Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 10 marzo 2004 |
Indennita' mensile di disponibilita' da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che disciplina l'indennita' mensile di disponibilita' da corrispondere, nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo garantisce la disponibilita' al datore di lavoro in attesa di assegnazione; Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 36, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione, ovvero l'aggiornamento periodico, della misura minima dell'indennita' di disponibilita'; Ritenuto che detta indennita' debba essere costituita da un valore idoneo a garantire il massimo spazio alla contrattazione collettiva alla quale il citato art. 36 annette una funzione primaria per la quantificazione piu' adeguata; Ritenuto opportuno prendere come base di calcolo dell'indennita' di disponibilita', le retribuzioni previste dal CCNL applicato nell'azienda utilizzatrice in quanto il riferimento alle stesse consente di tener conto sia delle esigenze di settore che di quelle relative alla professionalita' del prestatore di lavoro; Sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; Decreta: Art. 1. 1. Nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell'indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilita' al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, e' determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato. |
| Art. 2. 1. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell'indennita' di cui all'art. 1, e' costituita da: minimo tabellare; indennita' di contingenza; E.T.R.; ratei di mensilita' aggiuntivi. |
| Art. 3. 1. Per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del CCNL applicato. Roma, 10 marzo 2004 Il Ministro: Maroni |
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