Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 13 gennaio 2004, n. 73 |
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente il sostegno del programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003; Sentita la Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (Nota n. 774085 del 15 settembre 2003);
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Ripartizione stanziamenti
1. Gli stanziamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono percentualmente ripartiti nel modo seguente: a) per le finalita' di riorganizzazione della capacita' produttiva del settore, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 65%; b) per le finalita' di miglioramento del collegamento fra domanda e offerta, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 10%; c) per le finalita' di rilocalizzazione, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 15%; d) per le finalita' di innovazione tecnologica, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 10%. 2. Eventuali disponibilita' residue sul singolo stanziamento riservato per ciascuna delle predette finalita', sono redistribuite proporzionalmente alle esigenze che si manifestano per le rimanenti finalita'. 3. A conclusione dell'istruttoria per la concessione dei contributi, in caso di impossibilita' a soddisfare le richieste pervenute, si operano riduzioni in misura proporzionale all'entita' del contributo spettante a ciascuna impresa con la seguente procedura: a) prima fase - e' stabilito un limite massimo di contribuzione pari a euro duemilionicinquecentomila per ciascun soggetto che realizzi un programma di distruzione degli impianti, con la riduzione dei contributi risultanti superiori al predetto limite massimo; b) seconda fase - qualora lo stanziamento fosse ancora insufficiente a soddisfare tutte le richieste, si provvede a ridurre i contributi nei confronti di tutte le imprese istanti. 4. In ogni caso, la singola impresa non puo' usufruire di contributi complessivamente superiori a tre milioni di euro.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella GazzettaUfficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza): «Art. 12 (Incentivi per il settore delle fonderie). - 1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio e' autorizzato lo stanziamento di 11.900.000 euro per l'anno 2002 e di 13.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. 2. Il programma di cui al comma 1 e' diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalita': a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso la riorganizzazione della capacita' produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano piu' elevati livelli di competitivita'; b) favorire migliori forme di collegamento tra la domanda e l'offerta; c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilita' ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; d) favorire l'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico. 3. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalita' e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondenre riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.». - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 2.
Riorganizzazione della capacita' produttiva
1. Ai fini della riorganizzazione del settore, per la presenza nel sistema produttivo di un eccesso di capacita' produttiva, vengono incentivati programmi per la distruzione fisica degli impianti e macchinari che compongono il ciclo di produzione, con la conseguente chiusura del sito produttivo. Per sito produttivo si intende una unita' produttiva idonea a realizzare un ciclo completo di attivita' di fonderia: fusione, colata, formatura, finitura come definiti nell'allegato C. 2. La misura del contributo fa riferimento al piu' elevato dei due valori previsti dalla Comunicazione della U.E. C (2002) 315 del 7 marzo 2002: «margine di contribuzione a costi fissi» - «valore residuo degli impianti da rottamare», ed e': a) del 100% nell'ipotesi di riduzione della capacita' produttiva conseguente a fusione tra imprese o ad accordi tra imprese di fonderia, che prevedano, tra l'altro, adeguata soluzione dei problemi occupazionali. In particolare, la fonderia che acquisisce la produzione dismessa deve dimostrare di aver raggiunto, nella media degli ultimi tre bilanci approvati, valori positivi di ROS. La certificazione deve essere effettuata da parte di una societa' di revisione. Va inoltre dimostrata, con perizia di tecnico esperto del settore, la capacita' di realizzare, con i propri impianti, la produzione della fonderia che cessa l'attivita'; b) del 60% della sua entita' massima per la sola riduzione di capacita' produttiva. 3. I predetti valori sono cosi' individuati: a) valore attualizzato del margine di contribuzione del rendimento degli impianti nell'ultimo triennio 2000-2002; per la determinazione del margine di contribuzione dell'impresa industriale, si fa riferimento alle sole voci di ricavo e di costo a monte del risultato operativo ad esclusione quindi delle componenti di natura sia finanziaria sia extraoperativa; b) valore contabile residuo degli impianti da rottamare, al netto degli ammortamenti effettuati al 31 dicembre 2002. 