IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia, provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 28, comma 8, che integra di 70 miliardi di lire annui, a decorrere dall'anno 2000, il suddetto Fondo, riducendo corrispondentemente le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-bis della legge n. 662/1996; Viste le proprie delibere 14 marzo 2003, n. 8 (Gazzetta Ufficiale n. 122/2003) e 13 novembre 2003, n. 85, concernenti rispettivamente «la ripartizione della quota di parte corrente 2003 del Servizio sanitario nazionale» e «la ripartizione tra le regioni dell'accantonamento per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale 2003» con le quali, tra l'altro, sono state accantonate ed assegnate risorse per i suddetti obiettivi, di cui 36.151.983,00 euro sono stati riservati per la corresponsione della indennita' di esclusivita' ai dirigenti sanitari; Vista la proposta del Ministero della salute in data 21 ottobre 2003, inviata alla segreteria di questo Comitato ed alla Conferenza Stato-regioni, concernente la ripartizione del Fondo per l'esclusivita' tra le regioni stesse per l'anno 2003, sulla base del numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria nell'anno 2000; Vista l'intesa espressa dalla conferenza Stato-regioni nella seduta 26 novembre 2003; Delibera: Le risorse destinate al Fondo per l'esclusivita' di cui all'art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 36.151.982,94 euro per l'anno 2003, sono ripartite, sulla base del numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria, secondo quanto indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera. Roma, 5 dicembre 2003 Il Presidente delegato: Tremonti Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 258 |