Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 5 dicembre 2003 |
Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2003, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. |
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IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) «Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni»; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonche' criteri per la determinazione degli stessi; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2003 la dotazione di 246.496.000,00 euro; Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 11 come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che stabilisce che la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo venga effettuata dal Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e province autonome per l'anno precedente ed in relazione alla quota di risorse, aggiuntive a quelle statali, messe a disposizione delle singole regioni e province autonome; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2002, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2003, con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualita' 2002; Visto in particolare il punto 5 del citato decreto 4 dicembre 2002 che dispone, a decorrere dall'anno 2003, che la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo venga effettuata sulla base di una scheda unificata di rilevazione del fabbisogno da predisporre dal Ministero unitamente alle regioni e province autonome; Considerato che ai fini di quanto sopra il Ministero ha convocato specifiche riunioni nel corso delle quali sono state concordate le modalita' di rilevazione del fabbisogno e che con nota ministeriale 30 luglio 2003 e' stato chiesto alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'invio delle informazioni per procedere al riparto dell'annualita' 2003; Vista la nota in data 24 luglio 2003, prot. n. 783 dell'Assessore per l'edilizia residenziale della regione Piemonte - coordinatore per le regioni in materia di edilizia residenziale - di trasmissione del documento approvato dalle stesse regioni con il quale, oltre ad accettare formalmente le modalita' di rilevazione del fabbisogno concordate, e' stato proposto di tenere conto ai fini del riparto, in aggiunta ai dati relativi al fabbisogno accertato e delle risorse aggiuntive regionali, anche di indicatori di carattere piu' generale in grado di far emergere in maniera piu' puntuale le caratteristiche di ogni singola realta' territoriale; Considerato che i dati pervenuti al Ministero restituiscono un quadro conoscitivo non ancora completamente omogeneo in relazione alla determinazione quantitativa del fabbisogno in quanto sia le regioni Lombardia e Marche nonche' la provincia autonoma di Bolzano hanno riferito il calcolo dell'incidenza del canone al reddito convenzionale per l'accesso all'edilizia residenziale anziche' - come richiesto - a quello imponibile; Ravvisata l'opportunita' di introdurre, ai fini della predisposizione della ripartizione di che trattasi, in aggiunta a quelli fissati con le modalita' di rilevazione concordate, anche un ulteriore fattore di correzione da utilizzare in presenza di calcolo dell'incidenza del canone di locazione con riferimento al reddito convenzionale anziche' al reddito imponibile al fine di omogeneizzare i dati relativi al suddetto fabbisogno; Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 novembre 2003; Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on.le Ugo Giovanni Martinat all'esercizio anche delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia; Decreta: 1. Le disponibilita' di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pari per l'anno 2003, a Euro 246.496.000,00, attribuite al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21. 3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti. 4. Le regioni e le province autonome comunicheranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative l'entita' dei fondi eventualmente iscritti in bilancio per la finalita' di cui trattasi. 5. La ripartizione delle disponibilita' assegnate al Fondo nazionale per l'anno 2004 e' effettuata previa verifica - ai fini di una eventuale revisione - dei requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione fissati nel decreto ministeriale 7 giugno 1999 e tenuto conto, altresi', di eventuali somme non utilizzate da parte delle regioni e province autonome assegnate con i precedenti riparti. 6. La scheda unificata di rilevazione del fabbisogno di cui al punto 5 del decreto ministeriale n. 205/U.R del 4 dicembre 2002, da predisporre dal Ministero unitamente alle regioni e le province autonome, e' formalmente approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2003 Il vice Ministro: Martinat Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 166 |
| Allegato
----> Vedere allegato di pag. 49 <---- |
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