4. I valori stessi sono accertati attraverso una istruttoria tecnica svolta da istituzione creditizia specializzata nella valutazione di complessi aziendali ed impianti industriali, con convenzione con il Ministero delle attivita' produttive, a seguito di selezione ad evidenza pubblica. L'onere derivante dalla predetta convenzione e' a carico dello stanziamento previsto dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 5. Le imprese istanti sono altresi' tenute: a) ad effettuare una riclassificazione dei bilanci da parte di societa' di revisione, secondo lo schema di cui all'allegato D; b) a prevedere, nei programmi di distruzione degli impianti, una adeguata soluzione dei problemi occupazionali conseguenti; c) a procedere alla distruzione degli impianti oggetto di incentivazione entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento; d) per fruire del 100% del contributo, a presentare un accordo sottoscritto con l'impresa in grado di realizzare la produzione dismessa in cui siano indicati i requisiti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo. 6. La distruzione degli impianti produttivi consiste nel taglio delle parti degli impianti indicate nell'allegato C. I costi di tali operazioni sono detratti dal ricavo della cessione del rottame. 7. Apposite commissioni costituite con decreto del Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese procedono alla verifica della distruzione degli impianti produttivi. Per i relativi compensi si fa riferimento al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 1984, e successive modificazioni. Il relativo onere e' a carico dello stanziamento previsto dall'articolo 12, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 8. I ricavi ottenuti dalle imprese istanti con la vendita del rottame, al netto dei costi sostenuti per gli interventi riconducibili al taglio alla fiamma e alla demolizione degli impianti, sono conferiti mediante versamento alle entrate di bilancio dello Stato e, comunque, dopo aver percepito l'intero contributo spettante per la rottamazione degli impianti. Non sono detraibili i costi di rimozione e smaltimento di eventuali materiali tossico-nocivi. Non sono riconoscibili costi di personale protratti oltre la data di verifica, da parte della Commissione ispettiva, della avvenuta rottamazione degli impianti. La differenza tra ricavi e costi ammissibili, riferita alla vendita del rottame, viene calcolata dall'aministrazione sulla base della documentazione redatta in conformita' dell'allegato E. Il risultato di tale calcolo viene comunicato alle imprese per il successivo versamento alle entrate di bilancio.
Nota all'art. 2: - La comunicazione della U.E. C(2002) 315 del 7 marzo 2002 e' pubblicata sulla G.U.C.E. C315 del 7 marzo 2002. - Il testo dell'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 3.
Collegamento tra domanda e offerta
1. Vengono incentivati programmi di informatizzazione volti al miglioramento dei rapporti commerciali tra produttori ed utilizzatori, anche al fine di favorire e accelerare lo scambio e l'acquisizione automatica delle informazioni. 2. E' stabilito un contributo a fondo perduto nella misura del 70% delle spese ammissibili nei limiti della normativa comunitaria sul «de minimis», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. 3. Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda, purche' regolarmente fatturate al soggetto istante e riferite alle seguenti tipologie di costo: a) hardware e software per le finalita' specifiche di cui al progetto; b) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati; c) costi iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per firma digitale e per sistemi di pagamento elettronico; d) hardware e software per sistemi di prototipazione rapida; e) hardware e software per la simulazione dei sistemi di colata e di alimentazione e la ricerca di eventuali difetti sulle produzioni di fonderia; f) sistemi per la lettura del disegno tridimensionale e i relativi collegamenti con la prototipazione; g) hardware e software per l'identificazione del getto durante il ciclo produttivo; h) hardware e software per la rilevazione delle difettologie di prodotto; i) spese per studi di fattibilita' e/o analisi dei progetti finalizzati alla riduzione dell'impatto ecologico e al risparmio energetico. 4. Non sono ammissibili le spese per le dotazioni e le spese di gestione. 5. Il termine per la realizzazione dell'investimento e' fissato al 31 dicembre 2004.
Nota all'art. 3: - La normativa comunitaria sul «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, e' stato pubblicata nella G.U.C.E. L 10/30 del 3 gennaio 2001.
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| Art. 4.
