' legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti. 4. Gli uffici riceventi sono tenuti, entro quindici giorni, a dare comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite telefax se la richiesta e' irregolare o incompleta. In tal caso gli uffici riceventi devono indicare gli elementi di cui necessitano.
Nota all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". (Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.
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| Art. 3.
Conclusione del procedimento
1. Il procedimento per l'accesso agli atti deve essere concluso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. 2. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 4, il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso e ricomincia a decorrere dalla ricezione della richiesta perfezionata. |
| Art. 4.
Accoglimento della richiesta di accesso agli atti
1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso agli atti deve essere comunicato al richiedente entro quindici giorni dal momento in cui e' pervenuta la richiesta e deve contenere l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui e' stata assegnata la trattazione del sinistro, nonche' l'indicazione di un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni per prendere visione degli atti o per ottenerne copia. 2. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalita'. 3. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate. 4. Se entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'impresa di assicurazione o dell'ufficio liquidazione sinistri l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizioni di prendere visione degli atti richiesti, egli, al fine di vedere garantito il proprio diritto, puo' rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP che provvede in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576.
Nota all'art. 4: - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229, e il seguente: "Art. 4 (Funzione dell'ISVAP). - L'ISVAP, in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attivita' a queste assimilate, nonche' degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivitã assicurativa, anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. A tal fine provvede: a) al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale; b) all'esame e alla verifica dei bilanci; c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte, degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione; c-bis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti. Compete altresi all'ISVAP: a) compiere tutte le attivita' necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionali e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti; b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza; c)-h) (abrogate); i) promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi della Comunita' economica europea al fine di rendere organica la vigilanza dell'attivita' assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri. L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e il controllo del settore assicurativo. Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle societa' con azioni quotate in borsa. Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione europea. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato.". "Art. 5 (Poteri dell'ISVAP). - Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP, in particolare, puo': a) richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni; b) richiedere agli enti e alle imprese di cui al primo comma dell'art. 4 la comunicazione di dati, elementi e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale, nonche', ove occorra, i rappresentanti della societa' di revisione incaricata di certificare il bilancio; c) ordinare la convocazione delle assemblee dei soci nonche' dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, per sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari per renderne la gestione conforme a legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni, a spese degli enti e delle imprese, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato; d) avvalersi dei servizi del conto consortile di cui all'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall'istituto nazionale delle assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni annuali sulla propria attivita'; e) richiedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi alle cessioni legali di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; f) anche avvalendosi della collaborazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, verificare ogni interrelazione finanziaria con societa' controllanti, controllate e collegate di societa' esercenti alcuna delle attivita' di cui al primo comma dell'art. 4; g) esperire accertamenti sull'eventuale acquisto, anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse societa' da parte di persone o di gruppi gia' coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in societa' poste in liquidazione coatta amministrativa anche mediante richiesta di notizie alle societa' fiduciarie, agli agenti di cambio o ad ogni altro soggetto. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. La Banca d'Italia, la Consob, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio. Il segreto d'ufficio non puo' essere opposto altresi' nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti. La Banca d'Italia, la Consob e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'art. 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni. Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' consentito per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.".
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| Art. 5.
Modalita' di accesso agli atti
1. Il diritto di accesso agli atti e' riconosciuto al contraente, all'assicurato e al danneggiato in relazione ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Il diritto di accesso agli atti e' escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni riguardanti persone diverse dall'istante, salva la possibilita' di prendere visione di tali parti del documento qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo istante. 2. Per l'accesso agli atti riguardanti persone decedute, oppure contenenti dati di carattere non oggettivo, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 4 e 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Nota all'art. 5: - Il testo degli articoli 8, comma 4 e 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario, e' il seguente: "4. L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, puo' avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonche' l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.". "3. I diritti di cui all'art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.".
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| Art. 6.
Decorrenza
1. Il presente regolamento si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 ed entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Roma, 20 febbraio 2004 Il Ministro: Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 324
Nota all'art. 6: - Per il testo della legge 5 marzo 2001, n. 57, vedasi le note alle premesse.
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