Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2004 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 11 marzo 2004
Modifiche ed integrazioni al regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato dalla Consob con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000. (Deliberazione n. 14468).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Visto l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, con la quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti della Consob;
Ritenuto di dover modificare ed integrare alcune disposizioni contenute in tale regolamento;
Delibera:
I. Il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, approvato con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e' modificato ed integrato come segue:
nell'art. 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per i procedimenti elencati nella sezione III della tabella il termine decorre dalla data di scadenza del termine di trenta giorni previsto dalla legge per la presentazione di deduzioni.»;
dopo il comma 2, e' inserito il comma 2-bis:
«2-bis. Il comma 2 non si applica ai procedimenti n. 131 e n. 132 elencati nella sezione III della tabella, per i quali il termine decorre dalla data di formale contestazione degli addebiti.»;
nell'art. 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le fasi procedimentali elencate nella sezione III della tabella il termine decorre dalla data di scadenza del termine di trenta giorni previsto dalla legge per la presentazione di deduzioni.»;
nell'art. 6, dopo il comma 1, e' inserito il comma 1-bis:
«1-bis. Al fine del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e delle fasi procedimentali elencati nella sezione III della tabella, la Consob non valutamemorie scritte e documenti pervenuti nei novanta giorni che precedono la scadenza dei termini di conclusione medesimi.»;
nell'art. 7, dopo il comma 4, e' inserito il comma 4-bis:
«4-bis. I termini di conclusione dei procedimenti e delle fasi procedimentali elencati nella sezione III della tabella sono sospesi per tutto il tempo in cui documenti relativi al procedimento sono resi indisponibili per effetto di provvedimenti o atti dell'autorita' giudiziaria penale o di altre autorita'. La Consob comunica la sospensione agli interessati.».
La sezione III della tabella e' modificata come segue:
Il termine per la conclusione della fase procedimentale n. 134 («Proposta al Ministero del tesoro di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarieper violazione delle disposizioni in tema di mercati di cui agli articoli 189 e 190 del T.U.F.»), e' di centottanta giorni.
II. Le disposizioni che modificano o integrano l'art. 4, l'art. 5 e l'art. 6 del regolamento approvato con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e la sezione III della tabella ad esso allegata si applicano ai procedimenti ed alle fasi procedimentali per i quali la contestazione degli addebiti sia stata notificata in data successiva all'entrata in vigore della presente delibera.
La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Milano, 11 marzo 2004
Il presidente: Cardia
 
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