Rilocalizzazione delle imprese
1. Sono incentivati i programmi di quelle imprese che, previa chiusura del vecchio sito produttivo, provvedono al trasferimento presso un nuovo sito o presso una unita' di fonderia gia' esistente degli impianti e macchinari appartenenti al ciclo produttivo della fonderia. 2. Il contributo viene riconosciuto alle imprese in accertate situazioni di incompatibilita' ambientale, a condizione che la rilocalizzazione non comporti aumento di capacita' produttiva. 3. La misura del contributo e' stabilita in ragione del 70% delle spese ammissibili nei limiti della normativa comunitaria sul «de minimis», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. 4. Sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse alle operazioni di smontaggio, trasporto e montaggio degli impianti. 5. Non sono ammesse le spese imputabili a commesse interne nonche' spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. 6. Il termine per la realizzazione dei programmi di rilocalizzazione e' fissato al 31 dicembre 2004. |
| Art. 5.
Innovazione tecnologica
1. Per gli interventi diretti alla riduzione delle fonti inquinanti ed all'aumento del risparmio energetico, sono applicate le procedure di cui all'articolo 14, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine viene applicata la procedura a bando prevista dall'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 79 del 4 aprile 2001, per l'agevolazione di programmi relativi a progetti pilota con elevato grado di diffusione dei risultati per il settore di interesse. La priorita' del programma e' altresi' valutata in relazione al grado di aggregazione delle imprese interessate. 2. Il termine per la realizzazione dei singoli programmi e' stabilito al 31 dicembre 2004.
Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo del comma primo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale): «Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.». - Si trascrive il testo dell'art. 11 della direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 (Direttiva per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46): «Art. 11 (Riserva per programmi di particolare rilevanza). 1. Una quota non superiore al 30 per cento delle disponibilita' complessive del fondo di ciascun anno puo' essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di cui all'art. 2 di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali. 2. Con appositi bandi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, emanati annualmente dal Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato previo parere del Comitato tecnico, sono individuati le tematiche tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i criteri di selezione dei programmi di cui al comma 1 nonche' i termini per la presentazione dei progetti di massima. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico, sulla base dei criteri di selezione di cui al comma 2 e nei limiti delle disponibilita' risultanti dalla quota di cui al comma 1, seleziona i progetti di massima ammissibili dandone comunicazione ai soggetti proponenti ammessi per la presentazione del programma definitivo. 4. L'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui all'art. 4 avviene secondo le modalita' e i termini fissati dagli articoli 5, 7, 8 e 9 del presente decreto.».
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| Art. 6.
Presentazione domanda
1. Le domande sono redatte secondo lo schema di cui all'allegato A e corredate della documentazione indicata nell'allegato B del presente regolamento. Le domande e la relativa documentazione sono prodotte in bollo e trasmesse al seguente indirizzo: Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - via del Giorgione 2/B - 00147 Roma, mediante raccomandata entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 7.
Condizioni di ammissibilita' della domanda
1. Le imprese esercenti attivita' di fonderia di ghisa e di acciaio che intendono fruire dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le finalita' ivi indicate al punto a) devono: a) essere iscritte ne1 registro delle imprese; rientrano nella fattispecie anche le imprese derivanti da procedimenti di fusione, incorporazione o scissione di imprese aventi personalita' giuridica prima del 1° gennaio 2000; rientrano altresi' le unita' produttive che eseguono l'intero ciclo produttivo di fonderia, anche se appartenenti alla stessa impresa; b) non aver modificato l'oggetto della loro produzione e la struttura dei loro impianti dopo il 1° gennaio 2002; c) aver realizzato regolarmente fino alla data del 31 dicembre 2001 una produzione certificata con perizia giurata di un tecnico esperto del settore iscritto nel registro dei periti nominato dal tribunale; d) essere nel possesso degli impianti da dismettere alla data della domanda stessa; e) non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali. 2. Le imprese esercenti attivita' di fonderia di ghisa e di acciaio che intendono avvalersi del contributo per perseguire le finalita' di cui ai punti b), c) e d) dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, devono: a) essere iscritte nel registro delle imprese; b) essere in possesso degli impianti alla data della domanda; c) non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali. |
| Art. 8.
Erogazione contributi
1. L'erogazione dei contributi avviene sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata con esito positivo. 2. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nei suoi allegati che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda stessa. |
| Art. 9.
Revoca delle agevolazioni
1. E' fatto divieto alle societa' beneficiarie delle agevolazioni di ripristinare la capacita' produttiva soppressa nei cinque anni successivi alla data del pagamento. 2. In caso di innoservanza di quanto disposto al comma 1, le imprese interessate perdono il diritto alle agevolazioni nella misura pari alla capacita' produttiva ripristinata, con il conseguente obbligo di restituire il corrispondente contributo comprensivo di interessi legali e rivalutazione. 3. In caso di inosservanza dell'accordo interaziendale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del presente decreto, l'impresa interessata perde il diritto al beneficio del maggior contributo. 4. Ai sensi della normativa vigente, le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle societa' controllanti, controllate o comunque collegate alle societa' destinatarie dei contributi medesimi. 5. La revoca dei benefici concessi e', altresi', disposta nelle fattispecie previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 gennaio 2004 Il Ministro: Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 250
Nota all'art. 9: - Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze. 2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. 3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le modalita' di cui al comma 4. 4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o atti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. 5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. 6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilita' di cui all'art. 10, comma 2.».
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| Allegato A
Domanda in regola con l'imposta di bollo
Al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese - Via del Giorgione, 2/B - 00147 Roma
La sottoscritta Societa' &ul; con sede legale in &ul; via &ul; n. ...... tel. ................ telefax .................. codice fiscale &ul; in possesso dei requisiti di legge, chiede il contributo previsto dall'articolo 12, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in relazione (riportare i punti che interessano): a) alla riduzione di capacita' produttiva connessa agli impianti siti nei seguenti stabilimenti: stabilimento di &ul; (ubicazione); impianti: (breve descrizione); stabilimento di &ul; (ubicazione); impianti &ul; (breve descrizione); b) alla realizzazione di migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta; c) alla rilocalizzazione degli impianti per i quali sussistono problemi di compatibilita' ambientali con il territorio: da stabilimento di: &ul; (ubicazione); impianti &ul; (breve descrizione); a stabilimento di: &ul; (ubicazione); impianti: &ul; (breve descrizione); d) al programma di innovazione tecnologica volto alla riduzione delle fonti inquinanti e/o all'aumento del risparmio energetico.
SCHEMA DI PROGETTO DI MASSIMA
Soggetto/i proponente/i (ragione sociale e sede) Notizie sul progetto: argomento; obiettivi; pertinenza alle tematiche del bando; fattibilita'; costo globale previsto; tempi di realizzazione. Ubicazione dell'iniziativa. Capacita' tecniche dell'impresa/e. Contenuti di innovativita' e confronto con lo stato dell'arte. Effetti previsti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti ed all'aumento del risparmio energetico. Potenziale diffusivita' dei risultati ottenuti. Si dichiara ad ogni effetto che gli elementi forniti sia con la presente istanza sia con la documentazione allegata sono rigorosamente conformi alla realta'. Data ............................ Legale rappresentate ................................ |
| Allegato B (legge 12 dicembre 2002, n. 273 - articolo 12)
Ai fini del riconoscimento del diritto ai contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' necessario presentare in allegato alla domanda la documentazione sotto specificata: 1. Dichiarazione del legale rappresentante della societa', rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 46 e seguenti, attestante i seguenti punti: a) iscrizione nel registro delle imprese con indicazione della CCIAA, numero e data di iscrizione; b) iscrizione all'I.N.P.S. e inquadramento nel settore di appartenenza; c) livello occupazionale medio per ciascuno degli anni 2000/2002, per ciascun stabilimento; d) possesso degli impianti da sopprimere alla data della domanda; e) esistenza di collegamenti o controlli con altre societa'; f) assenza di procedure fallimentari o concorsuali. 2. Dichiarazione a firma del presidente del collegio sindacale attestante che a partire dal 1° gennaio 2000 e fino al momento della presentazione della domanda non si sono verificate mutazioni dell'oggetto della produzione e della struttura degli impianti. 3. Perizia giurata di tecnico esperto del settore, iscritto nel registro dei periti nominato dal tribunale sulla produzione effettivamente realizzata in ciascuno degli anni 2000/2001. 4. Relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risulti: a) ragione sociale, sede legale, capitale sociale, e sua ripartizione, estremi dell'atto costitutivo e scadenza; b) composizione organi societari; c) composizione del gruppo di appartenenza e posizionamento attuale della richiedente; d) principali vicende societarie successive al 31 dicembre 1998; e) produzione e impianti: gamma produttiva nel biennio 2000-2001; descrizione dettagliata e precisa degli impianti ed evoluzione della struttura produttiva nel triennio con indicazione delle relative PMP; estremi e contenuto della perizia giurata; f) entita' del contributo richiesto; g) individuazione degli impianti oggetto di chiusura corredati da documentazione fotografica; h) statistiche: vendite a quantita' e valore nel triennio 2000/2002 suddivise per tipologia di prodotto; personale in forza suddiviso per stabilimento e categoria con indicazione dell'eventuale ricorso alla C.I.G.; i) gestione: andamento economico nel triennio 2000/2002 (allegare bilanci); conti economici aziendali riclassificati ai fini del calcolo della contribuzione (vedi schema allegato); j) calcolo del contributo: individuazione del v.c.n. depurato al 31 dicembre 2002 (calcolato sulla base dei soli ammortamenti ordinari); valori del m.c.c.f. nel triennio. Ai fini del riconoscimento del diritto ai contributi di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' necessario presentare in allegato alla domanda la documentazione sotto specificata: 1. dichiarazione di cui al precedente punto 1, attestante quanto previsto dai paragrafi a), b), c), d), ed e); 2. relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa dalla quale risulti: quanto previsto dal precedente punto 4, paragrafi a), b), c) e d); progetto di investimento contenente, finalita', descrizione, preventivo di spesa con il dettaglio per ciascuna voce di spesa programmata; entita' del contributo richiesto. Ai fini del riconoscimento del diritto ai contributi di cui alla lettera c) dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' necessario presentare in allegato alla domanda la documentazione sotto specificata: 1. dichiarazione di cui al precedente punto 1, attestante quanto previsto dai paragrafi a), b), c), d) ed e); 2. certificazioni di incompatibilita' ambientale. 3. relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risulti: quanto previsto dal precedente punto 4, paragrafi a), b), c) e d); progetto di rilocalizzazione contenente, motivazioni che hanno determinato la necessita' di rilocalizzazione, descrizione dettagliata degli impianti da trasferire nella nuova unita' produttiva, preventivo di spesa con il dettaglio per ciascuna voce di spesa programmata, entita' del contributo richiesto. |
| Allegato C
ELENCO IMPIANTI PRODUTTIVI ROTTAMABILI
Gli impianti devono essere resi inutilizzabili mediante il taglio di una parte funzionale (per taglio si intende o la tranciatura di una intera sezione o l'asportazione di una modesta area)
----> Vedere immagini da pag. 10 a pag. 12 <---- |
| Allegato D (Legge 12 dicembre 2002, n. 273)
----> Vedere immagini alle pagg. 13 e 14 <---- |
| Allegato E
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A DIMOSTRAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER LA ROTTAMAZIONE DEGLI IMPlANTI E DEI RICAVI OTTENUTI DALLA VENDITA DEL ROTTAME.
1. Ricavi dalla vendita del rottame. Documentazione: bolle di accompagnamento o di consegna del materiale, riportanti tipo e quantita' di materiale in peso (es. pezzi rottamati del forno fusorio per un totale di 1.000 Kg, ecc.); fattura di vendita del materiale rottamato; contratti, ordini, appalti, ovvero altri documenti che consentono l'individuazione della natura del rottame. 2. Costi sostenuti dall'azienda. Possono essere portate in detrazione le spese vive di demolizione degli impianti oggetto di contributo. La documentazione da raccogliere e trasmettere al Ministero a dimostrazione dei costi sostenuti dovra' essere la seguente: a) costi del personale (documentazione): elenco del personale dipendente; numero delle giornate di lavoro (fogli presenza); costo orario (cedolino paga); conteggio del costo sostenuto (paga base, oneri differiti ed oneri sociali, ecc.); b) costi delle ditte esterne (documentazione): contratto; nota di prestazione d'opera, riportante il costo orario e quello giornaliero; fattura quietanzata delle prestazioni svolte (giornate di lavoro, persone, macchinari, ecc.). |
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